S T A T U T O
della
PROCIV Gruppo “Sidoli” ODV
approvato dalla assemblea straordinaria dei soci
del 16/06/2019.
I N D I C E
Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede
Art. 2 – Durata, autonomia, assenza di lucro,
sezioni decentrate
Art. 3 –
Finalità dell'Associazione
Art. 4 – Attività di interesse generale
Art. 5 –
Compiti sociali e campi di attività ed
intervento
Art. 6
– I soci
Art. 7 –
Criteri di ammissione dei soci
Art. 8 – Criteri di esclusione dei soci
Art. 9- Sanzioni disciplinari a carico dei
soci
Art. 10 - Diritti e doveri dei soci
Art. 11 - Lavoratori dipendenti, lavoro
autonomo ed operatori diversi
Art. 12 - Organi dell’associazione
Art. 13 - Assemblea dei soci
Art. 14 -
Competenze dell’Assemblea dei soci
Art. 15 - Convocazione e validità
dell’Assemblea dei soci
Art. 16 - Consiglio Direttivo
Art. 17 - Competenze del Consiglio Direttivo
Art. 18 - Convocazione del Consiglio Direttivo
e validità delle riunioni
Art. 19 - Presidente e Vice Presidente
Art. 20 - Segretario
Art. 21 - Tesoriere Contabile
Art. 22 -
I poteri di rappresentanza
Art.
23 - Gratuità delle cariche sociali e divieti
di carattere economico
Art. 24 - Decadenza dalle cariche associative
Art. 25 - Patrimonio sociale
Art. 26 - Bilancio e rendiconto
Art. 27 - Volontariato
Art. 28 - Copertura assicurativa degli
associati
Art. 29 - Libri sociali
Art. 30 - Tessera associativa
Art. 31 - Autonomia dei Soci Collettivi
aderenti
Art. 32 - Patti federativi, accordi di
affiliazione, cooperazione e partecipazione
Art. 33 - Partecipazioni in associazioni od
Enti
Art. 34 - Scioglimento dell’Associazione e
devoluzione del patrimonio
Art. 35 -
Regolamento Interno Generale ed altre norme
interne
Art. 36 - Norme finali e di rinvio
S T A T U T O
della
PROCIV Gruppo “Sidoli” ODV
Art. 1
(Costituzione, denominazione e sede)
E’ costituita in Parma (PR) un’Associazione di
Volontariato di Protezione Civile, di Tutela
Ambientale, di Solidarietà e di Educazione alla
Salute denominata PROCIV Gruppo “Sidoli”
ODV che si configura quale organismo
di volontariato (ODV) senza scopo di lucro
neppure indiretto e persegue finalità di utilità
sociale e di interesse pubblico, ai sensi della
legislazione nazionale e regionale relativa al
“Terzo settore” ed in particolare al
Decreto Legislativo del 03/07/2017 n. 117 così
modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto
2018, n. 105 (Codice del Terzo Settore),
ai sensi del Decreto Legislativo 2
gennaio 2018, n.1 (Codice della protezione
civile) ed ai sensi dei principi
generali dell’ordinamento giuridico.
L’Associazione
PROCIV Gruppo “Sidoli”
ODV, in seguito anche denominata più
brevemente Associazione, ha sede legale nel
Comune di Parma (PR) in Via del Taglio n. 6.
L’eventuale futuro cambio di indirizzo non
comporterà variazione al presente statuto.
L’Associazione può altresì istituire delle sedi
secondarie e di rappresentanza; per il
raggiungimento delle finalità di cui al
successivo art. 3 può altresì costituire, con
deliberazione del Consiglio Direttivo, ove lo
ritenga necessario, delle Sezioni decentrate
territorialmente.
L’acronimo dell’associazione è:
SIDOLIPRODV.
L'organizzazione e la struttura interna sono
regolati da principi democratici.
L'Associazione opera nel rispetto del presente
Statuto, della Costituzione Italiana e delle
leggi vigenti.
Art. 2
(Durata, autonomia, assenza di lucro, sezioni
decentrate)
L’Associazione è costituita a tempo illimitato
ed è autonoma sotto il profilo organizzativo,
contabile, patrimoniale, processuale, non
persegue fini di lucro e gli eventuali utili
devono essere destinati direttamente alla
realizzazione delle finalità istituzionali.
Le Sezioni decentrate, costituite ai sensi
dell’art. 1 del presente Statuto, costituiscono
parte integrante dell’Associazione e sono
soggette al presente Statuto, al Regolamento
Interno Generale (R.I.G.) associativo e ad
altre eventuali normative interne.
I mezzi e le attrezzature necessarie al
funzionamento delle Sezioni decentrate vengono
assegnati con deliberazione del Consiglio
Direttivo, accogliendo eventuali indicazioni
espresse dal donatore; le Sezioni Decentrate non
possono avere patrimonio proprio.
Art. 3
(Finalità dell’Associazione)
La PROCIV Gruppo “Sidoli” ODV è
un'associazione democratica e pluralistica che
riunisce coloro che vogliono operare quali
volontari nei settori della Protezione Civile,
della tutela ambientale, della salute, della
solidarietà ed in ogni altro ambito che riguardi
la qualità della vita individuale e collettiva.
L’Associazione si configura nel prestare la
propria opera, a mezzo dei suoi associati, in
attività di previsione, prevenzione e soccorso
in materia di pubbliche calamità su tutto il
territorio provinciale, regionale, nazionale ed
Internazionale, nel pieno rispetto dei principi
e delle finalità che hanno ispirato la normativa
delle leggi in vigore in materia di Protezione
Civile.
L'Associazione si propone altresì di valorizzare
il patrimonio forestale, promuovere la tutela
ambientale, la difesa del territorio e la salute
delle popolazioni e di svolgere attività di
sussidiarietà nel campo della solidarietà
sociale.
In merito può compiere tutte le operazioni
finanziarie, commerciali, mobiliari ed
immobiliari necessarie per il conseguimento
degli scopi sociali
Art. 4
(Attività di interesse generale)
L’Associazione per il perseguimento, senza scopo
di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale esercita in via principale
le seguenti attività di interesse generale:
a)
Protezione civile ai sensi della
legislazione nazione e regionale vigente in
materia;
b)
interventi e servizi finalizzati alla
salvaguardia ed al miglioramento delle
condizioni dell’ambiente ed all’utilizzazione
accorta e razionale delle risorse naturali
nonché alla tutela degli animali e prevenzione
del randagismo ai sensi della legislazione
nazione e regionale vigente in materia;
c)
interventi di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi
della legislazione nazione e regionale vigente
in materia;
d)
educazione, istruzione e formazione
professionale ai sensi delle leggi vigenti
nonché le attività culturali di interesse
sociale con finalità educativa;
e)
organizzazione e gestione di attività culturali,
artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività anche editoriali, di promozione
e diffusione delle cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse
generale di cui all’art. 5 del
Decreto Legislativo del 03/07/2017 n. 117 così
modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto
2018, n. 105;
f)
organizzazione e gestione di attività
sportive dilettantistiche;
g)
accoglienza umanitaria ed integrazione
dei migranti.
L’associazione può svolgere attività diverse da
quelle sopra indicate a condizione che siano
secondarie e strumentali rispetto alle attività
di interesse generale secondo i criteri
stabiliti dalla legislazione vigente.
Art. 5
(Compiti sociali e campi di attività ed
intervento)
Sono compiti e campi prioritari di iniziativa e
di intervento della
PROCIV Gruppo “Sidoli”
ODV:
a)
prestare il proprio contributo umano e tecnico,
per mezzo dei propri associati, nello svolgere
attività di Protezione Civile, nonché operare
alla previsione, alla prevenzione ed al diretto
soccorso, in materia di calamità, ovunque venga
richiesto da parte delle competenti Autorità, e
quando si verifichi necessità di intervento sul
territorio provinciale, nazionale, estero;
b)
divulgare, attraverso i normali canali
informativi, tutte quelle informazioni ritenute
utili per prevenire pericoli individuali e
collettivi e di contribuire alla crescita di una
coscienza di solidarietà sociale in situazioni
di emergenza; di realizzare nel modo più
opportuno possibile corsi di addestramento dei
soci volontari operativi, di collaborare con gli
Enti Locali e le Istituzioni in genere per la
raccolta e la elaborazione di informazioni di
pubblica utilità in materia di protezione
civile;
c)
espletare iniziative tese a realizzare una
società eco-compatibile che faccia della difesa
e della salvaguardia dell'ambiente una
architrave del proprio modello di sviluppo anche
attraverso l’attività di propri associati a cui
sia stata conferita, a norma delle leggi vigenti
in materia, la qualifica di Guardia Giurata
Volontaria Ittica, Venatoria, Ecologica,
Ambientale, Zoofila e/o di Operatore
Faunistico-Ambientale Volontario;
d)
occuparsi della tutela degli animali da
affezione e degli animali in genere anche
attraverso l’attività di propri associati a cui
sia stata conferita, a norma delle leggi vigenti
in materia, la qualifica di Guardia Giurata
Volontaria Zoofila e/o di Operatore Zoofilo
Volontario;
e)
valorizzare e difendere il patrimonio forestale
anche attraverso l’opera di propri associati a
cui sia stata conferita, a norma delle leggi
vigenti in materia, la qualifica di Guardia
Giurata Volontaria e/o di Operatore Ambientale
Volontario;
f)
espletare la lotta contro gli incendi boschivi
anche attraverso l’attività di propri associati
ed in particolare di Operatori Volontari a cui
sia stata riconosciuta, a norma delle leggi
vigenti in materia, l’abilitazione ad operare
sulla linea del fuoco come spegnitori degli
incendi boschivi e/o l’abilitazione allo
svolgimento dei servizi di avvistamento degli
incendi boschivi;
g)
svolgere attenta attività di formazione,
informazione e aggiornamento rivolto al mondo
della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni
ordine e grado, comprese collaborazioni con
Associazioni ed Enti che operano nella scuola
sul settore Protezione Civile, sulla tutela
della salute, la salvaguardia dell'ambiente, la
anti-infortunistica, etc.;
h)
intraprendere attività di cooperazione e di
solidarietà internazionale e di educazione allo
sviluppo;
i)
svolgere la salvaguardia, la valorizzazione ed
il recupero del patrimonio artistico,
architettonico, culturale, paesaggistico;
j)
promuovere servizi rivolti alla comunità e ai
singoli cittadini, che rappresentino nuove
opportunità di inserimento sociale, di
affermazione dei diritti, di risposta ai bisogni
che si esprimono nel territorio;
k)
avanzare proposte agli enti pubblici e a
privati, partecipando attivamente alle forme
decentrate dell'amministrazione pubblica, per
una adeguata programmazione delle iniziative
atte a realizzare gli scopi dell'Associazione e
del presente statuto;
l)
prestare attività di volontariato con finalità
di solidarietà sociale nell’ambito della
sicurezza urbana ovvero del disagio sociale nel
rispetto della vigente normativa statale e
regionale in materia;
m)
favorire, in maniera secondaria ma non
marginale, l'organizzazione relativa ad attività
di espressione e promozione culturale, sportive,
turistiche, ricreative e formative e di crescita
sociale, comprese quelle di carattere
professionale, atte a soddisfare le esigenze di
conoscenza, di svago e di crescita culturale dei
soci e dei cittadini;
L'associazione non può svolgere attività o
interventi diversi da quelli sopra indicati ad
eccezione di quelli ad essi direttamente
connessi o di quelli accessori per natura a
quelle statutarie in quanto integrativi degli
stessi.
Art. 6
(I soci)
La PROCIV Gruppo “Sidoli” ODV
riconosce tutte le persone, indipendentemente
dal loro sesso, dalla loro età, dalla loro
nazionalità, dalle loro convinzioni etiche,
politiche e religiose, nonché dalla loro
condizione sociale, quali potenziali
protagonisti dell'iniziativa dell'Associazione.
Possono aderire all'associazione tutti i singoli
individui (Soci Individuali) che si
riconoscano ed accettino incondizionatamente le
regole associative previste dallo Statuto e
dalle sue varie articolazioni e che richiedano
di divenirne soci.
Rappresentano requisiti essenziali per i
potenziali soci individuali ai fini
dell’adesione all’Associazione:
a)
essere in possesso della cittadinanza di
uno Stato;
b)
non aver subito condanna a pena detentiva
per delitto non colposo;
c)
non essere stati sottoposti a misure di
prevenzione;
d)
non essere stati espulsi dalle forze armate o
dalle forze di polizia nazionali o locali,
ovvero destituiti o licenziati per giusta causa
o giustificato motivo soggettivo da pubblici
uffici.
Possono altresì aderire all’associazione
organismi collettivi (Soci Collettivi)
senza scopo di lucro od economico, nelle forme e
nelle modalità previste dalle norme vigenti.
Il numero degli aderenti è illimitato; sono
fatte salve eventuali particolari previsioni di
legge relative agli organismi collettivi
(Soci Collettivi)
di cui al precedente comma.
Nel caso di organismi collettivi il loro
Presidente o i loro Delegati debbono possedere i
requisiti essenziali di cui al precedente comma
3.
L’adesione alla associazione è a tempo
indeterminato e non può essere disposta per un
periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso
il diritto al recesso.
Art. 7
(Criteri di ammissione dei soci)
L’ammissione a socio è subordinata alla
presentazione di apposita domanda scritta da
parte degli interessati in cui si esplicita
l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad
osservare gli eventuali regolamenti interni e le
deliberazioni adottate dagli organi
dell'Associazione.
In caso di domande di ammissione come associato
presentate da minorenni, le stesse dovranno
essere controfirmate dall’esercente la
responsabilità genitoriale.
In caso di domanda presentata da soggetti
diversi dalle persone fisiche soggetti
collettivi), essa dovrà essere presentata e
sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto collettivo che richiede
l’adesione e corredata da tutta la
documentazione richiesta dal Presidente e
prevista dalle normative interne.
Per poter aderire all’Associazione l’aspirante
socio deve presentare un’apposita richiesta
scritta di adesione su apposito modulo
predisposto dal Consiglio Direttivo da
presentare di persona al Presidente o ad altro
socio incaricato dal Presidente che sia
autorizzato al trattamento dei dati personali e
pertanto autorizzato a ricevere i dati personali
dell’aspirante socio ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia.
Prima di fornire all’interessato il predetto
modulo di richiesta di adesione il Presidente od
altro incaricato gli consegnano la prescritta
informativa sul trattamento dei suoi dati
personali da parte dell’Associazione.
Il trattamento dei dati personali dei soci viene
eseguito dall’Associazione esclusivamente per
fini istituzionali.
Una volta ricevuta e letta attentamente
l’informativa il richiedente deve compilare in
ogni sua parte e sottoscrivere il modulo di
richiesta di adesione che contiene una specifica
dichiarazione dell’interessato che esprime il
proprio consenso al trattamento dei dati
personali da parte dell’Associazione ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia.
Il rifiuto da parte del richiedente di fornire
il consenso all’Associazione per il trattamento
dei dati personali ai fini istituzionali
comporta l’impossibilità all’instaurazione di
qualsiasi rapporto tra egli e l’Associazione e
conseguentemente il mancato accoglimento della
domanda di adesione.
Alla domanda di adesione il richiedente dovrà
altresì allegare copia della documentazione
richiestagli dal Presidente od altro incaricato
secondo le prescrizioni e modalità previste
dalle norme interne associative.
La richiesta di adesione così corredata viene
trasmessa al Consiglio Direttivo che ha il
compito di pronunciarsi sulla domanda di
adesione dell’aspirante socio.
In caso di reiezione della domanda di adesione
il Consiglio Direttivo dovrà darne comunicazione
in forma scritta all’interessato scritta
entro 60 (sessanta) giorni motivandone il
rigetto e consentendogli facoltà di replica.
Chi ha proposto la domanda può entro sessanta
giorni dalla comunicazione della deliberazione
di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci
l'assemblea dei soci, se non appositamente
convocata, in occasione della sua successiva
convocazione.
In caso di accoglimento della domanda di
adesione da parte del Consiglio Direttivo il
richiedente deve versare la quota di adesione in
contanti contro rilascio di apposita ricevuta da
parte dell’Associazione.
Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei
nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli
stessi avranno versato la quota associativa
annuale con contestuale rilascio della tessera
associativa.
Le quote associative sono intrasmissibili e non
rivalutabili, le quote annuali sono
indivisibili.
Il versamento della quota di adesione è
condizione essenziale per il perfezionamento
dell’iter di accoglimento della domanda di
adesione avanzata dal richiedente e per il
riconoscimento del suo status di socio che si
perde in caso di mancato versamento della quota
stessa per 2 mesi a decorrere dalla data
prevista del 31 gennaio di ciascun anno.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha
carattere permanente e può venire meno nei casi
di morosità, per la quale la esclusione si
perfeziona automaticamente col decorrere del
termine previsto per il pagamento, ovvero per
esclusione, oppure per dimissioni o decesso.
Ulteriori modalità relative alle procedure di
adesione degli aspiranti soci sono stabilite
dalle normative interne.
Art.8
(Criteri di esclusione dei soci)
La qualità di socio si perde:
1)
per
decesso,
2)
per
recesso,
3)
per
decadenza
a causa del mancato versamento della quota
associativa per due anni consecutivi, oppure
trascorsi due mesi dal sollecito,
4)
per
esclusione:
a)
per comportamento contrastante con gli scopi
dell'Associazione,
b)
per persistenti violazioni degli obblighi
statutari, degli eventuali regolamenti e
deliberazioni adottate dagli organi
dell'Associazione.
Il
recesso
da parte degli associati deve essere comunicato
in forma scritta all'Associazione almeno 3 mesi
prima dello scadere dell’anno in corso; il
Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua
prima riunione utile.
Entro 15 (quindici) giorni dalla data di
comunicazione del recesso il socio ha l’obbligo
di restituire all’Associazione tutto l’eventuale
materiale di proprietà sociale precedentemente
assegnatogli in dotazione; della restituzione
del materiale al socio viene rilasciata debita
ricevuta.
Il socio
decade automaticamente in caso di:
1)
mancato versamento della quota associativa
annuale entro il termine massimo del 31 gennaio
dell’anno di riferimento previo sollecito
scritto con invito a regolarizzare la propria
posizione morosa; decorsi inutilmente 2 (due)
mesi dal 31 gennaio ed in caso di mancata
regolarizzazione della propria posizione morosa,
2)
mancato versamento della quota sociale per due
anni consecutivi. Il Consiglio Direttivo
provvede ad annotare la decadenza del socio nel
libro dei soci.
Entro 15 (quindici) giorni dalla data di
comunicazione al socio della sua decadenza dalla
qualità di associato il socio decaduto ha
l’obbligo di restituire all’Associazione tutto
l’eventuale materiale di proprietà sociale a lui
assegnato in dotazione; della restituzione del
materiale al socio verrà rilasciata debita
ricevuta.
In caso di mancata riconsegna del materiale
associativo da parte del socio receduto o
decaduto entro il termine sopra determinato di
15 (quindici) giorni il Presidente invia
immediatamente un sollecito all’interessato con
l’intimazione alla riconsegna del materiale
entro 15 (quindici) giorni dalla data del
sollecito.
Il socio moroso non può partecipare alle
attività associative e non ha diritto
all’elettorato attivo e passivo fino alla
sistemazione della propria posizione debitoria
nei confronti dell’Associazione.
L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio
direttivo.
L’esclusione del socio è sempre deliberata dal
Consiglio Direttivo, per comportamento
contrastante con gli scopi dell’associazione e
per persistenti violazioni degli obblighi
statutari.
In ogni caso, prima di procedere all'esclusione,
devono essere contestati per iscritto al socio
gli addebiti che allo stesso vengono mossi,
consentendogli facoltà di replica.
Sull'esclusione o sulla dichiarazione di
decadenza l’associato ha facoltà di proporre
ricorso contro il provvedimento entro sessanta
giorni dalla comunicazione chiedendo che sulla
sua richiesta si pronunci l'assemblea dei soci,
se non appositamente convocata, in occasione
della sua successiva convocazione; in questo
caso fino alla data di svolgimento
dell'assemblea il provvedimento di esclusione si
intende sospeso.
L'esclusione e la decadenza diventano operanti
dall’annotazione sul libro dei soci a seguito
della delibera dell'Assemblea di rigetto del
ricorso e di ratifica del provvedimento di
esclusione o decadenza deliberato dal Consiglio
Direttivo.
Il socio receduto, decaduto od escluso non ha
diritto alla restituzione delle quote
associative versate.
Il recesso o l’esclusione del socio viene
annotato da parte del Consiglio Direttivo sul
libro degli associati.
In caso di mancata ottemperanza dell’intimazione
di riconsegna del materiale in dotazione da
parte del socio receduto, decaduto o escluso il
Consiglio Direttivo può conferire mandato al
Presidente di adire alle vie legali per
salvaguardare l’integrità del patrimonio
associativo.
E’ sempre fatto salvo il diritto
dell’interessato di ricorrere all’Autorità
Giudiziaria avverso al provvedimento di
esclusione o decadenza deliberato dagli
organismi competenti dall’associazione.
Art.9
(Sanzioni disciplinari a carico dei soci)
Per le violazioni o per mancanze ritenute non
così gravi da essere punite con l’esclusione del
socio potranno essere applicate a questi le
seguenti sanzioni disciplinari:
1)
richiamo verbale,
2)
richiamo scritto.
Il socio nel caso di richiamo verbale e scritto
ha facoltà di replica e può chiedere di essere
sentito dal Consiglio Direttivo o può inviare a
detto organismo dirigente degli scritti
difensivi.
In caso di soci persone giuridiche
(Soci Collettivi)
le comunicazioni relative all’esclusione, alle
sanzioni ed ai provvedimenti disciplinari vanno
indirizzate sia alla sede legale della persona
giuridica sia al legale rappresentante del
sodalizio presso la sua residenza o domicilio.
Le esclusioni, la decadenza, le sanzioni ed i
provvedimenti disciplinari vengono annotati nel
libro dei soci tenuto dal Consiglio Direttivo
secondo le modalità stabilite dalle normative
interne.
Art.10
(Diritti e doveri dei soci)
Per poter esercitare l’elettorato attivo e
passivo i soci debbono essere in regola con il
versamento della quota sociale annuale.
Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:
1)
di osservare il presente statuto, il
Regolamento Interno Generale (R.I.G.)
associativo, le altre normative interne e le
deliberazioni legalmente adottate dagli organi
associativi;
2)
di mantenere sempre un comportamento
corretto nei confronti dell'associazione e dei
suoi organi sociali;
3)
di contribuire secondo le proprie
disponibilità alle attività dell'Associazione e
di prestare la loro opera in modo personale,
spontaneo e gratuito;
4)
di versare la quota sociale ed ogni altra
contribuzione straordinaria secondo le modalità
stabilite dagli organi dell'Associazione;
Tutti i soci hanno i seguenti diritti:
1) di partecipare effettivamente alla vita
della associazione;
2)
di essere informati delle decisioni e delle
motivazioni degli organi e di poter prendere
visione dei libri sociali e di tutti gli atti
deliberati e di tutta la documentazione relativa
alla gestione dell'associazione con possibilità
di ottenerne copia secondo le disposizioni
stabilite dalla normativa interna;
3) di partecipare alla assemblea con diritto di
voto.
Ogni socio ha il diritto di non applicare le
decisioni degli Organi dell’Associazione qualora
le ritenga in contrasto con le norme del
presente Statuto, del Regolamento Interno
Generale, delle altre normative associative o
con le leggi vigenti.
Tale rifiuto sarà sottoposto al giudizio del
Consiglio Direttivo e, se ritenuto immotivato,
può essere causa di esclusione.
Art. 11
(Lavoratori dipendenti, lavoro autonomo ed
operatori diversi)
L'Associazione può assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo esclusivamente nei limiti necessari al
suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a
qualificare e specializzare l'attività della
stessa.
L’Associazione può altresì avvalersi del
servizio di operatori previsti da leggi statali
e regionali vigenti quali ad esempio il servizio
civile esclusivamente nei limiti necessari al
suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a
qualificare e specializzare l'attività della
stessa.
Gli eventuali lavoratori dipendenti hanno
diritto ad un trattamento economico previsto
dalle leggi vigenti ed in particolare a quanto
previsto dall’art. 16 del Decreto Legislativo
del 03/07/2017 n. 117 così modificato dal
Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105.
In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati
nell’attività non può essere superiore al
cinquanta per cento del numero dei volontari.
Art. 12
(Organi dell’associazione)
Gli organi della
PROCIV Gruppo “Sidoli”
ODV sono:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
-
il Presidente ed il Vice Presidente.
Gli organi dell’Associazione eletti
dall’Assemblea restano in carica 4 (quattro)
anni e sono rieleggibili.
L'elezione degli Organi dell'associazione non
può essere in alcun modo vincolata o limitata ed
è informata a criteri di massima libertà di
partecipazione all'elettorato attivo e passivo,
salvi quanto previsto dal successivo comma.
L'elezione degli organismi dirigenti avviene di
norma a scrutinio segreto salvo diversa
decisione presa a maggioranza degli aventi
diritto.
Negli organismi sociali possono essere eletti
soci i maggiorenni aderenti all’organizzazione
in possesso di specifici requisiti di
onorabilità, professionalità ed indipendenza,
anche con riferimento ai requisiti al riguardo
previsti da codici di comportamento redatti da
associazioni di rappresentanza o reti
associative del terzo Settore; nel caso di
persone giuridiche
(Soci Collettivi)
il diritto di poter accedere alle cariche
associative è riconosciuto in capo ai loro
legali rappresentanti
(Presidenti o loro Delegati),
in possesso dei predetti requisiti individuali,
ai sensi del comma 3 dell’art. 26 del Decreto
Legislativo del 03/07/2017 n. 117 così
modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto
2018, n. 105.
E’ esclusa la possibilità di attribuire cariche
a membri di diritto o a soggetti terzi
all’associazione o soggetti interni diversi
dalla base associativa.
Art. 13
(Assemblea dei soci)
L’assemblea è composta da tutti i soci ed è il
massimo organo deliberativo dell’Associazione ed
è convocata in sessioni ordinarie e
straordinarie.
Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e
all’attuazione delle decisioni da essa assunte
provvede il Consiglio Direttivo.
L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su
convocazione del Presidente almeno una volta
all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o
il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli
associati ne ravvisino l'opportunità.
Ogni socio individuale potrà farsi rappresentare
in Assemblea da un altro socio individuale con
delega scritta, secondo le modalità stabilite
dalle norme interne associative e dal Consiglio
Direttivo; ogni socio non potrà ricevere più di
3 (tre) deleghe.
Ogni persona giuridica associata (Socio
Collettivo), affiliata o federata,
indipendentemente dal numero dei propri soci,
può esprimere un solo rappresentante
nell’Assemblea dei soci della PROCIV Gruppo
“Sidoli” ODV; i rappresentanti delle
persone giuridiche associate, affiliate o
federate debbono essere in possesso dei
requisiti di cui al comma 4 dell’art. 12 dello
Statuto.
E’ consentito l'intervento dei soci
all'assemblea mediante mezzi di
telecomunicazione ovvero l'espressione del voto
per corrispondenza o in via elettronica, purché
sia possibile verificare l'identità
dell'associato che partecipa e vota; le relative
procedure di intervento e di voto vengono
appositamente disciplinate dalle normative
interne.
In via straordinaria l'Assemblea è convocata
ogni qualvolta il Presidente od il Consiglio
Direttivo lo ritengano necessario o su richiesta
motivata di almeno un terzo degli associati;
l'Assemblea straordinaria delibera sulle
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto
e sullo scioglimento, eventuale fusione o
confluenza dell'associazione.
Sia l'Assemblea ordinaria che quella
straordinaria sono presiedute dal Presidente o
in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza
di entrambi da un altro membro del Consiglio
Direttivo eletto fra i presenti.
L’assenza di tali figure istituzionali non
invalida la riunione.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro
responsabilità i componenti del Consiglio
Direttivo non hanno diritto di voto.
I verbali di ogni riunione dell’Assemblea dei
soci, redatti a cura del Segretario e
sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto
la riunione, vengono conservati agli atti.
Le delibere assembleari ed i relativi verbali
vengono inseriti nel libro verbali delle
riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto
dal Segretario e possono essere consultati dai
soci con possibilità di ottenerne copia; le
delibere ed i verbali assembleari possono anche
essere pubblicati sul sito elettronico
dell’Associazione, se presente.
Le modalità di pubblicazione e di consultazione
degli atti assembleari e le relative formalità
per richiederne copia sono disciplinate dal
Consiglio Direttivo tenendo anche conto della
norme vigenti poste a tutela dei dati personali
degli associati.
Art. 14
(Competenze dell’Assemblea dei soci)
L'Assemblea dei soci indirizza tutta la
vita dell'associazione ed in particolare ha
le seguenti competenze inderogabili:
1)
approva il bilancio consuntivo e preventivo;
2)
nomina e revoca il Presidente ed il
Vicepresidente;
3)
nomina e revoca i componenti del Consiglio
Direttivo;
4)
delibera sulle modificazioni dello statuto;
5)
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la
fusione o la scissione dell’associazione;
6)
approva l’eventuale regolamento dei lavori
assembleari;
7)
delibera sull’esclusione o l’inammissibilità dei
soci e sui ricorsi in tal senso che i soci
hanno proposto avverso le decisioni del
Consiglio Direttivo;
8)
delibera sulla responsabilità dei componenti
degli organi sociali e promuove azioni di
responsabilità nei loro confronti;
9)
delibera sugli altri oggetti attribuita dalla
legge o dalla statuto di sua competenza.
Inoltre l’Assemblea:
10)
delibera sul Regolamento Interno Generale
(R.I.G.) associativo e le sue variazioni;
11)
stabilisce l'entità della quota associativa
annuale,
12)
fissa le linee di indirizzo dell’attività
annuale,
13)
destina eventuali avanzi di gestione alle
attività istituzionali;
14)
delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti
al suo esame dal Consiglio Direttivo;
15)
può delegare al Consiglio Direttivo eventuali
sue competenze che non siano ritenute
inderogabili ai sensi delle leggi vigenti;
Art. 15
(Convocazione e validità dell’Assemblea dei
soci)
Le convocazioni sono effettuate con avviso
scritto o mediante altro mezzo telematico
legalizzato e certo (fax, e-mail, posta
elettronica certificata, sistema interattivo in
internet) da recapitarsi ai soci almeno 15
(quindici) giorni prima della data della
riunione contenente ordine del giorno, luogo,
data e orario della prima e della eventuale
seconda convocazione (che comunque dovrà essere
convocata almeno a 24 ore dalla prima), o in
alternativa mediante analogo avviso da
affiggersi all'albo della sede sociale almeno 30
(trenta) giorni prima della data dell'Assemblea.
Nel caso la seconda convocazione
dell’assemblea non sia convocata contestualmente
alla prima, valgono le modalità di convocazione
sopra indicate.
In difetto di convocazione formale o di mancato
rispetto dei termini di preavviso, saranno
ugualmente valide le adunanze cui partecipano,
di persona o per delega, tutti i soci.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è
validamente costituita, in prima convocazione
quando sia presente o rappresentata almeno
la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l'Assemblea
è validamente costituita qualunque sia il
numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide
quando siano approvate dalla maggioranza dei
presenti, eccezion fatta per:
-
le deliberazioni riguardanti la modifica
dell'atto costitutivo e dello statuto per le
quali è sempre necessario il voto
favorevole di almeno la metà più uno degli
associati;
-
per la deliberazione riguardante lo
scioglimento dell'associazione e la relativa
devoluzione del patrimonio residuo, la
trasformazione, la fusione o la scissione
dell’associazione per la quale è
sempre necessario il voto favorevole di almeno
3/4 (tre quarti) degli associati.
Art. 16
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è l’organo di
amministrazione dell’Associazione e la dirige da
un'Assemblea a quella successiva e ne garantisce
l'attuazione delle linee da questa stabilite.
Esso coadiuva il Presidente ed il Vice
Presidente nel loro compito.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di
membri non inferiore a 5 (cinque) e non
superiore a 15 (quindici), eletti dall’Assemblea
dei soci; fanno parte del Consiglio Direttivo il
Presidente ed il Vice Presidente.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in
carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause,
uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo
decadano dalla carica, il Consiglio Direttivo
medesimo può provvedere alla loro sostituzione
nominando i primi tra i non eletti, che
rimangono in carica fino allo scadere
dell'intero Consiglio Direttivo;
nell'impossibilità di attuare detta modalità il
Consiglio Direttivo può nominare altri soci che
rimangono in carica fino alla successiva
Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.
Ove decada oltre la metà dei membri del
Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere
alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal
Presidente o in caso di sua assenza dal
Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da
altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i
presenti; l’assenza di tali figure istituzionali
non inficia la validità della riunione.
Il Consiglio Direttivo è convocato di regola
ogni 3 (tre) mesi e ogni qualvolta il Presidente
lo ritenga opportuno o almeno un decimo dei
consiglieri ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza
della maggioranza dei suoi membri ed il voto
favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o
più dei suoi membri il potere di compiere
determinati atti o categorie di atti in nome e
per conto dell'associazione.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio
Direttivo, redatti a cura del Segretario e
sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto
la riunione, vengono conservati agli atti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo possono
anche essere pubblicate sul sito elettronico
dell’Associazione, se presente.
Le modalità di pubblicazione degli atti
consiliari e le relative formalità per la loro
consultazione e per il rilascio di copie da
parte dei soci sono disciplinate dalle normative
interne tenendo anche conto della norme vigenti
poste a tutela dei dati personali degli
associati.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 del
Decreto Legislativo del 03/07/2017 n. 117 così
modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto
2018, n. 105 al conflitto di interessi degli
amministratori (membri del Consiglio
Direttivo) si applica l'articolo 2475-ter
del codice civile.
Art. 17
(Competenze del Consiglio Direttivo)
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le
seguenti funzioni:
1)
curare l'esecuzione delle deliberazioni
dell'Assemblea;
2)
approvare le bozze del bilancio
consuntivo e preventivo predisposte dal
Tesoriere e Contabile da sottoporre
successivamente all’assemblea dei soci per la
loro approvazione;
3)
nominare al suo interno il Segretario;
4)
nominare al suo interno il Tesoriere
Contabile;
5)
deliberare sulle domande di nuove
adesioni e sui provvedimenti di esclusione
degli associati,
6)
deliberare sulla decadenza dei soci e
comminare le sanzioni disciplinari a carico
degli associati,
7)
proporre eventuali contributi
straordinari;
8)
convalidare accordi, patti, ecc. siglati
dal Presidente;
9)
ratificare provvedimenti, anche
disciplinari, presi in via d’urgenza dal
Presidente;
10)
emanare eventuali Disposizioni di
Attuazione delle norme associative;
11)
deliberare l’adozione dello stemma, del
motto e dell’inno associativi e le loro
variazioni e, se ritenuto opportuno, richiederne
la ratifica all’Assemblea;
12)
predisporre e deliberare tutti i
documenti previsti per legge in materia di
valutazione dei rischi inerenti gli impieghi del
personale volontario e l’adozione dei relativi
dispositivi di protezione individuale, dei
moduli formativi ed addestrativi e degli
accertamenti medici e clinici necessari;
13)deliberare l’eventuale adozione di
particolari uniformi, distintivi e le loro
variazioni destinati alle Guardie Volontarie o
agli Operatori Volontari, sottoporli se ritenuto
opportuno, alla ratifica dell’Assemblea e, ove
previsto dalle vigenti disposizioni in materia,
avanzarne l’istanza di approvazione alle
competenti Autorità;
14)
deliberare gli eventuali Regolamenti di
Disciplina del Servizio delle Guardie Volontarie
e le loro variazioni, sottoporli, se ritenuto
opportuno, alla ratifica dell’Assemblea e, ove
previsto dalle vigenti disposizioni in materia,
avanzarne l’istanza di approvazione alle
competenti Autorità;
15)delegare specifici poteri e compiti al
Presidente o ad altri membri del Consiglio
Direttivo nei limiti delle leggi vigenti in
materia e nel rispetto delle norme associative;
16)
provvedere a tutti gli affari di
ordinaria amministrazione che non siano
spettanti inderogabilmente all'Assemblea dei
soci o da questa delegati tra cui la
determinazione della quota associativa annuale e
le relative modalità di versamento.
Art. 18
(Convocazione del Consiglio Direttivo e validità
delle riunioni )
Le convocazioni devono essere effettuate
mediante avviso scritto o mediante altro mezzo
telematico legalizzato e certo (fax, e-mail,
posta elettronica certificata, sistema
interattivo in internet), da recapitarsi almeno
5 (cinque) giorni prima della data della
riunione, contenente ordine del giorno, luogo,
data ed orario della seduta.
In difetto di convocazione formale o di mancato
rispetto dei termini di preavviso, saranno
ugualmente valide le riunioni cui partecipano
tutti i membri del Consiglio Direttivo.
E’ consentito l'intervento dei Consiglieri alla
riunione mediante mezzi di telecomunicazione
ovvero l'espressione del voto per corrispondenza
o in via elettronica, purché sia possibile
verificare l'identità dell'associato che
partecipa e vota.
Le procedure di intervento e di voto di cui al
paragrafo precedente vengono appositamente
disciplinate dalle normative interne.
Art. 19
(Presidente e Vice Presidente)
Il Presidente ha il compito di presiedere il
Consiglio Direttivo e l’Assemblea e li convoca.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza
legale dell'associazione di fronte a terzi ed in
giudizio, coordina le attività associative
secondo le linee stabilite dall'Assemblea e dal
Consiglio Direttivo.
Il Presidente può curare l'apertura ed il
mantenimento di conti correnti intestati
all'Associazione.
Il Presidente cura l'esecuzione delle
deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso
d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica
allo stesso dei provvedimenti adottati nella
riunione immediatamente successiva che egli
dovrà contestualmente convocare.
In caso di sua assenza o impedimento o su sua
delega motivata le sue funzioni spettano al Vice
Presidente o, in assenza anche di questi, al
membro del Consiglio più anziano d'età.
In caso di dimissioni,
recesso, esclusione o decadenza dalla qualità
di Presidente in carica, il Vice Presidente lo
sostituisce per la gestione
ordinaria dell’associazione fino alla rielezione
del Presidente da parte dell’Assemblea
Straordinaria appositamente convocata; nelle
more il Consiglio Direttivo può eleggere al
proprio interno un Presidente pro tempore che
resta in carica fino alla ratifica della nomina
effettiva, da parte dell’Assemblea,
ed in questo caso il suo mandato scade
unitamente a quello dell’intero Consiglio
Direttivo.
Ulteriori disposizioni circa la tenuta dei
predetti rapporti bancari e postali e relativi
poteri di firma, nella vacatio temporale
eventuale, sono definiti dalle normative interne
dell’Associazione.
Art. 20
(Segretario)
Il
Segretario
viene nominato tra i membri del
Consiglio Direttivo ed ha in via principale i
seguenti compiti:
a)
inviare, su richiesta del Presidente, le
convocazioni del Consiglio Direttivo;
b)
inviare, su richiesta del Presidente, le
convocazioni dell’Assemblea dei soci;
c)
redigere e conservare i Verbali delle
riunioni del Consiglio Direttivo e
dell’Assemblea dei Soci.
Il Segretario inoltre:
d)
garantisce il funzionamento delle strutture
associative in accordo col Presidente;
e)
segue e cura le questioni relative
all’organizzazione interna dell’Associazione
come da istruzioni impartite dal Consiglio
Direttivo;
f)
cura la raccolta dei dati delle persone fisiche
e giuridiche associate secondo le normative
interne e giusto le normative vigenti a
protezione dei dati personali (norme sulla
protezione dei dati personali e tutela della
privacy);
g)
tiene il contatto con gli organismi collettivi
(Soci Collettivi) associati o affiliati;
h)
cura la tenuta dei registri e libri sociali
affidatigli dal Consiglio Direttivo.
Ulteriori compiti del Segretario
e relative modalità di
svolgimento sono precisati nell’apposito
Regolamento Interno Generale (R.I.G.)
associativo e nelle altre normative interne.
Art. 21
(Tesoriere Contabile)
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri
il Tesoriere Contabile.
Il Tesoriere Contabile, ferme restando le
potestà statutarie del Presidente e del Vice
Presidente, è responsabile della gestione
finanziaria dell’Associazione e provvede ai
pagamenti ed agli introiti rispettivamente su
mandati e reversali di incasso all’uopo
predisposti.
Egli gestisce la tenuta dei conti correnti e
delle carte di credito e debito e della pronta
cassa.
Ulteriori compiti del Tesoriere Contabile
e relative modalità di
svolgimento dell’incarico sono definiti nelle
normative interne associative.
Il Tesoriere Contabile è responsabile della
tenuta dei registri contabili dell’Associazione,
provvede alla registrazione delle scritture
contabili, emette i mandati di pagamento e le
reversali di incasso e conserva le pezze
giustificative e predispone in tempo utile le
bozze del Bilancio Consuntivo e Preventivo da
sottoporre al Consiglio Direttivo per la
preventiva approvazione.
Il Presidente o il Vice Presidente possono
assumere alternativamente l’incarico di
Tesoriere Contabile.
Art. 22
(I poteri di rappresentanza)
Il Presidente ha la rappresentanza legale
e giudiziale dell’Associazione che
rappresenta ed ha quindi facoltà:
1.
di contrarre obbligazioni in nome e per
conto di essa,
2.
compiere con soggetti pubblici e privati
tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione che siano necessari o utili per
attuare le decisioni degli organismi direttivi o
esecutivi, ivi compresa l'acquisizione o
cessione di beni mobili od immobili, l'apertura
di fidi, conti correnti bancari e postali, la
concessione di garanzie personali o reali a
favore di terzi.
Il Presidente ed il Vice Presidente
hanno facoltà di firma disgiunta nei limiti
dell’ordinaria amministrazione sui conti
correnti e rapporti bancari e/o postali e sulle
carte di credito e debito dell’Associazione.
Il Tesoriere, se persona diversa
dal Presidente o dal Vice
Presidente, ha facoltà di firma
disgiunta nei limiti dell’ordinaria
amministrazione sui conti correnti e
rapporti bancari e/o postali e sulle carte di
credito e debito dell’Associazione con
l’eccezione della loro apertura e chiusura.
Il Presidente, nello stesso espletamento
delle sue funzioni, può farsi assistere da
persone all'uopo delegate per iscritto nel
rispetto delle norme associative.
Ulteriori disposizioni circa la tenuta dei
predetti rapporti bancari e postali, carte di
debito e credito e relativi poteri di firma e
sulla tenuta della pronta cassa saranno definiti
dalle normative interne dell’Associazione.
Ai sensi del comma 6° dell’art. 26 del Decreto
Legislativo del 03/07/2017 n. 117 così
modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto
2018, n. 105 gli amministratori (membri del
Consiglio Direttivo), entro trenta giorni
dalla notizia della loro nomina, devono
chiederne l'iscrizione nel Registro unico
nazionale del terzo settore, indicando per
ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e
la data di nascita, il domicilio e la
cittadinanza, nonché a quali di essi é
attribuita la rappresentanza dell'ente,
precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Art. 23
(Gratuità
delle cariche sociali e divieti di carattere
economico)
Il socio deve prestare la propria opera in seno
all'Associazione secondo le direttive impartite
dagli organismi dirigenti per mezzo di
prestazioni personali, spontanee, volontarie e
gratuite.
Le funzioni dei soci dell'Associazione che
ricoprono cariche od incarichi sociali e le
attività di volontariato svolte dai soci sono
completamente gratuite e non possono essere
retribuite, nemmeno da eventuali benefici
diretti.
Il socio può ricevere somme in denaro da parte
dell'Associazione ad esclusiva copertura delle
spese occasionali personali da lui realmente
sostenute nell'attività prestata stabilite
all'atto della nomina, previa documentazione ed
entro i limiti preventivamente stabiliti dalle
norme associative interne e nel rispetto delle
vigenti norme fiscali.
In ogni caso è vietato il rimborso spese di
tipo forfetario.
Le spese sostenute dal volontario possono essere
rimborsate anche a fronte di
un’autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46
del D.P.R. n. 445/2000 nei limiti e modalità
definite dal comma 4 dell’art. 17 del Decreto
Legislativo del 03/07/2017 n. 117 così
modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto
2018, n. 105.
L'associato non può in alcun modo e sotto alcuna
forma accettare compensi dai beneficiati delle
sue prestazioni.
Ogni forma di rapporto economico con
l’associazione derivante da lavoro dipendente o
autonomo è incompatibile con la qualità di
socio.
In ogni caso eventuali compensi o corrispettivi
a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti
degli organi sociali nonché agli associati
devono essere pubblicati annualmente nel sito
internet dell’associazione.
Art. 24
(Decadenza
dalle cariche associative)
Gli eletti nel Consiglio Direttivo che risultino
assenti ingiustificati per tre volte alle
adunanze degli organismi di appartenenza, sono
dichiarati decaduti dall’organismo di
appartenenza.
Ai fini dell’eventuale sostituzione dei membri
del Consiglio Direttivo dichiarati decaduti ai
sensi del precedente paragrafo si applicano le
previsioni di cui al precedente art. 16 del
presente Statuto.
Art.25
(Patrimonio sociale)
Il Patrimonio dell’Associazione è indivisibile
ed è costituito:
a) da tutti i beni mobili e immobili e dagli
altri valori di proprietà dell’Associazione;
b) dai beni mobili e immobili dei quali
l’Associazione divenisse, a qualsiasi titolo,
proprietaria.
Il Patrimonio dell’Associazione, comprensivo di
eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate
comunque denominate è utilizzato per lo
svolgimento dell’attività statutaria ai fini
dell’esclusivo perseguimento di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
1)
dalle rendite patrimoniali;
2)
donazioni, lasciti testamentari e legati;
3)
dalle quote annuali, di contributo
ordinario e straordinario degli associati;
4)
dai contributi volontari e dalle
donazioni di persone o Enti pubblici e privati;
5)
da proventi derivanti dall’attività
istituzionale e da altre attività consentite;
6)
dalla raccolta di fondi ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge;
7)
da eventuali contributi di
Amministrazioni pubbliche per lo
svolgimento di servizi convenzionati o in
regime di accreditamento;
8)
da eventuali contributi dell’Unione
Europea e di organismi internazionali;
9)
da cessione di beni;
10)
da ogni altro provento consentito dalle
leggi vigenti.
Per raccolta fondi si intende il complesso delle
attività ed iniziative poste in essere
dall’Associazione (ente del Terzo settore)
al fine di finanziare le proprie attività di
interesse generale, anche attraverso la
richiesta a terzi di lasciti, donazioni e
contributi di natura non corrispettiva.
L’Associazione in qualità di ente del Terzo
settore, può realizzare attività di raccolta
fondi anche in forma organizzata e continuativa,
anche mediante sollecitazione al pubblico o
attraverso la cessione o erogazione di beni o
servizi di modico valore, impiegando risorse
proprie e di terzi, inclusi volontari e
dipendenti, nel rispetto dei principi di verità,
trasparenza e correttezza nei rapporti con i
sostenitori e il pubblico, in conformità a linee
guida emanate dalle competenti Autorità.
Art. 26
(Bilancio e rendiconto)
L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e
termina il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il consiglio
direttivo redige il bilancio preventivo e
consuntivo e li sottopone alla approvazione
della assemblea dei soci.
Il bilancio consuntivo è formato dallo
Stato patrimoniale, dal rendiconto
finanziario con l’indicazione dei proventi e
degli oneri dell’Associazione e dalla relazione
di missione che illustra le poste di bilancio,
l’andamento economico e finanziario del
sodalizio stesso e le modalità di perseguimento
delle finalità statutarie.
Esso deve essere depositato presso la sede della
associazione entro quindici giorni precedenti la
seduta per poter essere consultato da ogni
associato.
I bilanci debbono essere approvati
dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura
dell’anno finanziario di riferimento.
Esclusivamente per motivi di natura eccezionale
è tuttavia possibile rinviare l’approvazione del
bilancio consuntivo e preventivo entro il 30
giugno, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia previste dal codice civile.
La contabilità ordinaria è tenuta con scritture
cronologiche e sistematiche.
Il fondo comune, costituito – a titolo
esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di
gestione, fondi, riserve e tutti i beni
acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione,
non è mai ripartibile fra gli associati
durante la vita del sodalizio ne all’atto
del suo scioglimento, ai sensi della
normativa vigente in materia di terzo
settore.
E’ vietato altresì distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita del
sodalizio stesso, a meno che la destinazione o
la distribuzione non siano imposte per legge.
Ulteriori disposizioni relative al Bilancio ed
alle scritture contabili sono disciplinate dalle
normative interne associative.
Art. 27
(Volontariato)
L’associazione può avvalersi nello svolgimento
delle proprie attività di propri associati che
svolgano l’attività di volontariato ai sensi
dell’art. 17 del Decreto Legislativo del
03/07/2017 n. 117 così modificato dal Decreto
Legislativo 3 agosto 2018, n. 105 (Codice del
Terzo Settore) ed ai sensi del Decreto
Legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della
protezione civile).
Il volontario è una persona che, per sua libera
scelta, svolge attività in favore della comunità
e del bene comune, anche per il tramite di un
ente del Terzo settore, mettendo a disposizione
il proprio tempo e le proprie capacità per
promuovere risposte ai bisogni delle persone e
delle comunità beneficiarie della sua azione, in
modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini
di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente
per fini di solidarietà.
La qualità di volontario è incompatibile con
qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto
di lavoro retribuito con l'ente di cui il
volontario è socio o associato o tramite il
quale svolge la propria attività volontaria.
Ai fini del Codice del Terzo Settore non si
considera volontario l'associato che
occasionalmente coadiuvi gli organi sociali
nello svolgimento delle loro funzioni.
L’associazione è tenuta ad iscrivere in un
apposito registro i volontari che svolgono la
loro attività in modo non occasionale nonché ad
assicurarli secondo le disposizioni di cui
all’art. 18 del Decreto Legislativo del
03/07/2017 n. 117 così modificato dal Decreto
Legislativo 3 agosto 2018, n. 105.
Le attività di volontariato saranno svolte dagli
associati nel rispetto della legislazione
vigente in materia e nell’osservanza delle
normative interne dell’associazione.
Art. 28
(Copertura
assicurativa degli associati)
Ferme restando le vigenti disposizioni di legge
in materia di assicurazione dei soci e dei
volontari delle associazioni e fermo quanto
previsto dal precedente art. 27, tutti i soci
individuali dell’Associazione per svolgere le
attività istituzionali debbono essere assicurati
con una polizza contro gli infortuni e le
malattie connessi allo svolgimento dell’attività
associativa e con una polizza per la loro
responsabilità civile per eventuali danni
cagionati a terzi durante l’attività
associativa.
Può essere prevista altresì la stipula di una o
più polizze per la difesa legale degli
associati.
La tipologia, la durata e le modalità di stipula
delle suddette polizze e di ogni altra polizza
assicurativa stipulata dall’Associazione a
tutela degli associati e del patrimonio sociale,
comprese le assicurazioni obbligatorie e
facoltative relative ad eventuali veicoli,
rimorchi e natanti di proprietà o in comodato
d’uso, vengono stabilite dal Consiglio
Direttivo.
Art. 29
(Libri sociali)
I Libri sociali sono istituiti e tenuti in
conformità alla legislazione vigente ed in
particolare in conformità alle disposizioni di
cui all’art. 15 del Decreto Legislativo del
03/07/2017 n. 117 così modificato dal Decreto
Legislativo 3 agosto 2018, n. 105.
Presso la sede dell’Associazione devono
essere conservati i registri previsti
dalla legislazione vigente e dal presente
Statuto, ed in ogni caso:
a)
il Libro dei Verbali dell’Assemblea;
b)
il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;
c)
il Libro dei soci;
d)
il Registro di volontari che svolgono la loro
attività di volontariato in modo non
occasionale.
I suddetti libri devono essere tenuti in
conformità alla normativa vigente a cura del
Consiglio Direttivo.
Per quanto non previsto dal presente Statuto la
forma dei libri sociali e le modalità relative
alla loro tenuta e consultazione sono altresì
disciplinati dalle normative interne tenendo
conto delle norme e direttive pubbliche in
materia.
Art. 30
(Tessera associativa)
Al nuovo socio individuale viene rilasciata la
tessera associativa.
La tessera è strettamente personale, riporta un
numero identificativo unico a livello
associativo, la foto del socio e per svolgere le
attività sociali l’associato deve averla con se.
La tessera viene rilasciata anche al Presidente
o suo Delegato in qualità di legale
rappresentante del Socio Collettivo aderente
mentre al sodalizio viene rilasciato annualmente
un Certificato di Adesione che ne attesti
l’adesione alla PROCIV Gruppo “Sidoli”
ODV.
In caso di recesso, decadenza o esclusione il
socio ha l’obbligo della restituzione della
tessera associativa.
Ulteriori disposizioni relative alla tessera
sociale verranno definite nelle normative
interne dell'Associazione.
Art. 31
(Autonomia dei Soci
Collettivi aderenti)
I Soci Collettivi
(persone giuridiche)
aderenti in qualsiasi forma di legge consentita
alla
PROCIV Gruppo “Sidoli” ODV,
sono retti da propri statuti e conservano la
propria autonomia giuridica, amministrativa e
patrimoniale.
Ogni organismo collettivo federato, cooperante o
affiliato in qualsiasi forma all’Associazione
risponde autonomamente delle obbligazioni
assunte dalla stessa.
Art. 32
(Patti federativi, accordi di affiliazione,
cooperazione e partecipazione)
Il Consiglio Direttivo può stabilire patti
federativi, accordi di affiliazione, accordi di
cooperazione e di partecipazione con
Associazioni ed Enti i cui scopi non siano in
discordanza con quelli del presente statuto.
Sono esclusi gli atti di fusione o confluenza
che possono essere deliberati esclusivamente
dall’Assemblea dei soci.
Ulteriori modalità relative alla sottoscrizione
dei patti ed accordi di cui sopra verranno
definite nelle normative interne tenendo conto
delle normative e direttive pubbliche.
Art. 33
(Partecipazioni in associazioni od Enti)
Il Consiglio Direttivo può stabilire accordi di
partecipazione con associazioni ed enti i cui
scopi non siano in discordanza con quelli del
presente statuto.
Può altresì aderire ad organismi territoriali di
coordinamento pubblici e privati, enti i cui
scopi non siano in discordanza con quelli del
presente statuto.
Se l’Associazione, partecipando agli organismi
di cui ai precedenti paragrafi, venisse
richiesta di compiere esborsi o di assumere
impegni finanziari o di firma eccedenti quelli
fissati nel bilancio preventivo il Consiglio
Direttivo deve ottenere autorizzazione
preventiva a procedere dall’Assemblea che
provvederà a rettificare le relative poste nel
bilancio preventivo.
Ulteriori modalità relative agli accordi di
partecipazione di cui ai paragrafi precedenti
verranno definite nelle normative interne
tenendo conto delle normative e direttive
pubbliche.
Art. 34
(Scioglimento dell’Associazione e devoluzione
del patrimonio)
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere
deliberato dall’Assemblea straordinaria con il
voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli
associati aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà
nominato un liquidatore scelto anche fra i non
associati, che curi anche la liquidazione di
tutti i beni mobili e immobili ed estingua le
obbligazioni in essere.
L’Assemblea all’atto di scioglimento
dell’Associazione, delibererà ai sensi dell’art.
9 del Decreto Legislativo del 03/07/2017 n. 117
così modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto
2018, n. 105 (Codice del Terzo Settore),
sentito l’organismo di controllo preposto di cui
all’articolo 45, comma 1 del Decreto Legislativo
del 03/07/2017 n. 117 così modificato dal
Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105, in
merito alla destinazione dell’eventuale residuo
attivo dell’Associazione.
Tutti i beni residui saranno devoluti e salva
diversa destinazione imposta dalla legge, ad
altri enti del Terzo settore.
Ulteriori modalità e procedure inerenti lo
scioglimento dell'associazione sono disciplinati
dalle normative interne.
Art. 35
(Regolamento Interno Generale ed altre norme
interne)
Al fine di disciplinare i vari settori della
vita lo Statuto conferisce all’Assemblea dei
soci l’approvazione del Regolamento Interno
Generale (R.I.G.) il quale può prevedere
l’approvazione di specifici
Regolamenti Tecnici di Settore (R.T.S.) e
l’emanazione di apposite Disposizioni
Attuative delle norme associative vigenti da
parte del Consiglio Direttivo.
Il Regolamento Interno Generale
può altresì prevedere che l’emanazione delle
Disposizioni Attuative delle norme
associative vigenti possa rientrare nelle
facoltà delegabili dal Consiglio Direttivo al
Presidente fissandone la casistica, i criteri e
le modalità.
Il Regolamento Interno Generale
in particolare dovrà disciplinare in modo
esemplificativo ma non esaustivo:
1.
i casi di incompatibilità a livello di cariche
ed incarichi sociali,
2.
le modalità di gestione dell'amministrazione
contabile e la trasparenza dei bilanci,
3.
la tenuta dei libri sociali e la trasparenza
degli atti amministrativi sociali,
4.
le modalità per consentire agli associati di
partecipare alle assemblee o ai Consiglieri di
partecipare alle adunanze dell’organismo
mediante mezzi di telecomunicazione ovvero per
consentire loro l'espressione del voto per
corrispondenza o in via elettronica,
5.
le norme per la salvaguardia dei dati personali
dei soci e delle persone terze oggetto di
controllo da parte del proprio personale
abilitato al servizio pubblico di vigilanza
volontaria ambientale ai sensi della normativa
vigente in materia,
6.
le modalità di adozione delle norme per la
sicurezza sul lavoro dei volontari e
dell'eventuale personale dipendente o lavoratori
autonomi e relativi dispositivi di protezione
individuale ai sensi della normativa vigente in
materia,
7.
i poteri di firma e di delega di rappresentanza,
8.
la disciplina delle attività sportive e
ricreative,
9.
le modalità di adozione del Regolamento Tecnico
di Settore relativo all'attività del servizio di
vigilanza volontaria ambientale e denominato “Regolamento
di Disciplina del Servizio delle Guardie
Volontarie”.
Le normative interne associative debbono essere
portate a conoscenza di tutti i soci nel modo
più ampio e diffuso.
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