REGOLAMENTO INTERNO

della

PROCIV GRUPPO “SIDOLI”.

Indice

TITOLO I

REGOLAMENTO INTERNO

CAPO I

Finalità

Art. 1 - Finalità del Regolamento Interno

TITOLO II

ORGANI SOCIALI E LORO FUNZIONAMENTO

CAPO I

Assemblea dei Soci

Art. 2 - Norme di funzionamento dell’Assemblea dei Soci

CAPO II

Consiglio Direttivo

Art. 3 - Norme di funzionamento del Consiglio Direttivo

Art. 4 - Compiti del Consiglio Direttivo

CAPO III

Presidenza e Coordinamento delle Emergenze

Art. 5 – Presidente e Vice Presidente

Art. 6  Coordinamento delle emergenze di protezione civile - EME

CAPO IV

Segreteria e Tesoreria

Art. 7 - Segretario

Art. 8 – Tesoriere Contabile

CAPO V

Gestione delegata della tesoreria in casi di missione o emergenza

Art. 9 - Delega della gestione di Tesoreria in caso di missione o emergenza

 

 

 

TITOLO III

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

CAPO I

Soci

Art. 10 - Aspiranti soci, Soci individuali ed Organismi Collettivi aderenti

Art. 11 - Modalità di adesione

Art. 12 - Accoglimento o reiezione della domanda di adesione, quota di adesione, acquisizione dello status di socio, libro soci

Art. 13 - Pagamento periodico della quota sociale

Art. 14 – Tessera Associativa

Art. 15 - Diritti e Doveri dei Soci

Art. 16 - Perdita dello status di Socio

CAPO II

Norme di Disciplina

Art. 17 - Norme di comportamento generali del Socio

Art. 18 - Uso dell’uniforme e dei simboli associativi

Art. 19 - Uso dei mezzi ed attrezzature associativi

CAPO III

Sanzioni Disciplinari

Art. 20 - Sanzioni Disciplinari

TITOLO IV

GRUPPI DI LAVORO, STUDIO ED ATTIVITÀ O SETTORI

CAPO I

Norme Generali per il Funzionamento dei Gruppi di Lavoro, Studio ed Attività in breve “Settori”

Art. 21 - Gruppi di Lavoro o Settori

Art. 22 - Responsabili dei Gruppi di Lavoro o Settori

Art. 23 - Tipologie dei Settori

CAPO II

Compiti dei Gruppi di Lavoro

Art. 24 - Settore “Segreteria ed Amministrazione”

Art. 25 - Settore “Emergenze di protezione civile”

Art. 26 - Settore “Organizzazione e Risorse”

Art. 27 - Settore “Logistica, Mezzi ed Attrezzature”

Art. 28 - Settore “Formazione ed Addestramento”

Art. 29 - Settore “Lotta agli Incendi Boschivi”

Art. 30 - Settore “Tutela ed Educazione Ambientale”

Art. 31 - Settore “Comunicazioni ed Informatica”

Art. 32 - Settore “Ufficio Legale e Pubbliche Relazioni”

Art. 33 - Altri Gruppi di Lavoro

TITOLO V

ALTRE DISPOSIZIONI

CAPO I

Ulteriori Disposizioni Operative

Art. 34 - Soci, Volontari, Polizze Assicurative e Contributo per acquisto equipaggiamento

Art. 35 - Impiego di Uniformi di Guardia Volontaria in operazioni di protezione civile

CAPO II

Ulteriori Disposizioni Amministrative

Art. 36 - Libri Sociali

Art. 37 - Motto Araldico, Motti di Settore ed Inno Musicale dell’Associazione

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE OPERATIVA

CAPO I

Strutture Operative Associative

Art. 38 -  Struttura di Coordinamento d’Emergenza di Protezione Civile

CAPO II

Qualifiche Operative Associative

Art. 39 - Qualifiche Operative dei Soci e Volontari

CAPO III

Strutture Operative di Base

Art. 40 - Squadra Operativa Ordinaria

Art. 41 - Squadra A.I.B.

Art. 42 - Squadra Logistica A.I.B.

CAPO IV

Strutture e Figure Operative Particolari

Art. 43 - Squadra Operativa Speciale

Art. 44 – Capo-Macchina e Conducente

Art. 45 - Capo Colonna e Fine Colonna

Art. 46  - Capo Campo

Art. 47 - Capo Servizio

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’

CAPO I

Norme di Amministrazione Contabile e di Tesoreria

Art. 48 - Anno finanziario, Programma Annuale di Attività e Bilancio Preventivo annuale

 

CAPO II

Gestione Patrimoniale - Beni ed Inventari

Art. 49 - Beni del sodalizio

Art. 50 – Inventari dei beni associativi

Art. 51 – Valore di beni inventariati

Art. 52 - Eliminazione dei beni dell'inventario

Art. 53 - Custodia del materiale da parte dei Responsabili dei Gruppi di Lavoro

Art. 54 - Le opere dell'ingegno

CAPO III

Scritture Contabili e Contabilità Informatizzata

Art. 55 – Scritture contabili

Art. 56 – Documenti giustificativi

TITOLO VIII

ATTIVITA' NEGOZIALE

CAPO I

Principi Generali

Art. 57 - Capacità negoziale

Art. 58 - Funzioni e poteri del Presidente nell’attività negoziale

Art. 59 - Alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti dall’Associazione

Art. 60 -  Concessione di beni in uso gratuito

Art. 61  -  Contratti di comodato

Art. 62 -  Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili

CAPO II

Altre Attività Negoziali

Art. 63 - Donazioni, lasciti, eredità, legati

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Gratuità delle cariche ed incarichi, norme di divieto di carattere economico, conflitto di interessi

Art. 64 - Norme di carattere economico e conflitto d’interessi

CAPO II

Trasparenza degli Atti degli Organismi Sociali

 

Art. 65 - Norme per la trasparenza amministrativa e gestionale

Art. 66 - Altre norme per la trasparenza amministrativa e gestionale

CAPO III

Provvedimenti per la Tutela della Privacy

Art. 67 - Provvedimenti ai sensi del Dlgs n. 196/03 (c.d. legge sulla privacy)

CAPO IV

Norme Finali e Transitorie

Art. 68 – Regolamenti Tecnici di Settore

Art. 69 - Modifiche al Regolamento Interno

Art. 70 - Entrata in vigore del Regolamento Interno e Disposizioni Finali

 

 

  

REGOLAMENTO INTERNO DELLA PROCIV GRUPPO “SIDOLI”.

TITOLO I

REGOLAMENTO INTERNO

CAPO I

Finalità

Art. 1

Finalità del Regolamento Interno

Il presente Regolamento Interno della PROCIV GRUPPO “SIDOLI” viene emanato in attuazione e nel pieno rispetto dell’art. 10 comma 6 punto n. 5) dello Statuto sociale.

Esso si prefigge di disciplinare la vita associativa per quanto non già previsto dallo Statuto, in particolare il funzionamento degli organismi direttivi, le modalità di adesione al Gruppo, le sanzioni disciplinari, le norme di amministrazione e contabilità, l’istituzione ed il funzionamento dei Gruppi di Lavoro, Studio ed Attività o Settori, le norme relative alla logistica, alla formazione ed addestramento ed all’impiego operativo dei Soci Volontari.

TITOLO II

ORGANI SOCIALI E LORO FUNZIONAMENTO

CAPO I

Assemblea dei Soci

Art. 2

Norme di funzionamento dell’Assemblea dei Soci

Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto l’assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione; hanno diritto di  voto attivo e passivo tutti i soci maggiorenni dell'Associazione in regola col versamento della quota sociale ed è presieduta e convocata dal Presidente.

I soci minorenni possono presenziare alle assemblee senza diritto di voto attivo e passivo.

In via straordinaria l'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Presidente od il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati; l'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento,  eventuale fusione o confluenza dell'associazione.

L'Assemblea dei soci indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

1)        approva il bilancio consuntivo e preventivo;

2)        elegge il Presidente ed il Vicepresidente;

3)        elegge i componenti del Consiglio Direttivo;

4)        delibera il regolamento interno e le sue variazioni;

5)        delibera l’esclusione o l’inammissibilità dei soci;

6)        delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi da un altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.

L’assenza di tali figure istituzionali non invalida la riunione.

Le convocazioni sono effettuate con avviso scritto o mediante altro mezzo telematico legalizzato e certo (fax, e-mail, posta elettronica certificata, sistema interattivo in internet) da recapitarsi ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione (che comunque dovrà essere convocata almeno a 24 ore dalla prima), o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell'Assemblea.

Nel caso la seconda convocazione dell’assemblea non sia convocata contestualmente alla prima, valgono le modalità di convocazione sopra indicate.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per:

-          le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è sempre necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati;

-          per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, la fusione o la confluenza in altra associazione per la quale è sempre necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea dei soci viene convocata ogni tre anni dall’ultima elezione degli organismi sociali per il rinnovo delle relative cariche associative.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta, ed ogni socio non potrà ricevere più di 2 (due) deleghe.

La delega può essere conferita ad altro socio nelle seguenti modalità:

1.      a mezzo lettera scritta, anche redatta su apposito modulo all’uopo predisposto e da inviarsi unitamente alla convocazione della riunione, con firma in calce del delegante;

2.      a mezzo invio di quanto al precedente punto n. 1) tramite telefax o come allegato via e-mail o via e-mail certificata;

3.      a mezzo comunicazione di conferimento delega via e-mail o e-mail certificata ed in questo caso il messaggio dovrà essere chiuso col cognome e nome in chiaro del delegante.

La delega può pervenire al Presidente dell’assemblea prima dello svolgimento della stessa sia con consegna brevi-manu da parte del delegato sia direttamente presso la sede legale del Gruppo sia agli indirizzi e-mail e telefax dell’associazione indicati come destinatari nella lettera di convocazione; può essere ammesso anche l’invio all’indirizzo e-mail e telefax del Presidente purché preventivamente dichiarati nella lettera di convocazione.

Ai sensi dell’art. 10 comma 4 dello Statuto il Consiglio Direttivo può stabilire con proprio atto altre modalità di conferimento delle deleghe ma sempre nel rispetto dello Statuto e delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Le firme di presenza dei Soci e le deleghe conferite vengono apposte su apposito modulo di presenza che viene conservato nella raccolta degli atti sociali tenuta presso la sede legale del Gruppo.

I verbali di ogni riunione dell’Assemblea dei soci, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono di norma letti ed approvati prima del termine della sessione e conservati agli atti.

In caso contrario i verbali devono essere letti ed approvati nella riunione dei soci immediatamente successiva pur mantenendo sino ad allora la piena validità delle decisioni assunte.

Le delibere assembleari ed i relativi verbali vengono inseriti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario e possono essere consultati dai soci con possibilità di ottenerne copia; le delibere ed i verbali assembleari possono anche essere pubblicati sul sito elettronico dell’Associazione, se presente.

Nel caso l’assemblea conferisca mandato al Presidente di far registrare all’Agenzia delle Entrate il verbale, esso viene redatto in almeno tre copie di cui una viene inserita immediatamente nel libro verbali mentre le altre due (o più) vengono inoltrate all’Agenzia delle Entrate per la loro registrazione.

La copia o le copie vidimate dall’Agenzia delle Entrate vengono tenute in un’apposita raccolta degli atti ufficiali dell’Associazione tenuta presso la sede legale.

Le modalità di pubblicazione e di consultazione degli atti assembleari e le relative formalità per richiederne copia sono disciplinate con proprio atto dal Consiglio Direttivo tenendo anche conto della norme vigenti poste a tutela dei dati personali degli associati.

Il Consiglio Direttivo può con proprio atto stabilire che la seduta assembleare venga ripresa da video camere o con web cam e ne regolamenta la conservazione e l’uso eventuale delle registrazioni e delle eventuali fotografie scattate durante la seduta.

E’ fatto divieto agli associati, al di fuori di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo, di effettuare riprese e foto o registrazioni audio con qualsiasi mezzo eseguiti durante lo svolgimento dell’assemblea e di farne un successivo uso non autorizzato dagli organismi sociali; la violazione di quanto precede comporta l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal successivo art. 20 e nei casi più gravi l’esclusione.

CAPO II

Consiglio Direttivo

Art. 3

Norme di Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti; l’assenza di tali figure istituzionali non inficia la validità della riunione.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 3 (tre) mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno un decimo dei consiglieri ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il Consiglio Direttivo con proprio atto può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o mediante altro mezzo telematico legalizzato e certo (fax, e-mail, posta elettronica certificata, sistema interattivo in internet), da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio, per giustificati motivi, potranno intervenire legalmente alla riunione anche a mezzo video conferenza purchè il numero dei membri presenti fisicamente presso la sede della riunione non sia inferiore al 50 percento più uno degli aventi diritto di voto.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono letti ed approvati prima della chiusura della riunione e vengono conservati agli atti.

In caso contrario i verbali devono essere letti ed approvati nella riunione l Consiglio Direttivo immediatamente successiva pur mantenendo sino ad allora la piena validità delle decisioni assunte.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo possono anche essere pubblicate sul sito elettronico dell’Associazione, se presente.

Le firme di presenza dei Membri e le presenze in video conferenza vengono apposte su specifico modulo di presenza che viene conservato nell’apposita raccolta degli atti sociali tenuta presso la sede legale.

Le delibere assembleari ed i relativi verbali vengono inseriti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto dal Segretario e possono essere consultati dai soci con possibilità di ottenerne copia; le delibere ed i verbali assembleari possono anche essere pubblicati sul sito elettronico dell’Associazione, se presente.

Nel caso il Consiglio Direttivo conferisca mandato al Presidente di far registrare all’Agenzia delle Entrate il verbale, esso viene redatto in almeno tre copie di cui una viene inserita immediatamente nel libro verbali mentre le altre due (o più) vengono inoltrate all’Agenzia delle Entrate per la loro registrazione.

La copia o le copie vidimate dall’Agenzia delle Entrate vengono tenute in un’apposita raccolta degli atti ufficiali dell’Associazione tenuta presso la sede legale.

Le modalità di pubblicazione e di consultazione degli atti assembleari e le relative formalità per richiederne copia sono disciplinate con proprio atto dal Consiglio Direttivo tenendo anche conto della norme vigenti poste a tutela dei dati personali degli associati.

Il Consiglio Direttivo può con proprio atto stabilire che la seduta consiliare venga ripresa da video camere o con web cam e ne regolamenta la conservazione e l’uso eventuale delle registrazioni e delle eventuali fotografie scattate durante la seduta.

E’ fatto divieto agli associati, al di fuori di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo, di effettuare riprese e foto o registrazioni audio con qualsiasi mezzo eseguiti durante lo svolgimento della riunione consiliare e di farne un successivo uso non autorizzato dagli organismi sociali; la violazione di quanto precede comporta l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal successivo art. 20 e nei casi più gravi l’esclusione.

L’assenza non giustificata per 3 riunioni consecutive da parte del Membro del Consiglio Direttivo ne comporta la decadenza automatica dalla carica; l’eventuale giustificazione deve avvenire per iscritto o a mezzo fax, e-mail, posta elettronica certificata, sistema interattivo in internet o messaggio SMS.

Art. 4

Compiti del Consiglio Direttivo

Ai sensi dell’art. 11 dello Statuto al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1)     curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

2)     approvare le bozze del bilancio consuntivo e preventivo predisposte dal Tesoriere Contabile da sottoporre successivamente all’assemblea dei soci per la loro approvazione;

3)     nominare al suo interno il Segretario;

4)     nominare al suo interno il Tesoriere Contabile;

5)     pronunciarsi sulle domande di nuove adesioni;

6)     proporre le sanzioni disciplinari a carico degli associati;

7)     proporre eventuali contributi straordinari;

8)     delegare specifici poteri e compiti al Presidente o ad altri membri del Consiglio Direttivo nei limiti delle leggi vigenti in materia e nel rispetto delle norme associative;

9)     provvedere a tutti gli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti        all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e le relative modalità di versamento.

In particolare al Consiglio Direttivo spetta l’individuazione delle polizze assicurative obbligatorie per legge o facoltative relative tanto ai soci e volontari quanto a veicoli, rimorchi, natanti, velivoli ed attrezzature sociali, polizze della cui sottoscrizione contrattuale viene sin d’ora incaricato il Presidente; lo stesso dicasi per eventuali variazioni, rinnovi o disdette delle predette polizze assicurative.

Relativamente all’erogazione delle sanzioni disciplinari di cui al precedente comma 1 punto n. 6) il Consiglio Direttivo è delegato fin d’ora dall’assemblea dei soci per l’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al successivo art. 20.

Ai sensi del presente Regolamento Interno il Consiglio Direttivo viene delegato dall’Assemblea dei Soci alla predisposizione ed approvazione del simbolo associativo (stemma), del motto araldico e dell’eventuale inno musicale del Gruppo; il Consiglio Direttivo ha facoltà di richiedere ratifica del proprio operato in tal senso all’assemblea dei soci.

Il Consiglio può articolarsi in gruppi di lavoro, di studio e di attività in breve detti anche “Settori”; il Consiglio Direttivo viene sin d’ora delegato dall’Assemblea dei Soci alla predisposizione ed approvazione dell’eventuale stemma, motto araldico ed inno musicale dei singoli Settori.

A far parte di tali Settori possono essere chiamati anche soci non membri del Consiglio ma senza diritto di voto; la composizione ed il funzionamento dei Gruppi di lavoro è stabilito dal Titolo IV del presente Regolamento Interno.

Ai fini della piena attuazione dello Statuto e del presente Regolamento Interno il Consiglio Direttivo può emanare dei Regolamenti Tecnici di Settore (R.T.S.) per disciplinare tutte le attività sociali.

 

CAPO III

Presidenza e Coordinamento delle Emergenze

Art. 5

Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è il “primus inter pares”, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci e li convoca.

Egli rappresenta l'Associazione in giudizio e verso terzi, coordina le attività secondo le linee stabilite dall'Assemblea e dal Consiglio.

Cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d’urgenza ne assume i poteri.

Chiede la ratifica dei provvedimenti adottati nel primo Consiglio Direttivo successivo.

Il Presidente può contrarre obbligazioni per nome e per conto dell'istanza da egli rappresentata nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di fidi bancari e prestiti, nonché operare l'apertura di conti correnti intestati all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delega al Presidente ai sensi dell’art. 11 comma 8 punto n. 8) dello Statuto la predisposizione e l’emanazione dei seguenti atti:

1.      Decreti, che sono provvedimenti d’urgenza di adozione di misure dovute per legge o regolamento che non possono essere intrapresi dal Consiglio o dall’Assemblea per motivi contingenti e che dovranno poi essere sottoposti a ratifica nella prima sessione utile dell’organismo relativo.

2.      Ordinanze, che sono provvedimenti imperativi che vengono emanati a seguito di Deliberazioni del Consiglio o dell’Assemblea nella piena attuazione delle medesime.

3.      Disposizioni di Servizio, che sono provvedimenti tesi a disciplinare alcuni aspetti pratici della vita associativa e possono discendere tanto dalle Deliberazioni Consiliari ed Assembleari, dallo Statuto, dal Regolamento Interno e dai Regolamenti Tecnici di Settore quanto da provvedimenti di competenza del Presidente o ad esso delegati.

4.      Comunicazioni, che sono informative sintetiche ma puntuali destinate ai soci che riguardano tanto le Deliberazioni degli organismi direttivi quanto più in generali notizie relative a norme di legge od altre notizie di provenienza esterna all’associazione che il Presidente ritenga utile trasmettere ai soci.

5.      Modulistica associativa, che sono tutte le azioni di predisposizione ed adozione della modulistica associativa, di aggiornamento della stessa e di tenuta dell’apposita legenda, il tutto con l’ausilio Segretario e tenendo debitamente conto delle richieste e suggerimenti dei Settori Tecnici interessati.

Tra i provvedimenti che vengono fin d’ora individuati nelle facoltà conferite al Presidente ai sensi dell’art. 13 comma 4 rientrano i seguenti atti:

1.      l’Ammonimento, che è un provvedimento sia verbale che scritto che intima al socio di interrompere un’azione ingiusta di qualsivoglia natura che può o potrebbe danneggiare l’Associazione od altri soci ed è il preludio, se non ottemperato, dell’adozione dei provvedimenti disciplinari a carico dei trasgressori.

2.      la Diffida, che è un provvedimento sia verbale che scritto che intima al socio di interrompere un’azione illegittima di qualsivoglia natura che può o potrebbe danneggiare l’Associazione od altri soci ed è il preludio, se non ottemperato, dell’adozione dei provvedimenti legali carico dei trasgressori.

3.      il Sanzionamento disciplinare, è il provvedimento disciplinare comminato in via cautelativa e d’urgenza dal Presidente al fine di salvaguardare l’associazione o i soci ingiustamente colpiti; tale provvedimento è adottato ai sensi del successivo art. 20 ed ha effetto immediato fino all’eventuale ratifica da parte del Consiglio Direttivo (se la sanzione rientra in quelle ad esso delegate dall’assemblea dei soci in virtù del presente Regolamento Interno) o dell’Assemblea dei Soci; l’organismo competente viene contestualmente convocato in via d’urgenza. Non fa parte del presente sanzionamento disciplinare l’esclusione che resta in facoltà dell’assemblea dei soci; tuttavia il Presidente o il Consiglio Direttivo possono proporre l’esclusione del socio all’Assemblea nei casi previsti dallo Statuto all’art. 7 comma 5.

In sua assenza o su sua delega i suoi compiti sono statutariamente demandati al Vice-Presidente.

Art. 6

Coordinamento delle emergenze di protezione civile - EME

Ferme restando le potestà ed attribuzioni statutarie e regolamentari del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio Direttivo può nominare al proprio interno il Coordinatore delle emergenze di protezione civile in breve “EME”.

L’EME, quando a ricoprire l’incarico non sia lo stesso Presidente e su delega di questi coordina l'attività dell'Associazione in caso di interventi di emergenza di Protezione Civile ed ha diritto di assumere decisioni vincolanti per tutti i soci volontari impegnati; rientrano nella sfera di competenza dell’EME anche le operazioni relative alla formazione, addestramento ed esercitazione dei volontari di protezione civile.

In ogni caso l’EME opera in stretto contatto col Presidente che è il legale rappresentante dell’Associazione ed in sua assenza col Vice Presidente.

L’attività dell’EME relativamente a singole operazioni può essere delegata dal medesimo in tutto od in parte ad altre persone qualificate operativamente (es. Capi Squadra, Capi Squadra A.I.B., ecc..); la delega può essere conferita per iscritto, quando possibile, o verbale e successivamente trascritta alla prima favorevole occasione nella relazione di servizio.

L’EME è responsabile del Settore Emergenze di Protezione Civile e cura anche gli aspetti logistici relativi ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) dei volontari d’intesa col Presidente.

CAPO IV

Segretario e Tesoriere Contabile

Art. 7

Segretario

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Segretario che ha i seguenti compiti:

1.      inviare, su richiesta del Presidente, le convocazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci;

2.      redigere e conservare i Verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;

3.      curare la tenuta e l’aggiornamento dei dati personali dei soci operativi (Volontari) negli appositi registri/schedari cartacei, magnetici ed elettronici;

4.      curare la tenuta e l’aggiornamento degli inventari dei beni dell’associazione d’intesa con i Responsabili dei Settori Tecnici che hanno eventualmente in gestione/dotazione diretta dei beni dell’Associazione;

5.      curare la tenuta della corrispondenza in arrivo ed in partenza;

6.      curare ogni altro aspetto amministrativo inerente la vita associativa su direttiva del Presidente;

7.      allestire e sovrintendere alla Segreteria d’Emergenza in caso di operazioni effettive o simulate.

Il Segretario è Responsabile del Settore Tecnico “Segreteria ed Amministrazione” di cui al successivo art. 24 e si avvale dei collaboratori da lui scelti per il raggiungimento dei fini sociali anche sub-delegando all’uopo singoli incarichi e mansioni.

Il Segretario deve essere persona diversa dal Presidente e dal Vice Presidente.

Art. 8

Tesoriere Contabile

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Tesoriere Contabile.

Il Tesoriere Contabile, ferme restando le potestà statutarie del Presidente e del Vice Presidente, è responsabile della gestione finanziaria dell’Associazione e provvede ai pagamenti ed agli introiti rispettivamente su mandati e reversali di incasso all’uopo predisposti. 

Egli gestisce la tenuta dei conti correnti e delle carte di credito e debito e della pronta cassa.

Il Tesoriere Contabile è responsabile della tenuta dei registri contabili dell’Associazione, provvede alla registrazione delle scritture contabili, emette i mandati di pagamento e le reversali di incasso e conserva le pezze giustificative e predispone in tempo utile le bozze del Bilancio Consuntivo e Preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo per la preventiva approvazione.

L’incarico di Tesoriere Contabile, può essere conferito al Presidente od al Vice Presidente; può altresì essere nominato Tesoriere e Contabile un altro membro del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ed il Vice-Presidente hanno facoltà di firma disgiunta sui conti correnti e depositi dell’Associazione con facoltà di spesa entro i limiti delle disponibilità e dei fidi accordati.

Il Tesoriere Contabile, se persona diversa dal Presidente o dal Vice-Presidente, ha facoltà di spesa entro i limiti delle disponibilità dei conti correnti e depositi con esclusione di eventuali fidi accordati.

Il Consiglio Direttivo può altresì attribuire dei poteri di firma sui conti e depositi dell’Associazione anche ad altri Membri del Consiglio Direttivo in modo abbinato a due a due tra loro e nei limiti delle disponibilità e fidi accordati, firme che possono essere legittimamente esercitate solo nel caso di irreperibilità congiunta del Presidente, del Vice-Presidente e del Tesoriere Contabile.

CAPO V

Gestione delegata della tesoreria in casi di missione o emergenza

Art. 9

Delega della gestione di Tesoreria in caso di missione o emergenza

Il Tesoriere Contabile, su istruzioni del Presidente, può delegare il pagamento di determinati oneri ad altre figure (Coordinatore EME, Capi Squadra, Capi Servizio, Responsabili di Settori Tecnici, ecc….) relativamente a missioni operative che necessitano di pagamenti immediati e non differiti dei beni e servizi (autostrade, ristoranti, benzinai, ecc…..) affidando loro denaro contante, oppure, preferibilmente carte bancomat o postamat o carte di credito prepagate; di ogni passaggio di valori il Tesoriere Contabile ritira debita ricevuta e richiede al rientro dalla missione la restituzione dell’eventuale resto (contanti) e/o delle carte suddette e la consegna dei relativi giustificativi contabili (ricevute fiscali, fatture, scontrini, ecc…) riepilogate dal responsabile della missione sugli appositi moduli associativi.

TITOLO III

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

CAPO I

Soci

Art. 10

Aspiranti soci, Soci individuali ed Organismi Collettivi aderenti

Gli “Aspiranti Soci” sono coloro che hanno già presentato formale domanda di adesione al Gruppo e che sono in attesa di una risposta dal Consiglio Direttivo; non avendo ancora acquisito la qualifica di Socio, nelle more della decisione sull’accoglimento della loro domanda, possono essere invitati dal Presidente alle assemblee dei soci ovviamente senza alcun diritto di elettorato attivo o passivo.

Rappresentano requisiti essenziali per i potenziali soci individuali ai fini dell’adesione all’Associazione:

·      essere in possesso della cittadinanza di uno Stato;

·      non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo;

·      non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

·      non essere stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali o locali, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

Le tipologie dei soci ai sensi dello Statuto e del presente Regolamento sono:

a)           soci,

b)           soci minorenni detti anche soci giovanili,

c)            soci benemeriti scomparsi,

d)           organismi collettivi aderenti con accordi di affiliazione o patti federativi.

I Soci maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo e possono acquisire le qualifiche di volontari negli ambiti della protezione civile, tutela ambientale e solidarietà sociale.

I “soci giovanili” sono soci minorenni che partecipano alle attività sociali nei limiti imposti dal Codice Civile e dalle leggi vigenti e sono in possesso di tessera di riconoscimento comprensiva dell’assicurazione di legge; essi tuttavia non hanno diritto di elettorato attivo e passivo fino al raggiungimento della maggiore età.

La domanda di adesione del socio giovanile deve essere firmata e/o  accompagnata dal benestare scritto di chi ne esercita la patria potestà e purchè anche chi esercita la patria potestà possegga i requisiti previsti dal precedente comma 2.

I “soci benemeriti scomparsi” sono soci scomparsi che hanno contribuito in vita alla creazione ed allo sviluppo dell’Associazione che li onora ad imperitura memoria.

Viene costituito un apposito album con le foto ed i nomi dei soci benemeriti scomparsi; l’album può essere pubblicato sul sito internet del Gruppo.

Possono altresì aderire all’associazione organismi collettivi nelle forme e nelle modalità previste dalle norme vigenti e specificate al successivo art. 11.

Tutti i soci individuali e Gruppi Associati Affiliati o Federati hanno parità di diritti e di doveri.

Art. 11

Modalità di adesione

Per poter aderire all’Associazione l’aspirante socio deve presentare un’apposita richiesta scritta di adesione su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo da presentare di persona al Presidente o ad altro socio incaricato dal Presidente che sia autorizzato al trattamento dei dati personali ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Prima di fornire all’interessato il predetto modulo di domanda il Presidente o altro incaricato gli consegnano la prescritta informativa sul trattamento dei suoi dati personali da parte dell’Associazione.

Il trattamento dei dati personali dei soci viene eseguito dall’Associazione esclusivamente per fini istituzionali.

Una volta ricevuta e letta attentamente l’informativa il richiedente deve compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il modulo di domanda di adesione che contiene una specifica dichiarazione dell’interessato che esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Il rifiuto da parte del richiedente di fornire il consenso all’Associazione per il trattamento dei dati personali ai fini istituzionali comporta l’impossibilità all’instaurazione di qualsiasi rapporto tra egli e l’Associazione e conseguentemente il mancato accoglimento della domanda di adesione.

La domanda di adesione del socio giovanile deve essere firmata e/o  accompagnata dal benestare scritto di chi ne esercita la patria potestà e purchè anche chi esercita la patria potestà possegga i requisiti previsti dal precedente articolo 10 comma 2.

Gli “aspiranti soci” vengono intrattenuti a colloquio dal Presidente o da altro incaricato che illustra loro le attività svolte dall’Associazione ed illustra loro lo Statuto, il Regolamento Interno, la Polizza Assicurativa affinché ne prendano debita conoscenza.

Quindi gli “aspiranti soci” per avanzare richiesta di iscrizione debbono compilare un apposito modulo di domanda di adesione al Gruppo allegando la seguente documentazione:

1.      copia della patente di guida o, se sprovvisti, copia di altro valido documento di identità;

2.      casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti, solo dietro richiesta del Presidente e/o del Consiglio Direttivo, altrimenti è sufficiente l’autodichiarazione contenuta nel modulo di domanda di adesione al Gruppo;

3.      copia della tessera delle vaccinazioni;

4.      copia della tessera sanitaria;

5.      ogni altra documentazione richiesta secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo e notificata all’aspirante socio all’atto del colloquio preliminare;

6.      quota sociale di adesione prevista dal Consiglio Direttivo a fronte della quale verrà rilasciata debita ricevuta di versamento;

7.      modulo di richiesta di adesione firmato da chi esercita la patria potestà (solo per i soci giovanili) con allegata la documentazione di chi esercita la patria potestà (salvo non sia già socio del Gruppo) prevista ai precedenti punti n. 1,2,3,4,6.

Il documento di cui al precedente punto n. 2 può comunque non essere richiesto all’aspirante socio in presenza di copia del Decreto di Guardia Giurata in corso di validità, di copia di tesserino di appartenenza alle Forze dell’Ordine ed alle Forze Armate o di dipendente pubblico, documenti questi che vengono considerati equipollenti ai sensi del presente Regolamento Interno.

Il versamento della quota sociale all’atto della presentazione della domanda di adesione di cui al punto n. 6 del precedente comma 8 è facoltativo da parte dell’aspirante socio che può optare anche per il versamento della quota all’atto dell’accettazione della sua domanda, come già previsto dalle norme statutarie; in caso di opzione per il  versamento anticipato della quota e di successiva reiezione della domanda di adesione, all’interessato verrà restituita la somma in contanti dietro firma di apposita ricevuta di restituzione della quota di adesione anticipata.

Alla domanda di adesione il richiedente deve altresì allegare la propria foto formato tessera e copia della documentazione richiesta dal Presidente o da altro incaricato secondo le modalità previste dalle norme interne associative; la foto può essere anche solo presentata per la scansione digitale da parte del Gruppo e quindi restituita all’Aspirante Socio oppure l’aspirante socio può inviarla in formato digitale all’indirizzo e-mail che gli sarà comunicato all’atto del colloquio preliminare.

Gli “aspiranti soci” vengono resi edotti che per svolgere le varie attività di volontariato istituzionale saranno richiesti di certificazione medico-sanitaria se prevista dalle normative statali e regionali vigenti e che dovranno partecipare obbligatoriamente ai corsi di formazione stabiliti dalle normative pubbliche e che il costo per l’acquisizione dell’equipaggiamento individuale (in particolare quello a norma DPI) potrà essere parzialmente o totalmente a carico del volontario.

La domanda di adesione così corredata viene accolta in via provvisoria dal Presidente e trasmessa al Consiglio Direttivo per la deliberazione in merito al suo accoglimento.

Il Consiglio Direttivo può stabilire con proprio atto che i Soci debbano presentare periodicamente o estemporaneamente la documentazione di cui al precedente comma 9°.

Il tipo di impiego dei Soci in ambito amministrativo e di volontariato operativo è rapportato alle effettive capacità fisiche e psico-fisiche dei singoli ed è stabilito dalConsiglio Direttivo; è diritto del Socio di recedere dall’associazione nelle modalità previste nel caso il tipo di impiego per lui delineato non sia di suo gradimento.

Possono altresì aderire all’associazione Organismi Collettivi nelle forme e nelle modalità previste dalle norme vigenti.

L’Assemblea dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, può stabilire infatti patti federativi, accordi di affiliazione, accordi di cooperazione e di partecipazione con Associazioni ed Enti i cui scopi non siano in discordanza con quelli dello Statuto.

L’adesione di ogni singolo Organismo Collettivo attraverso l’accordo di affiliazione o patto federativo comporta che questi acquisisca la qualifica di Gruppo Associato Affiliato o Federato e che come tale sia rappresentato nell’assemblea dei soci della PROCIV Gruppo “Sidoli” dal suo Presidente e legale rappresentante o da un Delegato del Presidente.

Ogni Gruppo Associato Affiliato o Federato, indipendentemente dal numero dei propri soci, può esprimere un solo rappresentante nell’Assemblea dei soci della PROCIV Gruppo “Sidoli”; i rappresentanti degli  Organismi Collettivi  affiliati o federati debbono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 comma 3 dello Statuto.

L’adesione di cui al precedente paragrafo comporta il pagamento della quota di adesione annuale da parte del Gruppo Associato Affiliato o Federato a cui verrà rilasciato apposito Certificato di Affiliazione o Federazione.

Le quote sociali di affiliazione o federazione degli Organismi Collettivi e dei loro aderenti sono stabilite con cadenza annuale dal Consiglio Direttivo della PROCIV Gruppo “Sidoli” e sono regolate alla stessa stregua di quelle previste per i soci individuali dell’Associazione.

Ogni istanza affiliata, federata o cooperante in qualsiasi forma all’Associazione è autonoma dal punto di vista giuridico, patrimoniale e fiscale e  risponde autonomamente delle obbligazioni assunte dalla stessa.

Per i Gruppi Associati Affiliati o Federati valgono le disposizioni dello Statuto, del presente Regolamento Interno e dei Regolamenti Tecnici di Settore emanati dal Consiglio Direttivo nonché le clausole contenute nei singoli atti ai affiliazione o federazione sottoscritti dalle parti.

Alla stessa stregua la PROCIV Gruppo “Sidoli” potrà affiliarsi o federarsi ad altri Enti a patto che le sia garantita la rappresentanza del Presidente o di un suo Delegato nell’assemblea dell’Ente a cui si intenda affiliare o federare; in questo caso l’accordo di affiliazione o il patto federativo deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Gli accordi di cooperazione non prevedono invece l’acquisizione da parte degli Organismi Collettivi dello status di Gruppo Associato e viceversa e quindi possono essere approvati anche dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

L’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può stabilire accordi di partecipazione con associazioni ed enti i cui scopi non siano in discordanza con quelli dello Statuto e del presente Regolamento Interno.

L’Associazione, previa approvazione dell’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, può altresì aderire ad organismi territoriali di coordinamento pubblici e privati, enti i cui scopi non siano in discordanza con quelli del presente statuto.

Se l’Associazione partecipando agli organismi di cui ai precedenti paragrafi venisse richiesta di compiere esborsi o di assumere impegni finanziari o di firma eccedenti quelli fissati nel bilancio preventivo l’Assemblea dei soci dovrà preventivamente rettificare le relative poste nel bilancio preventivo.

Il Consiglio Direttivo è delegato alla preparazione dei singoli atti di affiliazione, federazione, cooperazione e partecipazione con facoltà di prevedere la richiesta all’Organismo Collettivo interessato di documentazione preliminare da esaminare prima di proporre all’assemblea le bozze dei predetti atti.

Una volta approvate le bozze dall’assemblea dei soci il Presidente le inoltra all’Organismo Collettivo interessato che provvederà alla loro approvazione con propria delibera assembleare (la sola delibera consiliare sarà infatti considerata valida unicamente in caso di accordi di cooperazione).

Una volta ottenuti i mandati assembleari per la firma degli atti in oggetto il Presidente della PROCIV Gruppo “Sidoli” e dell’Organismo Collettivo interessato firmeranno contestualmente gli atti redatti in duplice copia e ne conserveranno una ciascuno.

La copia della PROCIV Gruppo “Sidoli” sarà sempre da sottoporre a datacertazione.

Gli Organismi Collettivi per potersi affiliare o federare alla PROCIV Gruppo “Sidoli” debbono possedere proprie autonome polizze assicurative obbligatorie di legge per lo svolgimento dei propri scopi istituzionali, polizze che debbono essere di gradimento del Consiglio Direttivo della PROCIV Gruppo “Sidoli” e non essere stati esclusi da altri Enti o soggetti ad indagini penali, amministrative o tributarie da parte delle competenti Autorità.

Sono esclusi gli atti di fusione o confluenza della PROCIV Gruppo “Sidoli” che possono essere deliberati esclusivamente dall’Assemblea straordinaria.

Art. 12

Accoglimento o reiezione della domanda di adesione, quota di adesione, acquisizione dello status di socio, libro soci

Il Consiglio Direttivo ha il compito statutario di deliberare sulla domanda di adesione dell’aspirante socio ed in caso di reiezione della domanda di adesione dovrà darne comunicazione per iscritto all’interessato motivandone il rigetto.

Nel caso di mancato accoglimento della domanda di adesione la quota di adesione eventualmente già versata in acconto dall’Aspirante Socio gli sarà restituita contro ritiro di debita ricevuta.

In caso di accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo il richiedente, se non già provveduto all’atto della presentazione della domanda di adesione, deve versare la quota di adesione in contanti contro rilascio di apposita ricevuta da parte dell’Associazione.

Il versamento della quota di adesione è condizione essenziale per il perfezionamento dell’iter di accoglimento della domanda di adesione avanzata dal richiedente e per il riconoscimento del suo status di socio.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi di decesso, dimissioni, decadenza ed esclusione.

Il Presidente ed il Segretario curano l'annotazione dei nuovi aderenti nell’apposito libro soci.

Per gli Organismi Collettivi affiliati o federati viene annotato nel libro soci il nome del Presidente od il suo Delegato con annotazione dell’Ente che essi rappresentano.

Alla stessa stregua vengono annotate nel libro soci tutte le variazioni relative ai soci.

Il libro soci è istituito e tenuto secondo le normative vigenti in materia.

Art. 13

Pagamento periodico della quota sociale

Tutti i soci debbono versare annualmente la quota sociale nell’importo e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo a fronte della quale verrà rilasciata debita ricevuta.

Il versamento della quota di adesione è condizione essenziale per il perfezionamento dell’iter di accoglimento della domanda di adesione avanzata dal richiedente e per il riconoscimento del suo status di socio che si perde in caso di mancato versamento della quota stessa per 2 mesi a decorrere dalla data prevista del 31 gennaio di ciascun anno. 

Decorso inutilmente il termine del 31 gennaio il Presidente invia un sollecito per posta ordinaria o altro mezzo telematico legalizzato (fax, e-mail, ecc) ai soci inadempienti al fine di provvedere entro 30 giorni dal termine stabilito; decorso inutilmente tale termine il Presidente invia un’ulteriore comunicazione ribadendo che in caso di ulteriore inadempienza dopo la data del 31 marzo il socio sarà automaticamente dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo e gli verrà intimata la riconsegna entro 15 giorni dalla richiesta del materiale ricevuto in dotazione compresa la tessera sociale.

Trascorsi inutilmente anche questi 15 giorni e, senza che vi sia stata una diversa intesa col socio decaduto, il Presidente su mandato del Consiglio Direttivo potrà promuovere ogni azione legale nei confronti dell’interessato prevista dalla normativa vigente.

Le disposizioni del presente articolo si applicano tanto ai soci individuali quanto ai Gruppi Associati Affiliati o Federati.

Art. 14

Tessera associativa

Al socio viene rilasciata la tessera associativa su modello approvato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

La tessera è proprietà dell’Associazione ed all’atto del suo ritiro il socio deve firmare un apposito modulo di presa in consegna all’uopo predisposto dal Presidente.

La tessera è strettamente personale e deve riportare oltre al nome ed ai simboli sociali, il cognome e nome dell’associato, un numero identificativo unico a livello associativo (matricola), la data di rilascio, la foto a mezzo busto e capo scoperto dell’associato, la qualifica (Socio, Socio e Volontario, Socio Giovanile) e per svolgere tutte le attività sociali questi deve averla con se.

La tessera, pur non riportando alcuna data di scadenza, è valida unicamente se il socio è in regola con i versamenti annuali delle quote sociali.

In caso di recesso, decadenza o esclusione il socio ha l’obbligo della restituzione senza alcun indugio della tessera associativa.

In caso di furto o smarrimento della tessera il socio deve darne immediata comunicazione all’Associazione e denunciarne la scomparsa alla competente Autorità Giudiziaria e richiedere il rilascio di un duplicato al Presidente.

In caso di deterioramento il socio potrà sempre richiedere il rilascio di un duplicato al Presidente il quale, nei casi di comprovata colpa o trascuratezza da parte dell’associato, potrà richiedergli il versamento del solo costo di fabbricazione.

Il duplicato della tessera riporterà la nuova data di rilascio.

La tessera non potrà essere utilizzata per scopi diversi da quelli istituzionali e l’eventuale violazione di questo disposto comporterà l’applicazione di sanzioni disciplinari a carico del trasgressore.

Ulteriori disposizioni relative alla tessera sociale ed alla regolamentazione di eventuali altre tessere derivanti da accordi di affiliazione, di cooperazione, di federazione o discendenti da normative vigenti sarà disciplinata dagli specifici Regolamenti Tecnici di Settore emanati dal Consiglio Direttivo e dalle clausole contenute nei singoli atti di accordo.

Art. 15

Diritti e Doveri dei Soci

Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto tutti i soci hanno i seguenti diritti:

1) di  partecipare effettivamente alla vita della associazione;

2) di essere informati delle decisioni e delle motivazioni degli organi e a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia;

3) di partecipare alla assemblea con diritto di voto;

4) di poter recedere dall’associazione purché tale comunicazione venga comunicata per iscritto al Gruppo almeno 3 mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

Ogni socio ha il diritto di non applicare le decisioni degli Organi dell’Associazione qualora le ritenga in contrasto con le norme del presente Statuto o con le leggi vigenti.

Tale rifiuto sarà sottoposto al giudizio del Consiglio Direttivo  e, se ritenuto immotivato, può essere causa di esclusione.

Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

1)       di osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni, e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

2)       di mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione e dei suoi organi e di controllo;

3)       di contribuire secondo le proprie disponibilità alle attività dell'Associazione e di prestare la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito;

4)       di versare la quota sociale ed ogni altra contribuzione straordinaria secondo le modalità stabilite dagli organi dell'Associazione.

Inoltre tutti i soci hanno l’obbligo regolamentare di informare tempestivamente il Gruppo circa le eventuali variazioni dei loro dati anagrafici (residenza, recapiti telefonici e fax, indirizzi e-mail), dei personali relativi al lavoro, ai titoli di studio, ad eventuali abilitazioni che possano essere di interesse per l’associazione (brevetti, patenti, licenze, ecc..), variazioni sullo stato della propria patente di guida (sanzioni disciplinari quali sospensioni, ritiro, revoca, obbligo di guida con lenti, variazione della tipologia della patente, rinnovi, ecc….).

L'associato non può in alcun modo e sotto alcuna forma accettare compensi dai beneficiati delle sue prestazioni.

Entro un limite massimo stabilito dall'organismo dirigente il socio può ricevere somme in denaro da parte dell'Associazione ad esclusiva copertura delle spese personali da lui realmente sostenute nell'attività e documentate.

I Soci debbono avere la massima cura del materiale loro affidato in dotazione sia temporaneamente sia in dotazione permanente sino a revoca.

Il materiale è assegnato ai Soci in dotazione permanente sino a revoca in regime di comodato gratuito ed essi debbono restituirlo senza alcun indugio ad insindacabile richiesta del Presidente dell’Associazione; delle operazioni di consegna e di riconsegna del materiale viene redatto apposito modulo di cui una copia spetta al socio ed una (o più) rimane all’Associazione per l’aggiornamento dei dati personali e degli inventari relativi.

Art. 16

Perdita dello status di Socio

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venire meno nei casi di morosità, per la quale la esclusione si perfeziona automaticamente col decorrere del termine previsto per il pagamento, ovvero per esclusione, oppure per dimissioni o decesso, ai sensi dell’art. 7 comma 7 dello Statuto.

L’esclusione (decadenza) del socio nei casi di morosità viene sancita con deliberazione del Consiglio Direttivo e non necessita di deliberazione assembleare in quanto lo Statuto ne stabilisce, esclusivamente per i casi in oggetto, il perfezionamento automatico.

Le dimissioni (recesso) del socio possono avvenire esclusivamente secondo le modalità previste al precedente art. 15 comma 1 punto n. 4). 

I soci decaduti per le cause di cui al precedente comma 1 non possono utilizzare indebitamente e pubblicamente materiale identificabile come associativo quale uniformi, distintivi, fregi e simboli associativi ai sensi dell’art. 213 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) ed in caso di violazione di detta disposizione il Presidente su mandato del Consiglio Direttivo potrà promuovere contro il trasgressore ogni azione legale prevista dalla normativa vigente.

CAPO II

Norme di Disciplina

Art. 17

Norme di comportamento generali del Socio

Il Socio deve tenere durante il servizio associativo di qualsivoglia natura (emergenza, esercitazione, corso, riunione, ecc….) e così nella vita privata un comportamento serio ed irreprensibile, improntato alla massima correttezza e collaborazione con gli altri soci ed alla massima cortesia ed affabilità verso persone estranee all’associazione, siano esse Autorità o semplici cittadini.

Tutti i Soci hanno l’obbligo del segreto d’ufficio e del rispetto delle vigenti normative sulla tutela dei dati personali (c.d. leggi sulla privacy) ed il mancato rispetto di questi obblighi comporta automaticamente i provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 20 e, nei casi più gravi, la denuncia alle competenti Autorità Giudiziarie.

Fermo restando l’esercizio della critica costruttiva avanzata nelle sedi appropriate non sono ammessi comportamenti eccessivamente polemici o scenate durante il servizio associativo, contestazioni scomposte ed in pubblico ai responsabili del servizio, l’uso improprio di mezzi ed attrezzature sociali; il responsabile del servizio provvede in tal caso ad inoltrare debito rapporto scritto corredato dalla firma di eventuali testimoni al Presidente.

Non è ammesso prestare servizio associativo in manifesto stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti o psicofarmaci ed in tal caso il responsabile del servizio deve allontanare il soggetto ed inoltrare debito rapporto scritto corredato dalla firma di eventuali testimoni al Presidente.

Fatto salvo il disposto di cui al successivo art. 18 comma 7° punto n. 5 è vietato ai Soci di partecipare in uniforme o con simboli associativi (anche solo apposti sui veicoli) ad interventi ed operazioni di cui l’Associazione non è a conoscenza o non intende partecipare o senza comunque l’autorizzazione del Presidente; la stessa disposizione vale anche se il socio fosse in abiti civili ma, per circostanze di tempo e luogo e modalità, si potesse indurre nei terzi la convinzione che egli stia chiaramente operando in nome e per conto dell’associazione.

Nei casi di cui al 2° paragrafo il Presidente che constata di persona o che riceve il rapporto a carico del socio provvede ad applicare d’urgenza le sanzioni disciplinari e nei casi più gravi propone all’Assemblea l’esclusione del socio secondo le modalità di cui al successivo art. 20.

Nei casi di cui al 3° e 4° paragrafo il Presidente che constata di persona o che riceve il rapporto a carico del socio provvede ad applicare d’urgenza le sanzioni disciplinari e nei casi più gravi propone all’Assemblea l’esclusione del socio secondo le modalità di cui al successivo art. 20.

 

 

Art. 18

Uso dell’uniforme e dei simboli associativi

Il Consiglio Direttivo a mezzo di propria Deliberazione stabilisce le caratteristiche dell’uniforme, delle tenute di servizio, dei distintivi, dei fregi e simboli associativi delegando il Presidente, nei casi ove sia previsto dalle leggi vigenti, ad avanzare istanza di approvazione alle competenti Autorità.

Per simbolo associativo o stemma o distintivo si intende il simbolo identificativo dell’Associazione destinato ad essere portato tanto sopra i capi dell’uniforme/tenuta di servizio quanto su mezzi ed attrezzature.

Per uniforme si intende il complesso dei capi di abbigliamento destinati sia ai servizi operativi di emergenza sia ai servizi d’ufficio e rappresentanza e che identificano esclusivamente l’associazione.

Per tenute di servizio si intendono il complesso dei capi di abbigliamento previsti, anche dalle norme vigenti, per specifici compiti come tenute ad alta visibilità, tenute per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenute anti-contaminazione NBC, ecc…. oppure il complesso dei capi di abbigliamento previsti per lavori di fatica come tute da lavoro, ecc…

Per fregi e simboli associativi si intendono la serie di: distintivi di specializzazione, distintivi di gruppo/squadra, strisce con il nome dell’associazione e/o del gruppo, simboli di qualifica operativa, fregi per berretto, crests, spille, palette segnaletiche stradali, ecc…. destinati ad essere portati come accessori ai capi dell’uniforme/tenuta di servizio sia come contrassegni su mezzi ed attrezzature e riconducibili inequivocabilmente all’associazione.

Tra la categoria dei simboli associativi sono altresì ricompresi la carta e le buste intestate, i timbri associativi, il labaro, i gagliardetti, le bandiere, gli striscioni.

I soci possono impiegare legittimamente l’uniforme, le tenute di servizio, i distintivi, i fregi ed i simboli associativi:

1.      durante le operazioni di emergenza ed i momenti formativi ed addestrativi organizzati e/o autorizzati dall’associazione;

2.      durante altri servizi associativi debitamente organizzati ed autorizzati dall’associazione;

3.      durante manifestazioni, riunioni, servizi di rappresentanza e servizi in ausilio alle forze istituzionali e dell’ordine debitamente organizzati ed autorizzate dall’associazione;

4.      nei servizi d’ufficio ed amministrativi in genere;

5.      interventi in emergenza svolti dai singoli soci operativi in ausilio alle forze dell’ordine (incidenti stradali, ecc….) od in altri tipi di emergenze; in questi casi corre l’obbligo per l’associato di inoltrare rapporto, anche verbale, entro le 24 ore successive all’evento al Presidente. In caso di rapporto verbale il Presidente provvede a stilare un rapporto scritto da far firmare al socio entro 5 giorni dal fatto se avvenuto in Provincia di Parma, entro 30 giorni se avvenuto in altre province e/o durante periodo di ferie.

Chiunque, al di fuori dei casi previsti, fa uso indebito o impiega in circostanze non autorizzate dall’associazione l’uniforme ed i simboli e fregi associativi è soggetto alle sanzioni di cui al successivo art. 20 e, nei casi più gravi, alla denuncia all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’art. 213 del T.U.L.P.S..

 

Art. 19

Uso dei mezzi ed attrezzature associativi

I soci possono impiegare legittimamente i mezzi e le attrezzature associative:

1.      durante le operazioni di emergenza e formative organizzate ed autorizzate dall’associazione;

2.      durante altri servizi associativi debitamente organizzati ed autorizzati dall’associazione;

3.      durante manifestazioni, riunioni, servizi di rappresentanza e servizi in ausilio alle forze istituzionali e dell’ordine debitamente organizzati ed autorizzate dall’associazione;

4.      nei servizi d’ufficio ed amministrativi in genere;

5.      interventi in emergenza svolti dai singoli soci operativi in ausilio alle forze dell’ordine (incidenti stradali, ecc….) od in altri tipi di emergenze; in questi casi corre l’obbligo per l’associato di inoltrare rapporto, anche verbale, entro le 24 ore successive all’evento al Presidente. In caso di rapporto verbale il Presidente provvede a stilare un rapporto scritto da far firmare al socio entro 5 giorni dal fatto se avvenuto in Provincia di Parma, entro 30 giorni se avvenuto in altre province e/o durante periodo di ferie.

6.      nei casi di convenzione di cui al successivo comma 15 del presente articolo;

7.      nei servizi privati dei soci preventivamente ed in via del tutto eccezionale autorizzati dal Presidente su richiesta scritta dell’interessato.

L’impiego dei veicoli associativi comporta la compilazione di apposita scheda di viaggio del mezzo firmata dal conducente e, dove presente, dal capomacchina a cui si deve allegare fotocopia della patente del conducente; nel caso nella scheda del socio vi sia già una copia della patente di guida in corso di validità il compilatore è esentato dall’allegare tale copia.

In caso di missioni fuori dalla Provincia e dalla Regione il Capo Macchina deve portare con se la seconda chiave del proprio veicolo al fine di ovviare a smarrimenti della chiave originale da parte del conducente; il Presidente è delegato sin d’ora ad emanare precise disposizioni circa l’uso e la conservazione delle chiavi dei veicoli.

La conduzione dei veicoli deve avvenire con la massima osservanza delle norme stradali e deve essere eseguita con la massima serietà; gli eventuali dispositivi supplementari d’allarme visivi ed acustici (lampeggianti e sirene) devono essere utilizzati secondo le norme vigenti e con proprietà.

Chiunque, al di fuori dei casi previsti, fa uso indebito o impiega in circostanze non autorizzate dall’associazione mezzi ed attrezzature è soggetto alle sanzioni di cui al successivo art. 20 e nei casi più gravi alla denuncia all’autorità Giudiziaria per appropriazione indebita ed ogni altra ipotesi di reato si ravvisi nel comportamento illecito del socio.

Se a seguito di violazioni al codice della strada venissero contestate all’associazione quale proprietaria dei veicoli ed obbligata in solido col conducente/trasgressore delle sanzioni amministrative ne è chiamato a risponderne il conducente sia dal punto di vista del rimborso della sanzione pagata dall’associazione sia, ove previsto, dal punto di vista della comunicazione dei dati anagrafici del conducente all’autorità di polizia stradale per la decurtazione dei punti sulla patente di guida.

Nel caso il responsabile delle violazioni di cui al paragrafo precedente non volesse assumersi le proprie responsabilità, ferma restando l’eventuale possibilità da parte dell’associazione di comunicare i dati del trasgressore all’autorità competente, egli soggiacerà alle sanzioni di cui al successivo art. 20 e nei casi più gravi all’espulsione e ove ricorrano gli estremi alla denuncia all’autorità giudiziaria.

L’impiego di veicoli privati durante le operazioni associative deve essere preventivamente autorizzato dal Presidente e/o dal Coordinatore - EME e, in questo caso, al socio proprietario/conducente potranno essere rimborsate esclusivamente le spese di carburante nei limiti fissati dall’Autorità richiedente l’intervento (in caso di emergenza) o dall’Associazione (altri servizi diversi dalle emergenze); la conduzione dei veicoli privati autorizzati soggiace pienamente ai disposti dei precedenti commi 1,2,3 e 4.

Resta ferma la responsabilità del proprietario/conducente privato in caso di incidenti e/o infrazioni al codice della strada e nessuna richiesta di risarcimento dei danni o delle sanzioni comminate potrà essere richiesta all’Associazione; per ogni eventuale violazione delle disposizioni dei precedenti commi 1,2,3,4 e 7 il responsabile soggiacerà alle sanzioni di cui al successivo art. 20.

Nel caso di impiego di veicoli associativi in operazioni con squadre composte da volontari di altri Enti è prioritario che il conducente appartenga alla PROCIV Gruppo “Sidoli” o, in caso contrario, il conducente potrà appartenere ad altro Ente (purchè munito di idonea patente di guida) e che il Capo-Macchina o Capo-Equipaggio appartenga allaPROCIV Gruppo “Sidoli” sempreche le norme vigenti o le clausole della polizze assicurative del Gruppo lo consentano. In quest’ultimo caso al Capo-Macchina compete la verifica della corrispondenza e validità della patente di guida del conducente extra-associativo.

Nel caso di impiego di materiali ed attrezzature associative in operazioni esse vengono assegnate al Coordinatore EME o al Capo Servizio / Capo Squadra che firmano un apposito modulo di consegna temporanea in duplice copia, di cui una viene consegnata alla Segreteria; alla fine delle operazioni l’assegnatario riconsegna il materiale alla Segreteria; in casi particolari le attrezzature possono essere distribuite ai singoli soci ai quali verranno fatti firmare preventivamente i moduli anzidetti.

Una volta controllato il materiale e lo stato d’uso il ricevente compila la seconda parte del modulo di consegna a titolo di liberatoria dell’assegnatario; nel caso invece vi siano degli ammanchi o dei danneggiamenti il ricevente annota il tutto sul modulo e contrassegna la parte che dichiara che l’associazione si riserva un’azione di rivalsa nei confronti del responsabile.

In caso di smarrimento, danneggiamento o furto del materiale l’assegnatario deve redigere una relazione al Presidente allegando la denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza in caso di furto e questi se ravvisa a carico dell’assegnatario dolo o colpa grave gli intima di risarcire l’associazione del danno causato al prezzo del valore di mercato del bene oppure di reintegrare il bene con uno identico o analogo e ritenuto idoneo dal Presidente; resta ferma l’eventuale applicazione delle sanzioni disciplinari.

Chiunque dovesse sottrarre o trattenere senza autorizzazione o rifiutarsi di consegnare del materiale associativo verrà espulso immediatamente dall’Associazione e denunciato all’Autorità Giudiziaria.

E’ fatta salva lo possibilità da parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione di stipulare apposite convenzioni con i soci per l’impiego di propri veicoli sia ai fini privati che ai fini istituzionali; in questo caso le convenzioni prevedono il pagamento di un contributo da parte dei soci (custodi e comodatari) per le spese assicurative, amministrative (tassa di proprietà, revisioni periodiche, ecc…), della spese di manutenzione ordinaria, delle spese di carburante sostenute al di fuori delle missioni istituzionali ed eventualmente delle spese di riparazione (da concordarsi con la Presidenza).

 

CAPO III

Sanzioni Disciplinari

Art. 20

Sanzioni Disciplinari

L’esclusione del socio è sempre deliberata dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, per comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In particolare i soci possono essere esclusi dall'Associazione per i seguenti motivi:

1)     violazione grave e sostanziale dello statuto, per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari o regolamentari;

2)      coinvolgimento in azioni illecite ed in particolare azioni illecite inerenti l'attività di protezione civile o tali da danneggiare individui e popolazioni colpite da emergenze;

3)     gravi e sostanziali danni, materiali o tramite discredito, nei confronti dell'Associazione;

4)       perdita di uno o più dei requisiti essenziali per l’adesione di cui all’art. 6 comma 3 dello Statuto.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Per le violazioni o per mancanze ritenute non così gravi da essere punite con l’esclusione del socio potranno essere applicate a questi dal Consiglio Direttivo o nei casi d’urgenza dal Presidente (in questo caso il provvedimento deve essere poi ratificato dal Consiglio Direttivo nel più breve tempo possibile) le seguenti sanzioni disciplinari:

1.      richiamo verbale,

2.      richiamo scritto,

3.      sospensione per un periodo compreso tra un minimo di 15 (quindici) giorni ed un massimo di 3 (tre) mesi.

Prima di procedere alla sospensione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio anche nel caso di richiamo verbale e scritto ha facoltà di replica e può chiedere di essere sentito dal Consiglio Direttivo o può inviare a detto organismo dirigente degli scritti difensivi.

Il socio sospeso può presentare ricorso motivato all’assemblea dei soci immediatamente ed entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della sospensione e deve ricevere risposta esauriente alla prima riunione dell'organismo all’uopo convocata.

Il socio sospeso non può partecipare ad alcuna attività sociale fino al termine della sanzione e deve riconsegnare al Gruppo la tessera associativa; alla scadenza della sanzione gli verrà riconsegnata la tessera associativa.

In caso di irrogazione di due sospensioni a carico del socio nell’arco degli ultimi cinque anni il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea l’esclusione del socio.

Nel caso la proposta di sanzionamento disciplinare riguardi un membro del Consiglio Direttivo l’interessato non può partecipare alla riunione o comunque a questa specifica parte della sessione dove viene discussa la sua posizione e votata l’eventuale adozione di sanzionamento e deve abbandonare la riunione per poi rientrare, se invitato, al termine della votazione; in ogni caso deve essere informato tempestivamente dell’esito della deliberazione nei suoi confronti.

Nel caso in cui un socio presenti le dimissioni prima che vengano irrogate a suo carico delle sanzioni disciplinari quali l’esclusione o la sospensione oppure nel caso che emergano gravi fatti a carico di un ex socio, su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei Soci può deliberare l’inammissibilità al Gruppo dell’interessato a valere su eventuali future richieste di adesione; tale provvedimento deve essere annotato nel registro dei soci ed ha validità sine die.

Tutte le sanzioni ed i provvedimenti disciplinari comminati, ad esclusione del richiamo verbale, vengono annotati nel libro soci.

TITOLO IV

GRUPPI DI LAVORO, STUDIO ED ATTIVITÀ O SETTORI

CAPO I

Norme Generali per il Funzionamento dei Gruppi di Lavoro, Studio ed Attività in breve “Settori”

Art. 21

Gruppi di Lavoro o Settori

Come previsto dal precedente art. 4 il Consiglio Direttivo può articolarsi in Gruppi di Lavoro, di Studio e di Attività in breve detti anche “Settori”; a far parte di tali Settori possono essere chiamati anche soci non membri del Consiglio ma senza diritto di voto.

Art. 22

Responsabili dei Gruppi di Lavoro o Settori

Ogni Settore è diretto da un Responsabile che risponde del proprio operato direttamente al Consiglio Direttivo ed al Presidente e che viene nominato preferibilmente tra i Membri del Consiglio stesso; il Responsabile ha la facoltà di scegliersi il Vice Responsabile ed i collaboratori per il raggiungimento degli obiettivi assegnati e ne comunica per iscritto i nominativi ed i relativi eventuali aggiornamenti al Consiglio Direttivo ed al Presidente.

Dell’operato dei Vice Responsabili e degli altri collaboratori da lui scelti il Responsabile di Settore ne risponde direttamente al Consiglio Direttivo.

Art. 23

Tipologie dei Settori

Il Consiglio Direttivo può provvedere alla costituzione ed alla nomina dei relativi Responsabili dei seguenti Settori:

1.      Segreteria ed Amministrazione,

2.      Emergenze di protezione civile,

3.      Organizzazione e Risorse,

4.      Logistica, Mezzi ed Attrezzature,

5.      Formazione ed addestramento,

6.      Lotta agli incendi boschivi,

7.      Tutela ed Educazione Ambientale,

8.      Comunicazioni ed informatica,

9.      Affari Legali e Pubbliche Relazioni.

Il Consiglio Direttivo può altresì provvedere alla costituzione ed alla nomina dei relativi Responsabili di altri Settori di cui ne ravveda la necessità.

Il Consiglio Direttivo può anche avvalersi dell’opera e della consulenza di singoli soci o di personale esterno all’associazione esperti in particolari materie o specifici ambiti di attività; le attività precedenti eventualmente svolte da personale esterno sono di norma a titolo gratuito e possono essere rimborsate esclusivamente le spese vive sostenute e documentate per l’attività nei limiti del bilancio dell’associazione.

CAPO II

Compiti dei Settori

Art. 24

Settore “Segreteria ed Amministrazione”

Il Responsabile di questo Gruppo di Lavoro è il Segretario ed i compiti di questo Settore sono stati già delineati nel precedente art. 7; a tali compiti si devono aggiungere:

1.      predisposizione di soci e volontari, attrezzature da adibire alla Segreteria Ordinaria ed alla Segreteria di Emergenza (SEGREM) in caso di addestramenti, esercitazioni o emergenze;

2.      gestione dell’inventario e vigilanza dei materiali di competenza della Segreteria quali:

a)     Apparati telefonici fissi e mobili, schede telefoniche per le emergenze con relativi PIN, fax, scanners, computers, stampanti, modems, televisori, radio (non ricetrasmittenti), apparati fotografici, videocamere, cineprese, fotocopiatrici, pezzi di ricambio ed accessori per le attrezzature suesposte (mouses, tappetini per il mouse, cavi per collegamenti, floppy disks, CD Rom, ecc..), eventuali apparati fissi o mobili per il riscaldamento o l’aria condizionata;

b)     materiale elettrico destinato alla sede ed alle sue eventuali dipendenze (cavi, prese mobili, ecc…) gestito d’intesa col Responsabile del Settore “Logistica, Mezzi ed Attrezzature;

c)      mobili e schedari per ufficio, minuto materiale per ufficio in genere  compreso il materiale di consumo (cucitrici, sgancia punti, portapenne, timbri, tamponi per i timbri, forbici, cutters, valigette, carta intestata, buste, spille, colla, penne, matite, ecc…) lavagne, lavagne per pennarelli delebili;

d)     materiali per la pulizia della sede (scope, secchi, stracci, materiali di consumo come detersivi, sapone, buste di plastica per rifiuti, ecc…), cestini per ufficio della sede;

e)     chiavi della Sede e delle sue eventuali dipendenze, degli armadi ed eventuali codici di accesso PIN o tessere magnetiche d’accesso con relativi PIN;

f)        chiavi dei veicoli, gestite d’intesa col Coordinatore EME e col Responsabile del Settore “Logistica, Mezzi ed Attrezzature”;

g)     cartografia, libri, pubblicazioni, riviste, manuali, videocassette, periodici, ecc…;

h)      cassetta del primo soccorso della sede gestita d’intesa col Coordinatore EME e col Responsabile del Settore “Logistica, Mezzi ed Attrezzature;

i)        estintori in dotazione fissa alla sede gestiti d’intesa col Coordinatore EME e col Responsabile del Settore “Logistica, Mezzi ed Attrezzature.

La gestione di quanto precede viene eseguita in stretto contatto col Presidente.

 

Art. 25

Settore  “Emergenze di Protezione Civile”

Ai sensi del precedente art. 6 il Coordinatore EME è il Responsabile del Settore “Emergenze di Protezione Civile” quando a ricoprire l’incarico non sia lo stesso Presidente.

I compiti del Settore “Emergenze di Protezione Civile” sono prioritariamente:

a)     elaborare piani di emergenza a seconda delle varie tipologie di rischio ed i relativi piani di allertamento dei Soci e Volontari da sottoporre al Consiglio Direttivo per l’approvazione;

b)     predisporre per i Soci e Volontari, d’intesa col Settore “Formazione ed Addestramento”, un piano formativo ed addestrativo su base annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo per l’approvazione;

c)      gestire in primis le fasi di emergenza ed esercitazione coordinando i vari settori coinvolti quali la Segreteria d’Emergenza e tutti i Settori interessati ed in caso di incendi boschivi anche lo specifico Settore; curare tutti gli aspetti burocratici delle emergenze ed esercitazioni compresa la redazione di una relazione finale da consegnare al Consiglio Direttivo;

d)     redigere o far redigere alla SEGREM appositi Ordini di Servizio (Od.S.) relativamente all’impiego di soci e volontari nelle operazioni di emergenza e farli firmare al Presidente o su delega di questi firmarli personalmente e consegnarne copia agli operatori interessati trasmettendone altra copia, ove previsto, alle competenti Autorità;

e)     cooperare col Settore “Organizzazione e Risorse” in caso di servizi associativi diversi dalle emergenze ed esercitazioni;

f)        predisporre unitamente al Settore “Comunicazioni ed Informatica” un piano di copertura per le radio-comunicazioni avanzando eventuali proposte al Consiglio Direttivo;

g)     verificare periodicamente in collaborazione col Settore “Logistica, Mezzi ed Attrezzature lo stato di efficienza dei veicoli e delle attrezzature destinate all’impiego operativo e la loro manutenzione periodica, ivi compresi i materiali destinati all’equipaggiamento individuale.

Art. 26

Settore “Organizzazione e Risorse”

Il Settore “Organizzazione e Risorse” è diretto dal Presidente in stretto coordinamento col Consiglio Direttivo ed i Responsabili dei singoli Settori ed ha i seguenti compiti:

a.      esaminare le proposte di servizi avanzate da altre associazioni, Enti, privati, ecc.. e sottoporle al vaglio del Consiglio Direttivo;

b.      organizzare e dirigere d’intesa col Coordinatore EME i servizi di cui alla precedente lettera a) approvati dal Consiglio Direttivo;

c.      valutare unitamente al Coordinatore EME ed ai Responsabili dei Settori interessati (Logistico, Formazione, Antincendio Boschivo, ecc….) i materiali operativi da acquisire ricercando eventuali fonti di finanziamento;

d.      organizzare unitamente alla Segreteria l’attività di richiesta di finanziamento da parte di Enti Pubblici, privati, ecc… per migliorare la capacità economica dell’Associazione.

Art. 27

Settore  “Logistica, Mezzi ed Attrezzature”

Il Responsabile del Settore “Logistica, Mezzi ed Attrezzature” viene nominato dal Consiglio Direttivo preferibilmente tra i suoi membri e deve possedere una comprovata esperienza nel campo della gestione e cura di mezzi ed attrezzature e gestione del magazzino.

A tale Gruppo di Lavoro saranno preferibilmente assegnati Soci che posseggano esperienza e dimestichezza con il settore dei veicoli, delle attrezzature, degli equipaggiamenti e della gestione del magazzino.

Il Settore “Logistica, Mezzi ed Attrezzature” lavora in stretto contatto con la Presidenza, il Coordinatore EME, la Segreteria, e tutti gli altri Gruppi di Lavoro essendo la propria attività centrale rispetto a tutta l’azione operativa dell’associazione.

Compiti prioritari quindi sono:

1.      Gestire i veicoli del Gruppo, curandone la manutenzione ordinaria, le migliorie, le riparazioni, verificandone altresì la regolarità della documentazione e le verifiche e scadenze di legge periodiche (collaudi, tasse di proprietà, polizze assicurative, ecc…) in stretto contatto con la Presidenza e la Segreteria.

2.      Verificare periodicamente l’efficienza degli apparati radio installati sui veicoli di competenza in stretto contatto con il Settore “Comunicazioni ed Informatica” e con l’ EME e delle dotazioni dei singoli veicoli con particolare riferimento alle cassette di primo soccorso, agli estintori, alle cassette dei ferri, ecc….

3.      Predisporre d’intesa con l’EME progetti di acquisizione di materiale operativo (vestiario, equipaggiamenti, viveri, attrezzi da lavoro e di officina), di apparati operativi (moto-fari, motoseghe, torce, atomizzatori, moto-soffiatori, moduli antincendio, motopompe, attrezzi manuali per lo spegnimento incendi, pale e badili,ecc…), veicoli, rimorchi, appendici, tende, ecc…., con particolare riguardo ai prescritti D.P.I. presentando i relativi preventivi di spesa al Consiglio Direttivo.

4.      Programmare ed eseguire le operazioni di manutenzione, riparazione, potenziamento, miglioramento delle attrezzature in dotazione all’associazione.

5.      Programmare ed eseguire l’istruzione dei Soci e Volontari circa l’uso dei veicoli e delle attrezzature, con particolare riferimento a quelle a motore, in stretta cooperazione con il Settore “Formazione ed Addestramento” e l’EME.

6.      Gestire le richieste di autorizzazioni agli Enti competenti nonché le richieste di rinnovo in stretto contatto con la Presidenza, la Segreteria e Settore “Affari Legali” per la circolazione dei mezzi in località e/o periodi particolari.

7.      Curare l’inventario dei materiali di propria competenza che sono in via principale:

a)     Veicoli, rimorchi, appendici, roulottes, campers, veicoli operativi in genere, natanti.

b)     Gruppi elettrogeni, moto-fari, fari e torce portatili (con batteria autonoma e/o collegabili alle prese accendisigari dei veicoli), torri faro.

c)      Moduli Antincendio, atomizzatori, moto-soffiatori, decespugliatori, motoseghe, asce ed altri attrezzi manuali da taglio, pale battifiamma, rostri, flabelli, rastrelli, vanghe, d’intesa col Responsabile del Gruppo di Lavoro “Lotta agli Incendi Boschivi” e l’EME.

d)     Motopompe di aspirazione, badili, picconi, zappe, vanghette ed altri attrezzi similari per veicoli, taniche per il carburante, taniche per acqua o altre sostanze  comunque non combustibili.

e)     Tende e materiale da campo in genere: impianto luci completo da campo, cucine da campo, fornelletti e lampade da campo a gas, brande, materassi, coperte, panni, materassini gonfiabili, sacchi a pelo, teli tenda in genere, borse e borsone da viaggio per operatività, zaini, ecc…..

f)        Uniformi, tenute operative ed ogni altro capo di abbigliamento associativo, tutto il materiale operativo ad eccezione dei distintivi, fregi e simboli associativi e portatessera/distintivi che vengono gestiti dalla Segreteria e dalla Presidenza.

g)     Tute ed equipaggiamenti individuali A.I.B. a norma CE eventualmente non ricompresi nel paragrafo precedente.

h)      Chiavi dei veicoli e di altre attrezzature munite di serratura, documenti dei medesimi ivi compresi i libretti di servizio e manutenzione.

i)        Carburanti, oli, grasso, acqua distillata ed altri materiali destinati alla manutenzione delle attrezzature a motore.

j)        Casse ed altro materiale di contenimento materiali (sacchi, borsoni, ecc….)

k)      Mobili non rientranti in quelli dell’ufficio della sede, scansie per materiali, banchi da lavoro, cassette di attrezzi: in dotazione alla sede, ai veicoli e rimorchi e per l’impiego esterno in emergenza, trapani ed altro materiale da lavoro.

Art. 28

Settore “Formazione ed Addestramento”

Il Responsabile del Settore “Formazione ed Addestramento” deve essere nominato preferibilmente tra i membri del Consiglio e deve possedere una pluriennale esperienza nel campo della didattica teorico-pratica in ambito di protezione civile e di tutela ambientale.

A tale Gruppo di Lavoro saranno chiamati a far parte Soci che abbiano esperienza e dimestichezza con il settore della formazione e dell’addestramento del personale e della pianificazione.

Compiti prioritari del Settore sono:

1.      Gestire l’addestramento di base dei Volontari calibrato sulle necessità e tipologie di intervento dell’Associazione nonché formare i Volontari sulle normative vigenti per la prevenzione degli infortuni e sui dispositivi di protezione individuale previsti.

2.      Gestire un archivio dati relativo agli addestramenti e formazioni ricevute dai singoli Volontari avvalendosi della Segreteria.

3.      Predisporre delle tabelle di equipaggiamento e delle tabelle alimentari suddivise per tipologia, durata ed ambiente di intervento da sottoporre all’approvazione del Consiglio e da destinarsi successivamente ai Volontari.

4.      Gestire l’aggiornamento dei Volontari sulle normative vigenti nel campo della protezione civile, antincendio boschivo, soccorso sanitario, radiocomunicazioni, tutela ambientale e zoofila in stretta collaborazione con la Presidenza, il Coordinatore EME, la Segreteria ed i Responsabili degli altri Gruppi di Lavoro.

5.      Approntare l’allestimento di singoli e specifici piani di intervento per rispondere alle potenziali emergenze che l’Associazione potrebbe dover affrontare, tanto nel proprio raggio d’operazioni normale (non oltre i 150/200 Km dalla sede) o al di fuori di tale raggio abituale.

6.      Approntare la redazione di istruzioni operative tascabili da distribuire ai singoli Volontari,che andranno integrate con le tabelle di cui al precedente punto n. 3, per far sì che in caso di emergenza e di difficoltà a contattare la Sede essi, a seconda della tipologia di problema, possano muoversi autonomamente e, se previsto, anche operare con obbligo del rapporto successivo.

7.      Partecipare, unitamente al Coordinatore EME ed ai Gruppi di Lavoro interessati alla stesura di piani di emergenza, di esercitazioni o di addestramenti.

8.      Promuovere e curare incontri formativi con la popolazione o altri soggetti interessati alla cultura della protezione civile e della tutela ambientale, unitamente ai Gruppi di Lavoro e d’intesa con la Presidenza ed il Consiglio Direttivo.

9.      Curare i collegamenti con altri Enti di coordinamento del volontariato deputati ai sensi delle vigenti normative a svolgere corsi di formazione ed abilitazione riconosciuti ai sensi di legge in modo di mettere in atto la formazione prevista per i soci e volontari del Gruppo.

Art. 29

Settore “Lotta agli Incendi Boschivi”

L’EME è Il Responsabile del Settore “Lotta agli Incendi Boschivi” in breve Settore A.I.B. e lo coordina in stretto contatto col Presidente.

A tale Gruppo di Lavoro saranno chiamati a far parte Soci che abbiano esperienza e dimestichezza con il settore della lotta agli incendi boschivi.

Compiti prioritari saranno:

1.      Gestire l’organizzazione del servizio spegnimento incendi boschivi (in breve A.I.B.).

2.      Gestire l’organizzazione del servizio vigilanza e prevenzione incendi boschivi (in breve V.A.B.).

3.      Gestire l’addestramento dei Volontari da adibire alle operazioni di spegnimento incendi boschivi ai sensi della legislazione vigente con relativo conseguimento dell’abilitazione A.I.B. in stretta collaborazione col Settore “Formazione ed Addestramento”.

4.      Gestire le pratiche di rinnovo periodico dei Volontari A.I.B. già “abilitati” in stretta collaborazione con la Segreteria.

5.      Gestire l’addestramento dei Volontari da adibire alle operazioni di supporto logistico alle squadre di spegnimento incendi boschivi ai sensi della legislazione vigente; dette unità di supporto vengono denominate Squadre Logistiche A.I.B..

6.      Gestire l’equipaggiamento delle Squadre A.I.B. e delle  Squadre Logistiche A.I.B., la preparazione e l’impiego dei veicoli ed attrezzature A.I.B. d’intesa col Gruppo di Lavoro Logistica, Veicoli e Materiali.

7.      Predisporre l’organizzazione di una rete radio dedicata alle operazioni A.I.B. e V.A.B. d’intesa col Gruppo di Lavoro “Comunicazioni ed Informatica”.

8.      Gestire i collegamenti con gli Enti pubblici preposti e con le altre associazioni operanti nel campo della Lotta agli Incendi Boschivi in particolare quelle deputate al coordinamento provinciale degli Organismi di Volontariato (O.d.V.).

Art. 30

Settore “Tutela ed Educazione Ambientale”

Il Responsabile del Gruppo di Lavoro “Tutela ed Educazione Ambientale”deve essere nominato preferibilmente tra i membri del Consiglio e possedere una pluriennale esperienza nel campo dell’ambiente e della sua tutela e preferibilmente deve essere una Guardia Giurata Volontaria nel campo ambientale (Guardia Venatoria, Ittica, Ecologica, Zoofila, Ambientale, ecc…).

A tale Gruppo di Lavoro saranno chiamati a far parte Soci che abbiano esperienza e dimestichezza con il settore della lotta al dissesto idrogeologico, all’inquinamento e alle violazioni alle leggi di tutela dell’ambiente e degli animali.

In caso di creazione di un Corpo di Guardie Giurate Volontarie esso viene coordinato da questo Gruppo di Lavoro d’intesa col Presidente.

Compiti prioritari saranno:

1.      Gestire le informazioni in materia di dissesto idrogeologico, inquinamento, potenziali fonti di pericolo, violazioni alle leggi di tutela ambientale e zoofila inoltrando, per il tramite della Presidenza e con l’ausilio dell’Ufficio Legale, le debite segnalazioni, rapporti o denunce alle Autorità competenti o richiedendo l’intervento delle Guardie Volontarie o di Agenti della Forza Pubblica competenti.

2.      Eseguire operazioni di verifica circa l’esecuzione degli interventi di risoluzione delle problematiche sopradescritte e debitamente segnalate.

3.      Curare l’addestramento dei Volontari e delle Guardie Volontarie nel campo della sorveglianza del territorio promuovendo anche appositi corsi di formazione per Guardie Volontarie.

4.      Assicurare il coordinamento delle pattuglie di vigilanza operanti sul territorio con la Sede fornendo la copertura radio necessaria in collaborazione con il Coordinatore EME ed il Settore “Comunicazioni ed Informatica”.

5.      Gestire la vigilanza sui corsi e specchi d’acqua in stretta collaborazione con le Guardie Volontarie dotate di natanti curando anche l’addestramento dei Volontari all’uso dei natanti stessi in collaborazione col Settore Formazione.

6.      Collaborare con la Sezione A.I.B. relativamente alle operazioni di prevenzione incendi boschivi ed alle operazioni di spegnimento.

7.      Coordinare tecnicamente, l’attività dell’eventuale Corpo di Vigilanza della Prociv- Gruppo “Sidoli” e proporre al Consiglio Direttivo la bozza del Regolamento di Servizio delle Guardie Giurate Volontarie che è un Regolamento Tecnico di Settore.

Art. 31

Settore “Comunicazioni ed Informatica”

Il Responsabile del Settore  “Comunicazioni ed Informatica” deve essere nominato preferibilmente tra i membri del Consiglio ed essere in possesso di comprovata esperienza nel campo delle comunicazioni telefoniche, delle radiocomunicazioni e dell’informatica.

A tale Settore saranno chiamati a far parte Soci che abbiano esperienza e dimestichezza con il settore telefonico, radio ed informatico.

Il Settore  “Comunicazioni ed Informatica” lavora in stretto contatto con la Presidenza, il Coordinatore EME, la Segreteria, l’Ufficio Legale e Pubbliche Relazioni e con gli altri Gruppi di Lavoro.

Compiti prioritari sono:

1.                   Curare l’inventario degli apparati radio ricetrasmittenti e relativi accessori (antenne, stabilizzatori, ecc…) del Gruppo o in uso al Gruppo (di proprietà dei Volontari o di associazioni gemelle, di Enti, ecc…) verificandone periodicamente lo stato.

2.                    Gestire la manutenzione periodica degli apparati radio che necessitino di operazioni periodiche di caricamento/scaricamento delle batterie (radio palmari) predisponendo affinché essi siano sempre pronti in caso di emergenza o servizio pianificato; gestire la manutenzione periodica di eventuali ponti radio.

3.                   Gestire le operazioni di riparazione, potenziamento, miglioramento degli apparati radio dell’Associazione avanzando al Consiglio Direttivo anche eventuali proposte di variazione / incremento di apparati ed accessori.

4.                  Curare l’istruzione dei Volontari circa l’uso degli apparati ed accessori in stretta cooperazione col  Settore “Formazione ed Addestramento” e con l’EME.

5.                   Predisporre le richieste di autorizzazioni all’uso di apparati radio agli Enti competenti nonché le richieste di rinnovo/variazione e sottoporle alla Presidenza.

6.                   Curare le operazioni di adeguamento degli apparati radio alle necessità operative dell’Associazione a seguito di richiesta del Consiglio Direttivo.

7.                   Predisporre programmi per la gestione dei dati informatici associativi come richiesto dal Consiglio Direttivo ed in stretta collaborazione con la Segreteria e la Presidenza.

8.                  Gestire la manutenzione periodica, le operazioni di riparazione, potenziamento, miglioramento degli apparati informatici dell’Associazione avanzando al Consiglio Direttivo anche eventuali proposte di variazione / incremento / dismissione di apparati ed accessori.

9.                  Curare l’istruzione dei Volontari, in particolare quelli adibiti alla Segreteria, circa l’uso degli apparati informatici e relativi accessori in stretta collaborazione col Settore “Formazione ed Addestramento”.

10.              Pianificare l’impiego degli apparati informatici da parte della Segreteria  d’Emergenza SEGREM con particolare riferimento a missioni extra sede.

11.             Gestire d’intesa con la Presidenza il sito internet del Gruppo.

12.             Eseguire il salvataggio periodico dei dati informatici associativi (back up) secondo il vigente DPS ed in stretta collaborazione con la Segreteria e la Presidenza.

Art. 32

Settore “Ufficio Legale e Pubbliche Relazioni”

Il Responsabile del Settore “Ufficio Legale e Pubbliche Relazioni” deve essere preferibilmente nominato tra i membri del Consiglio Direttivo e laureato in giurisprudenza o comunque esperto in ambito legale o, in mancanza, il Settore è diretto ad interim dal Presidente.

A tale Gruppo di Lavoro saranno chiamati a far parte Soci che abbiano esperienza e dimestichezza con il settore legale e di pubbliche relazioni.

L’Ufficio Legale opera in stretto contatto con la Presidenza e col Consiglio Direttivo.

Compiti prioritari sono:

1.      Gestire tutte le problematiche di carattere legale insorte tra l’Associazione ed i terzi comprese le controversie con Enti pubblici relativamente a pratiche dell’Associazione (iscrizioni a Registri, Albi, ecc….) in stretto contatto con la Presidenza ed il Direttivo.

2.      Valutare, su richiesta della Presidenza o del Consiglio, le proposte di sanzioni disciplinare da adottarsi nei confronti dei Soci e formulare un relativo parere;

3.      Svolgere opera di consulenza legale su richiesta della Presidenza e del Consiglio Direttivo in particolare nell’adempimento di obblighi imposti da leggi e regolamenti;

4.      Gestire in stretto contatto con la Presidenza e la Segreteria tutte le pratiche relative ai sinistri occorsi a Volontari e veicoli associativi.

5.      Curare, in stretta collaborazione con la Presidenza ed il Consiglio, le pubbliche relazioni anche attraverso un apposito ufficio stampa.

6.      Curare un archivio relativo alle leggi vigenti con particolare riferimento a quelle attinenti alla Protezione Civile, alla Tutela Ambientale, all’associazionismo, al volontariato, alle ONLUS, alla privacy, ecc… nonché una raccolta di sentenze relative alle materie predette.

Art. 33

Altri Gruppi di Lavoro

A seconda delle attività e dei progetti operativi il Consiglio Direttivo può dare vita anche ad altri Gruppi di Lavoro la cui denominazione, la nomina del Responsabile ed i relativi compiti saranno definiti nella Deliberazione istitutiva di tale organismo direttivo, contenete anche il relativo Regolamento tecnico di Settore, senza necessità di variazione del presente Regolamento Interno.

Nelle more della costituzione dei Gruppi di Lavoro di cui al presente Regolamento Interno le loro funzioni vengono svolte dal Consiglio Direttivo ed il responsabile ad interimé il Presidente.

TITOLO V

ALTRE DISPOSIZIONI

CAPO I

Ulteriori Disposizioni Operative

Art. 34

Soci, Volontari, Polizze Assicurative e Contributo per acquisto equipaggiamento

I Soci maggiorenni possono acquisire la qualifica di Volontario su richiesta scritta formulata in sede di adesione al Gruppo oppure successivamente.

I Soci minorenni potranno svolgere solo le attività previste dal codice civile.

Le tipologie dei Soci e Volontari del Gruppo previsti dal presente Regolamento Interno sono le seguenti:

1.      Volontario generico,

2.      Volontario di Protezione Civile,

3.      Volontario di Protezione Civile – specialità V.A.B.,

4.      Volontario di Protezione Civile – specialità A.I.B.,

5.      Volontario di Tutela Ambientale e Zoofila,

6.      Guardia Giurata Volontaria.

1)     Volontario generico: si tratta di un Socio che presta volontariamente la propria attività per l’Associazione prevalentemente in campo amministrativo ed in attività ove non occorra una qualifica specializzata prevista dal Gruppo o dalle norme vigenti;

2)     Volontario di Protezione Civile: si tratta di un Socio che presta volontariamente la propria attività per l’Associazione in campo operativo di protezione civile avendo frequentato i corsi di formazione previsti dal Gruppo e dalle norme vigenti con rilascio di relativo attestato di abilitazione e che è idoneamente formato, informato ed equipaggiato a norma D.P.I. e che ha ottenuto il previsto certificato medico di idoneità;

3)     Volontario di Protezione Civile – specialità V.A.B.: si tratta di un Socio che presta volontariamente la propria attività per l’Associazione in campo operativo di protezione civile con le caratteristiche di cui al precedente punto n. 2 ed in più che abbia frequentato il corso pubblico previsto per l’attività di vigilanza contro gli incendi boschivi ed abbia ottenuto il relativo attestato di abilitazione;

4)     Volontario di Protezione Civile – specialità A.I.B.: si tratta di un Socio che presta volontariamente la propria attività per l’Associazione in campo operativo di protezione civile con le caratteristiche di cui al precedente punto n. 2 ed in più che abbia frequentato il corso pubblico previsto per l’attività di lotta contro gli incendi boschivi ed abbia ottenuto il relativo attestato di abilitazione allo spegnimento degli incendi boschivi e che sia idoneamente formato, informato ed equipaggiato a norma D.P.I. e che abbia ottenuto il previsto certificato medico di idoneità;

5)     Volontario di Tutela Ambientale e Zoofila: si tratta di un Socio che presta volontariamente la propria attività per l’Associazione in campo operativo di tutela ambientale e protezione degli animali, che abbia frequentato eventuali corsi pubblici previsti per l’attività di tutela dell’ambiente e degli animali con conseguimento ove previsto di attestato di partecipazione e che sia idoneamente formato, informato ed equipaggiato a norma D.P.I. e che abbia ottenuto il previsto certificato medico di idoneità a svolgere dette attività;

6)     Guardia Giurata Volontaria: si tratta di un Socio che presta volontariamente la propria attività per l’Associazione in campo operativo di tutela ambientale e protezione degli animali, che abbia frequentato i previsti corsi pubblici previsti per l’attività di tutela dell’ambiente e degli animali con conseguimento di attestato di abilitazione allo svolgimento delle funzioni di vigilanza ed abbia prestato giuramento nelle forme previste, che sia idoneamente formato, informato ed equipaggiato a norma D.P.I. e che abbia ottenuto il previsto certificato medico per lo svolgimento delle funzioni.

Tutti i Soci del Gruppo debbono essere assicurati ai sensi delle vigenti normative in materia di Volontariato; le tipologie delle polizze obbligatorie per legge ed il loro costo annuale vengono deliberate dal Consiglio Direttivo così come per le eventuali polizze assicurative facoltative per legge ma necessarie ai Volontari per svolgere determinate attività sociali.

Se previsto da normative vigenti per poter svolgere determinate attività di volontariato al Socio e Volontario possono essere preventivamente richiesti requisiti psico-fisici attestati da certificati medici anche a seguito di visite mediche ed analisi cliniche.

Nel caso che certificati medici, visite mediche ed analisi cliniche comportino dei costi non assorbibili dalle competenti Autorità Pubbliche il Consiglio Direttivo, se non già previsto nel bilancio preventivo del Gruppo, può richiedere ai Soci e Volontari di partecipare con un contributo economico totale o parziale.

I Soci e Volontari possono essere richiesti dal Consiglio Direttivo di partecipare con un contributo economico totale o parziale destinato all’acquisto di tenute di servizio obbligatorie per legge (ad esempio indumenti a norma D.P.I.), se non già previsto nel bilancio preventivo del Gruppo, ai fini dello svolgimento di determinati servizi istituzionali.

Senza le relative tenute di servizio a norma D.P.I. ed i certificati medici previsti il Socio e Volontario non potrà infatti operare legittimamente in quei specifici settori.

Ferme restando le responsabilità ed i compiti fissati dalle leggi vigenti, ai sensi del presente Regolamento Interno l’EME è responsabile del controllo della corrispondenza dell’equipaggiamento individuale e collettivo alle disposizioni pubbliche che regolano la materia.

L’EME, in particolari situazioni, può delegare l’onere di tali verifiche al Capo Servizio o ai Capi Squadra o ad altre figure di responsabilità operativa riconosciute dalle norme interne; tutti rispondano del proprio operato al Presidente ed al Consiglio Direttivo.

Art. 35

Impiego di Uniformi di Guardia Volontaria in operazioni di protezione civile

Nel caso di impiego nelle operazioni associative di soci che rivestano anche la qualifica di Guardia Volontaria essi possono legittimamente indossare l’uniforme di servizio di Guardia Giurata Volontaria, purchè autorizzata dalle competenti Autorità, eventualmente integrata da capi in dotazione alla PROCIV Gruppo “Sidoli” (fratini, distintivi, ecc..) od impiegare Veicoli di Vigilanza; in questo caso l’impiego dell’uniforme da Guardia Giurata Volontaria o dei Veicoli di Vigilanza è comunque soggetto alle disposizioni di cui agli artt. 17, 18,19 e 20 del presente Regolamento Interno.

Le modalità di impiego delle Uniformi di Guardia Giurata Volontaria durante i servizi associativi e la loro eventuale integrazione con capi PROCIV Gruppo “Sidoli” vengono stabilite in un apposito Regolamento Tecnico di Settore approvato dal Consiglio Direttivo.

L’impiego  da parte dei Soci durante i servizi sociali delle Uniformi di Guardia Giurata Volontaria o Veicoli di Vigilanza di Enti diversi dalla PROCIV Gruppo “Sidoli” e la loro eventuale integrazione con capi associativi è consentito esclusivamente a seguito di accordo sottoscritto tra tali Enti e la PROCIV Gruppo “Sidoli” e ratificato dal Consiglio Direttivo con Deliberazione contenente apposito disciplinare; in questo caso l’impiego dell’uniforme da Guardia Giurata Volontaria o dei Veicoli di Vigilanza è anch’esso soggetto alle disposizioni di cui agli artt. 17, 18,19 e 20 del presente Regolamento.

Nelle operazioni associative il Socio pur indossando l’uniforme d’ordinanza di Guardia Giurata Volontaria di altro Ente convenzionato deve attestare che è in servizio per conto della PROCIV Gruppo “Sidoli” esponendone la tessera e/o il distintivo.

CAPO II

Ulteriori Disposizioni Amministrative

Art. 36

Libri Sociali

Presso la Sede dell’Associazione devono essere conservati i registri previsti dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento, ed in ogni caso:

a)          il Registro dei Verbali dell’Assemblea dei Soci;

b)          il Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo;

c)          il Registro degli Associati che svolgono attività di volontariato;

d)           ogni altro Registro che il Consiglio Direttivo od il Presidente ritenessero utile istituire ai fini della trasparenza gestionale e della buona amministrazione;

e)           ogni altro Registro imposto da vigenti norme di legge.

I documenti di cui al comma precedente, anche se tenuti con sistemi automatizzati od a fogli mobili, devono essere composti da pagine numerate, munite del timbro dell'Associazione e siglate dal Presidente e dal Segretario.

A chiusura dei Libri il Presidente ed il Segretario attestano il numero delle pagine di cui i documenti sono composti.

Della tenuta, delle necessarie registrazioni e degli adempimenti sono responsabili il Presidente ed il Segretario.

I suddetti libri devono essere tenuti in conformità alla normativa vigente.

 

 

Art. 37

Motto Araldico, Motti di Settore ed Inno Musicale dell’Associazione

Il Consiglio Direttivo può approvare con propria Deliberazione il motto araldico dell’associazione che può essere utilizzato nella carta intestata, nei crests, nel labaro, ecc.

Il Consiglio Direttivo, può altresì assegnare ad ogni Gruppo di Lavoro, anche su richiesta del medesimo, un motto di settore che può essere utilizzato nella carta intestata sul lato destro (per chi osserva) ad integrazione di quello araldico dell’associazione posto sul lato sinistro (per chi osserva).

La carta intestata dei Settori e del Consiglio Direttivo viene di norma utilizzata solo a fini interni mentre per la corrispondenza con l’esterno viene impiegata la carta intestata di Associazione o quella della Presidenza.

Il Consiglio Direttivo può anche disporre o commissionare la composizione di un Inno musicale dell’Associazione che viene adottato con propria Deliberazione l’inno è composto dal titolo, dal testo e dalla parte musicale (spartito).

Il Consiglio Direttivo può altresì adottare degli inni musicali ed eventuali marce d’ordinanza per i singoli Settori così come eventuali distintivi di settore o di specialità.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE OPERATIVA

CAPO I

Strutture Operative Associative

Art. 38

Struttura di Coordinamento d’Emergenza di Protezione Civile

Durante le fasi di emergenza e le simulazioni di norma la struttura di Coordinamento è costituita da:

1.      il Presidente e Vice Presidente,

2.      il Coordinatore delle emergenze di protezione civile – EME,

3.      il Segretario ed i componenti la Segreteria d’Emergenza -  SEGREM,

4.      i Responsabili dei Settori interessati,

5.       i Capi Squadra.

Non è ammesso l’utilizzo dei volontari in operazioni ed addestramenti senza la compilazione dell’apposito Ordine di Servizio (O.d.S.) o la temporanea autorizzazione verbale del Presidente o del Coordinatore EME a cui seguirà nel più breve tempo possibile la conferma scritta dell’ordine a mezzo della stesura del relativo O.d.S..

CAPO II

Qualifiche Operative Associative

Art. 39

Qualifiche Operative dei Soci e Volontari

Dal punto di vista operativo le qualifiche dei Soci e Volontari sono così composte:

a.      Presidente (qualifica da carica elettiva),

b.     Vice Presidente (qualifica da carica elettiva),

c.      Coordinatore delle emergenze di protezione civile – EME (qualifica da carica elettiva),

d.     Segretario con compiti di coordinamento SEGREM (qualifica da carica elettiva),

e.      Capo Squadra con compiti di coordinamento (qualifica nominale),

f.        Capo Squadra e Vice Capo Squadra (qualifiche nominali),

g.     Socio e Volontario di protezione civile,

h.     Capo Squadra e Vice Caposquadra A.I.B. (qualifica nominale a seguito abilitazione con atto pubblico),

i.        Socio e Volontario A.I.B. (qualifica nominale a seguito abilitazione con atto pubblico),

j.        Socio e Volontario di tutela ambientale,

k.      Socio e Guardia Giurata Volontaria (qualifica nominale a seguito abilitazione con atto pubblico).

Al fine di meglio distinguere i ruoli di ciascun Socio e Volontario durante le fasi di emergenza, esercitazione e nelle altre fasi della vita associativa possono essere istituiti tra i fregi e simboli associativi dei particolari contrassegni denominati “simboli di qualifica” per le figure di cui al precedente comma.

Le caratteristiche dei simboli di qualifica vengono stabilite con Deliberazione del Consiglio Direttivo.

CAPO III

Strutture Operative di Base

Art. 40

Squadra Operativa Ordinaria

L’entità operativa minima organizzata dell’Associazione è rappresentata dalla Squadra Operativa Ordinaria (in breve “la Squadra”) che è composta da un minimo di due Soci e Volontari; la composizione ottimale di una Squadra è di numero 7  Soci e Volontari tra cui il Capo Squadra ed il Vice Caposquadra.

La Squadra interviene in ogni emergenza a cui l’Associazione è chiamata a partecipare e secondo le disposizioni del Coordinatore EME può operare unitamente ad altre squadre associative, autonomamente oppure essere aggregata ad altri Enti; al momento possono essere anche costituite delle Squadre con sole funzioni logistiche (es. gestione campi base, gestione veicoli, ecc….).

Il Capo Squadra viene nominato dal Consiglio tra i soci che abbiano doti di coordinamento, equilibrio ed abbiano maturato esperienza sia nel campo del volontariato di protezione civile ed ambientale sia adeguata esperienza in campo professionale e che abbiano frequentato i corsi formativi previsti dall’Associazione e dalle normative vigenti in materia.

Il Capo Squadra è responsabile dei propri Volontari e dei materiali in dotazione sia durante le operazioni di emergenza che durante le fasi di simulazione e di addestramento, inoltre egli è tenuto anche alla sorveglianza sul comportamento generale dei suoi Volontari ai sensi del Titolo III, Capo I e Capo II del presente Regolamento.

Il Vice Caposquadra viene nominato dal Consiglio anche su proposta del Capo Squadra a cui ne compete l’istruzione e la sorveglianza.

In caso di necessità il Presidente o l’EME possono delegare temporaneamente le funzioni di Capo Squadra e Vice Capo Squadra ad un semplice Socio e Volontario che ritengono essere in grado di svolgere lo specifico incarico per la durata necessaria.

 

Art. 41

Squadra A.I.B.

La Squadra A.I.B. è un’unità speciale da impiegarsi nella lotta agli incendi boschivi con specifici compiti di spegnimento.

La Squadra A.I.B. interviene in ogni emergenza di spegnimento incendi boschivi a cui l’Associazione è chiamata a partecipare e secondo le disposizioni del Coordinatore EME può operare unitamente ad altre squadre associative, autonomamente oppure aggregata ad altri Enti.

Essa è composta esclusivamente da Volontari che hanno frequentato i corsi formativi previsti dalle normative vigenti in materia e che hanno conseguito le relative abilitazioni di legge (abilitazioni, brevetti, ecc….).

Di norma la Squadra AIB è composta da un Capo Squadra AIB e tre Volontari AIB ma la sua struttura può variare anche al fine di renderla omologa a quanto richiesto da normative vigenti nel settore.

Il Capo Squadra AIB viene nominato dal Consiglio Direttivo esclusivamente tra i soci che abbiano doti di coordinamento, equilibrio ed abbiano maturato adeguata esperienza nel campo della lotta agli incendi boschivi e che hanno frequentato i corsi formativi previsti dall’Associazione e dalle normative vigenti in materia e che hanno ottenuto, ove previsto dalle norme vigenti, la qualifica di Capo Squadra e di Vice Caposquadra AIB  a mezzo di apposito atto di riconoscimento dell’Ente Pubblico delegato in materia (Regione e/o Provincia).

Il Capo Squadra AIB è responsabile dei propri Volontari e dei materiali in  dotazione sia durante le operazioni di emergenza che durante le fasi di simulazione e di addestramento, inoltre egli è tenuto anche alla sorveglianza sul comportamento generale dei suoi Volontari ai sensi del Titolo III, Capo I e Capo II del presente Regolamento.

I Soci e Volontari AIB possono far parte di Squadre Operative Ordinarie ma in caso di spegnimento incendi debbono immediatamente comporre le Squadre A.I.B..

In caso di necessità Presidente o l’EME possono delegare temporaneamente le funzioni di Capo Squadra A.I.B. ad un semplice Socio e Volontario A.I.B. che essi ritengano essere in grado di svolgere lo specifico incarico per la durata necessaria.

Art. 42

Squadra Logistica A.I.B.

La Squadra Logistica A.I.B. è un’unità speciale con compiti di supporto logistico alle unità A.I.B. impegnate nell’opera di spegnimento degli incendi boschivi.

La Squadra Logistica A.I.B. interviene in ogni emergenza di spegnimento incendi boschivi a cui l’Associazione è chiamata a partecipare e secondo le disposizioni del Coordinatore EME può operare unitamente ad altre squadre associative, autonomamente oppure aggregata ad altri Enti.

I componenti della Squadra Logistica A.I.B. in quanto non abilitati per legge allo spegnimento degli incendi boschivi non possono operare sulla linea del fuoco ai sensi delle vigenti normative in materia.

La Squadra Logistica A.I.B. è diretta da un Capo Squadra o da un Vice Capo Squadra; in assenza di queste due figure il Presidente o l’EME possono delegare temporaneamente le funzioni di Capo Squadra ad un semplice Socio e Volontario che essi ritengano essere in grado di svolgere lo specifico incarico per la durata necessaria.

Il Capo Squadra è responsabile dei propri Volontari e dei materiali in  dotazione sia durante le operazioni di emergenza che durante le fasi di simulazione e di addestramento, inoltre egli è tenuto anche alla sorveglianza sul comportamento generale dei suoi Volontari ai sensi del Titolo III, Capo I e Capo II del presente Regolamento.

CAPO IV

Strutture e Figure Operative Particolari

Art. 43

Squadra Operativa Speciale

E’ costituita in seno al Settore “Organizzazione e Risorse” un’unità operativa denominata “Squadra Operativa Speciale” in cui vengono confluire i Soci e Volontari che abbiano maggiore spirito partecipativo e che siano disponibili a svolgere anche dei servizi associativi diversi dalle emergenze di protezione civile; tale unità ha in se le caratteristiche di una vera e propria unità di pronto intervento e di servizi vari.

A tale unità possono essere affidati la preparazione e lo svolgimento dei servizi associativi, differenti dalle emergenze e dalle esercitazioni, in collaborazione col Coordinatore EME e con le altre Squadre; i Soci e Volontari appartenenti a questa unità oltre a ricevere l’istruzione prevista per ogni altro Socio e Volontario devono essere disponibili a sostenere anche altri momenti formativi da svolgersi in collaborazione col Settore “Formazione ed Addestramento”.

La Squadra Operativa Speciale viene diretta dal Presidente e dall’EME ed è un reparto di formazione temporanea per specifici interventi ed iniziative sociali.

Art. 44

Capo-Macchina e Conducente

Ogni veicolo del Gruppo è condotto da un Socio e Volontario in possesso di idonea patente di guida che è responsabile in primis della conduzione e della tenuta del mezzo ai sensi del precedente art. 19.

Nel caso sul veicolo vi siano presenti altri Volontari oltre al Conducente, il Volontario più alto in grado o che comunque è seduto a fianco del conducente assume la qualifica di Capo-Macchina.

Tanto il Conducente quanto il Capo-Macchina firmano l’apposito modulo “Foglio di Viaggio” del mezzo e ne sono responsabili in solido relativamente alla conduzione e tenuta.

Il Capo-Macchina ha la responsabilità di controllare, preventivamente ed al termine del servizio, il regolare stato del mezzo (comprese eventuali dotazioni fisse o mobili), la regolarità dei documenti obbligatori del veicolo (carta di circolazione, polizza assicurativa, ecc…..) e dei documenti di viaggio (Ordini di Servizio, fogli di missione, ecc…) nonché vigilare sulla regolare conduzione del mezzo da parte del conducente e sulla correttezza della condotta di eventuali altri occupanti il veicolo; in caso di assenza di un capo macchina i controlli di cui al presente comma competono al Conducente.

Nel caso il Conducente non tenga un comportamento di guida corretto, il Capo-Macchina se possibile ne provvede alla sostituzione immediata ed annota il tutto sul Foglio di Viaggio informando, ove possibile, il Presidente o l’EME;  al termine del servizio inoltra debito rapporto al Presidente ed all’EME.

Resta fermo quanto disposto dal precedente art. 19 comma 10 relativamente ad eventuali conducenti  Volontari extra-associativi.

 

 

Art. 45

Capo Colonna e Fine Colonna

In caso in cui i veicoli associativi e privati impiegati ai sensi del precedente art. 19 viaggino in formazione (colonna) il Capo-Macchina del veicolo di testa assume contestualmente la qualifica di Capo Colonna.

Di norma le funzioni di Capo Colonna sono assunte dal Coordinatore EME ma egli può tuttavia delegarle ad altro Capo-Macchina.

Il Capo Colonna è responsabile del movimento di tutta la formazione e si avvale della collaborazione del Capo-Macchina, da lui designato, dell’ultimo veicolo che assume quindi la qualifica di Fine Colonna.

Il Capo Colonna riveste nel suo ruolo specifico e limitatamente ai suoi compiti e strutture e risorse, anche umane, da gestire e per il tempo dell’intera missione la qualifica di Capo Servizio e collabora con chi ha la gestione più generale dell’emergenza o dell’esercitazione.

Tutte le Direttive del Capo Colonna vanno rispettate prontamente dai Volontari.

Art. 46

Capo Campo

In caso di allestimento di campi base o strutture sostanzialmente analoghe gestite unicamente dal Gruppo il Coordinatore EME può nominare un Capo Campo col compito di allestire la struttura e di gestirla in collaborazione con altri Responsabili e Volontari.

A seconda della struttura il Capo Campo può designare dei Responsabili dei Settori che la compongono quali:

1.      responsabile della cucina da campo,

2.      responsabile del personale del campo,

3.      responsabile della struttura di Segreteria del campo,

4.      responsabile della struttura logistica del campo,

5.      responsabile della sorveglianza del campo,

6.      responsabile del personale operativo presente al campo,

7.      responsabili di vari settori che potranno all’uopo essere individuati.

Il Capo Campo assume ogni decisione in collaborazione col Coordinamento Generale dell’operazione di soccorso; se la struttura da campo associativa è inserita in una più ampia struttura di soccorso il Capo Campo è responsabile relativamente alla nostra struttura da campo nei confronti dell’organizzazione del Soccorso.

Art. 47

Capo Servizio

Per ogni servizio associativo viene prevista la figura del Capo Servizio che può coincidere anche con quella del Presidente o del Coordinatore EME o venire da essi delegata ad altro Socio.

Il Capo Servizio, in assenza sia del Presidente che del Coordinatore EME e su loro delega, coordina l’attività delle unità e squadre del Gruppo con gli stessi compiti e responsabilità del Coordinatore EME durante i servizi associativi di emergenza e non restando, ove possibile, in comunicazione con uno od entrambi i deleganti.

Il Capo Campo di cui al precedente art. 46 riveste nel suo ruolo specifico e limitatamente ai suoi compiti e strutture e risorse, anche umane, da gestire la qualifica di Capo Servizio e collabora con chi ha la gestione più generale dell’emergenza o dell’esercitazione.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’

CAPO I

Norme di Amministrazione Contabile

Art. 48

Anno finanziario, Programma Annuale di Attività e Bilancio Preventivo annuale

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

La gestione finanziaria dell’Associazione si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità.

L'attività finanziaria dell’Associazione si svolge sulla base del Bilancio Preventivo annuale approvato entro il 30 aprile dell’anno di riferimento, unitamente al Bilancio Consuntivo dell’anno precedente, dall’Assemblea su presentazione del Consiglio Direttivo debitamente accompagnato da una relazione analitica del Tesoriere e Contabile.

Esclusivamente per motivi di natura eccezionale è tuttavia possibile rinviare l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo entro il 30 giugno, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia previste dal codice civile, come previsto dall’art. comma 5 dello Statuto.

Le spese non possono superare, nel loro complessivo importo, le entrate.

L'approvazione del Bilancio Preventivo comporta autorizzazione all'accertamento delle entrate ed all'assunzione degli impegni delle spese ivi previste.

Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese impegnate e non pagate entro la fine dell'esercizio costituiscono, rispettivamente, residui attivi e passivi.

L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività  istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge

CAPO II

Gestione Patrimoniale - Beni ed Inventari

Art. 49

Beni del sodalizio

I beni che costituiscono il patrimonio dell’Associazione si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del Codice civile.

I beni sono descritti negli inventari in conformità alle disposizioni contenute nei successivi articoli.

Art. 50

Inventari dei beni associativi

I beni mobili si iscrivono, nel relativo inventario, in ordine cronologico, con numerazione progressiva ed ininterrotta e con l'indicazione di tutti gli elementi che valgano a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantità o il numero, lo stato di conservazione , il valore e la eventuale rendita.

Ogni oggetto è contrassegnato col numero progressivo col quale è stato iscritto in inventario.

Sono descritti in distinti inventari principalmente:

a)     i beni immobili,

b)     i beni mobili registrati (veicoli e rimorchi) e loro pezzi di ricambio,

c)      i macchinari per l’ufficio,

d)     le attrezzature pesanti da campo (tende, gruppi elettrogeni, ecc….);

e)     il vestiario individuale ed i D.P.I.,

f)        l’equipaggiamento operativo individuale (zaini, sacchi a pelo, torce, cinturoni, ecc….),

g)     le attrezzature antincendio (modulo antincendio, motosoffiatori, estintori, pale battifiamma, motoseghe, ecc….),

h)      le attrezzature di illuminazione generale (torri faro, motofari spalleggiabili,  ecc…).

i)        i mobili e gli arredi per l’ufficio (scrivanie, cassettiere, armadi, ecc…),

j)        i mobili da magazzino (armadi, tavoli da lavoro, ecc…),

k)      gli apparati radio ed i loro accessori,

l)        il materiale operativo vario (palette stradali, segnali luminosi, ecc…),

m)   il materiale sanitario,

n)      i beni di valore storico-artistico,

o)     i libri ed il materiale bibliografico,

p)     i valori mobiliari,

Non si iscrivono in inventario gli oggetti fragili e di facile consumo, cioè tutti quei materiali che, per l'uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni di modico valore.

Non si inventariano altresì le riviste ed altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere, i libri destinati alle attività formative.

Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni soggetti ad inventario è annotata, in ordine cronologico, nell'inventario di riferimento.

L'inventario è tenuto e curato dal Tesoriere Contabile, che assume le responsabilità del consegnatario, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 53.

Quando il Tesoriere Contabile cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del Tesoriere e Contabile e del Presidente.

L'operazione deve risultare da apposito verbale.

Viene altresì redatto un inventario dei beni di proprietà di terzi assegnati all’Associazione in regime di comodato.

Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni ed almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni.

Art. 51

Valore dei beni inventariati

Ad ogni bene iscritto in inventario è attribuito un valore che corrisponde: al prezzo di fattura, per i beni acquistati, ivi compresi quelli acquisiti dall'Associazione al termine di eventuali operazioni di locazione finanziaria o di noleggio con riscatto; al prezzo di costo, per quelli prodotti nell'Associazione; al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono.

Gli ammortamenti dei beni avvengono secondo le disposizioni di legge vigenti; i beni per i quali non si sia in grado di stabilirne l’effettivo valore essi vengono iscritti nell’inventario col valore simbolico di € 1,00 (euro uno/00).

I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e gli altri valori mobiliari pubblici e privati, si iscrivono al prezzo di borsa del giorno precedente quello della compilazione o revisione dell'inventario - se il prezzo è inferiore al valore nominale - o al loro valore nominale - qualora il prezzo sia superiore -, con l'indicazione, in ogni caso, della rendita e della relativa scadenza.

Art. 52

Eliminazione dei beni dell'inventario

Il materiale mancante per furto o per causa di forza maggiore, o reso inservibile all'uso, è eliminato dall'inventario con provvedimento del Tesoriere e Contabile e/o del Presidente, nel quale deve essere indicato l'obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili.

Al suddetto provvedimento è allegata copia della denuncia presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza, qualora trattasi di materiale mancante per furto, o il verbale redatto dal Gruppo di Lavoro competente o dal socio assegnatario nel caso di materiale reso inservibile all'uso.

Art. 53

Custodia del materiale da parte dei Responsabili dei Gruppi di Lavoro

Il Responsabile del Gruppo di Lavoro che ai sensi del presente Regolamento è incaricato alla tenuta dell’inventario del materiale a lui assegnato in custodia per i compiti istituzionali compila elenchi descrittivi in doppio esemplare e ne invia una copia al Tesoriere e Contabile al fine dell’aggiornamento dell’inventario.

Il Responsabile del Gruppo di Lavoro risponde della conservazione del materiale affidatogli in qualità di custode ai sensi del Codice Civile.

Ogni operazione di modifica della consistenza del materiale custodito dovrà risultare da apposito verbale.

Art. 54

Le opere dell'ingegno

Spetta all'Associazione il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno prodotte nello svolgimento delle attività rientranti nelle finalità istituzionali.

E' sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità dell'opera, nei limiti della sezione seconda del Capo terzo del Titolo primo della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

Lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso delle attività sociali è deliberato dal Consiglio Direttivo.

CAPO III

Scritture Contabili e Contabilità Informatizzata

Art. 55

Scritture contabili

I documenti contabili obbligatori sono:

a.      il Bilancio Preventivo;

b.      la Prima Nota di Cassa ed il Libro Giornale per la registrazione dei movimenti di cassa, delle entrate e delle spese, dei movimenti dei conti correnti bancari e/o postali, dei crediti e dei debiti;

c.      gli inventari;

d.      il registro dei contratti stipulati, compresi quelli a titolo gratuito e le convenzioni;

e.      il registro delle donazioni, dei lasciti, delle eredità e dei legati;

f.        il Bilancio Consuntivo.

Nel giornale di cassa si trascrivono tutte le operazioni di pagamento e di riscossione, nel giorno in cui sono emessi i relativi mandati e reversali.

Nei registri partitari si aprono tanti conti quante sono le aggregazioni individuate sulla base di quanto previsto dai precedenti articoli e si annotano le operazioni di accertamento o di impegno e quelle di incasso o di pagamento.

I documenti di cui al comma 1, anche se tenuti con sistemi automatizzati od a fogli mobili, devono essere composti da pagine numerate, munite del timbro dell'Associazione e siglate dal Tesoriere Contabile.

A chiusura dell'esercizio il Tesoriere Contabile attesta il numero delle pagine di cui i documenti sono composti.

Della tenuta della contabilità, delle necessarie registrazioni e degli adempimenti fiscali è responsabile il Tesoriere Contabile.

Art. 56

documenti giustificativi

I documenti giustificativi delle operazioni contabili devono essere conformi a quelli previsti dalle legislazione vigente e debbono essere conservati unitamente ai bilanci ed alla contabilità presso l’ufficio del Tesoriere Contabile ed esibiti senza indugio per le verifiche del caso al Consiglio Direttivo.

Le spese non corredate da pezze giustificative legali non sono ammesse a meno che il titolare non denunci lo smarrimento del documento originale; in questo caso ed in considerazione esclusivamente di cifre di modica entità il Consiglio Direttivo può provvedere comunque al rimborso e/o alla registrazione della spese in contabilità sotto la propria responsabilità.

I soci avranno pertanto cura di conservare i giustificativi di spese sia per la registrazione sia per gli eventuali rimborsi: al Tesoriere Contabile devono sempre essere consegnati gli originali dei giustificativi, i soci potranno tenersene una copia per uso amministrativo interno.

TITOLO VIII

ATTIVITA' NEGOZIALE

CAPO I

Principi Generali

Art. 57

Capacità negoziale

Nell'ambito dell'autonomia negoziale l’Associazione può stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a comitati, coordinamenti e consulte.

I contratti sono stipulati nelle forme previste dalle relative disposizioni di legge e, nel caso vi sia libertà di forma, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

Art. 58

Funzioni e poteri del Presidente nell’attività negoziale

Il Presidente, quale rappresentante legale dell'Associazione, svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e previa autorizzazione dell’Assemblea dei Soci nel caso di:

1.  acquisto, vendita e permuta di immobili,

2.  stipula di contratti di mutuo e di finanziamento a medio e lungo termine.

Il Presidente può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali ad altri Soci a mezzo di deleghe scritte, procure ad negotia o procure speciali o qualunque altro atto di conferimento di capacità negoziale previsto dalle leggi vigenti.

Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'associazione specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il Presidente, nei limiti di spesa del relativo progetto può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

Art. 59

Alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti dall’Associazione

L’Associazione, nell'esercizio dei compiti istituzionali, ha facoltà di svolgere attività di servizi per conto terzi, nonché di alienare i beni di proprietà.

La vendita avviene con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, che provvede a determinare le condizioni contrattuali di fornitura e le garanzie richieste ai terzi per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso il sodalizio.

L’Associazione può anche acquistare materiali per conto degli associati dietro richiesta scritta dei medesimi ove si impegnano a riacquistarli allo stesso prezzo sostenuto dall’Associazione; le predette operazioni contabili sono considerate partite di giro e pertanto i materiali predetti non vengono inventariati.

L’Associazione può altresì alienare a titolo gratuito capi di abbigliamento di scarso valore economico complessivo ad ex associati come segno di riconoscimento per il servizio prestato con provvedimento ad hoc del Presidente.

In caso di alienazione a qualsiasi titolo ad associati e/o terzi di materiali riportanti in modo permanente ed indelebili i simboli associativi gli acquirenti devono essere edotti nell’atto di cessione, che devono firmare per presa visione ed accettazione, che in caso di uso indebito dei materiali ceduti, essi possono incorrere nella violazione delle disposizioni previste dall’art. 213 del T.U.L.P.S..

Art. 60

Concessione di beni in uso gratuito

L’Associazione può concedere, in uso gratuito, beni mobili ed immobili, nonché programmi software, di cui sia licenziataria, con autorizzazione alla cessione d'uso.

L’Associazione provvede a pubblicizzare nelle forme d’uso l'elenco dei beni che possono essere concessi in uso gratuito ed i criteri di assegnazione e preferenza deliberati dal Consiglio Direttivo.

La concessione in uso non può determinare, per l’Associazione, l'assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene ed è subordinata alla assunzione di responsabilità per la utilizzazione del bene da parte del beneficiario ovvero, se minore o interdetto, degli esercenti la rappresentanza legale.

Gli associati ricevono in dotazione il materiale, sia individuale che di altro tipo, in regime di comodato gratuito secondo le disposizioni di cui al presente Regolamento Interno.

La concessione, in regime di comodato gratuito, è sempre revocabile e non può mai estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati.

Art. 61

Contratti di comodato

L’Associazione può ricevere in comodato da enti ed istituzioni, soggetti pubblici o privati, beni da utilizzare nello svolgimento della attività istituzionale.

Qualora il bene non sia immediatamente fruibile per gli scopi di cui al comma 1, e necessiti di lavori di adeguamento o di particolari condizioni od impieghi di personale, la durata del comodato deve essere tale da rendere economicamente conveniente l'impiego delle risorse dell’Associazione.

Nel caso di comodato di veicoli ed attrezzature particolari (diverse dalle dotazioni individuali) l’Associazione può stipulare con i soci e/o i terzi un contratto di comodato a titolo oneroso nel quale l’Associazione concede in utilizzo il bene determinando a carico del comodatario il rimborso sia delle spese amministrative fisse (tasse di proprietà, polizze assicurative, ecc….) sia delle spese di manutenzione e riparazione.

Gli associati possono concedere in uso veicoli ed attrezzature di loro proprietà all’Associazione mediante stipula di apposito atto (convenzione) esclusivamente in regime di comodato gratuito.

Art. 62

Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili

I materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli obsoleti e quelli non più utilizzati o utilizzabili sono ceduti dall'Associazione previa determinazione del loro valore, calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell'usato per beni simili, individuato dal Consiglio Direttivo.

L'aggiudicazione è fatta al migliore offerente ma viene dato privilegio alle offerte pervenute da altri Gruppi di Volontariato di Protezione Civile e di Tutela Ambientale.

Nel caso in cui non vi sia stata alcuna offerta i materiali fuori uso possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e, in mancanza, essere distrutti.

I soli beni non più utilizzati o utilizzabili possono essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre Associazioni o ad enti pubblici.

CAPO II

Altre Attività Negoziali

Art. 63

Donazioni, lasciti, eredità, legati

L’Associazione può accettare donazioni, lasciti, legati ed eredità anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le finalità indicate dal donante, dal legatario o dal de cuius non contrastino con le finalità istituzionali.

Nel caso di donazioni, lasciti, legati ed eredità finalizzati alla ristrutturazione di edifici di proprietà dell'ente locale, l'Associazione concorda con l'ente stesso le modalità di utilizzazione delle risorse.

La durata della locazione dei beni immobili pervenuti all'Associazione per effetto di successioni a causa di morte e donazioni non può mai eccedere i nove anni.

Il contratto deve contenere una clausola di recesso contrattuale che assicuri la disponibilità del bene per le mutate esigenze dell'Associazione riconosciute nel programma annuale, garantendo un periodo di permanenza minimo del conduttore.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Gratuità delle cariche ed incarichi, norme di divieto di carattere economico, conflitto di interessi

Art. 64

Norme di carattere economico e conflitto d’interessi

Le funzioni di tutti i membri dell'Associazione che ricoprono cariche od incarichi sociali sono completamente gratuite e sono rimborsate le sole spese personali effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il socio può ricevere somme in denaro da parte dell'Associazione ad esclusiva copertura delle spese occasionali personali da lui realmente sostenute nell'attività prestata per la associazione, previo documentazione, entro i limiti preventivamente stabiliti dall’assemblea dei soci.

L'associato non può in alcun modo e sotto alcuna forma accettare compensi dai beneficiati delle sue prestazioni; la violazione di questa disposizione comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’esclusione.

Ogni forma di rapporto economico con l’associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

Il Consiglio Direttivo regolerà le eventuali situazioni di conflitto di interessi che potrebbero venirsi a creare in ambito associativo, ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia; in caso di vuoto normativo il Consiglio Direttivo richiederà l’intervento dell’assemblea dei soci per le decisioni del caso tese a colmare il vulnus.

CAPO II

Trasparenza degli Atti degli Organismi Sociali

Art. 65

Norme per la trasparenza amministrativa e gestionale

Ai fini di ottemperare al disposto di cui agli articoli 10 e 12 dello Statuto si dispone che tutti i Verbali e gli altri Atti degli Organismi dell’Associazione siano consultabili a richiesta dei soci presso la Sede in presenza del Presidente e/o del Segretario; i soci possono fare richiesta di ottenerne copia che sarà consegnata loro nel termine massimo di 30 giorni.

Inoltre dall’entrata in vigore del presente Regolamento Interno viene stabilito che il contenuto dei Verbali e degli altri Atti del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci vengano diramati agli associati a mezzo di apposite Comunicazioni del Presidente ove vengono riepilogati sinteticamente i provvedimenti adottati e distribuiti agli associati dal Segretario attraverso gli indirizzi e-mail e, per coloro che ne fossero sprovvisti, a mezzo posta ordinaria.

Art. 66

Altre norme per la trasparenza amministrativa e gestionale

Ogni Organismo associativo in caso di rinnovo delle cariche elettive deve passare le consegne ai subentranti nel più breve tempo possibile.

Il Consiglio Direttivo conferisce mandato al Presidente affinché provveda tecnicamente a far si:

1.      che venga creata un’apposita area riservata per i Membri del Consiglio Direttivo, per la Presidenza, per la Segreteria e per i Soci nel sito internet del Gruppo (attualmentewww.procivarcimanghi.it/prociv_sidoli.htm), dove vengono inseriti i relativi Verbali ed altri atti (non visionabili dal pubblico) determinando anche i soci e gli organismi che possono accedervi con apposita abilitazione (password);

2.      che i Soci vengano informati che possono inviare richieste e comunicazioni agli indirizzi e-mail del Gruppo (attualmente grupposidoli@gmail.com   eprocivsidoli@certificazioneposta.it);

3.      che possano venire altresì creati, su indicazioni del Presidente, degli ulteriori indirizzi e-mail relativi al Consiglio Direttivo, alla Presidenza, alla Segreteria, ai Gruppi di Lavoro ed ai Soci a cui siano stati conferiti dal Consiglio degli incarichi specifici di rilevanza dandone ampia comunicazione agli associati.

Il Presidente è sin d’ora delegato ad attuare ogni altra forma di attuazione della trasparenza degli atti nel rispetto della tutela dell’Associazione e delle vigenti norme sulla privacy e del segreto d’ufficio.

CAPO III

Provvedimenti per la Tutela della Privacy

Art. 67

Provvedimenti ai sensi del Dlgs n. 196/03 (c.d. legge sulla privacy)

Ai sensi del Dlgs n. 196/03, il Consiglio Direttivo approva il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dai personali (D.P.S.) e fermo restando che il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione nella persona del Legale Rappresentante, il Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente ed così anche il Vice Presidente, mentre Incaricato del trattamento dei dati è il Segretario.

Il Titolare del trattamento dei dati personali e/o il Consiglio Direttivo possono altresì autorizzare altri Responsabili ed Incaricati del trattamento dei dati; la nomina dei Responsabili e degli Incaricati avviene mediante autorizzazione scritta; così come scritta è anche la “Dichiarazione dell’Associazione - Nomina del Responsabile del Trattamento e Linee Guida dell’Adeguamento - Applicazione Norme Minime di Sicurezza”.

CAPO IV

Norme Finali e Transitorie

Art. 68

Regolamenti Tecnici di Settore

Ai fini della piena attuazione dello Statuto e del presente Regolamento Interno e per quanto non già previsto il Consiglio Direttivo può emanare dei Regolamenti Tecnici di Settore (R.T.S.) che costituiscono parte integrante del presente Regolamento e che i soci debbono rispettare e far rispettare.

Per quanto non già previsto dal presente Regolamento Interno e nelle more dell’approvazione dei singoli Regolamenti Tecnici di Settore il Presidente è delegato sin d’ora dall’assemblea ad emanare apposite Disposizioni di Servizio al fine di meglio disciplinare le attività in oggetto.

Art. 69

Modifiche al Regolamento Interno

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento possono essere modificate esplicitamente:

1.      con decisione dell’Assemblea dei Soci;

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento possono essere modificate implicitamente:

2.      a seguito di intervenute disposizioni legislative;

3.      a seguito di modifiche apportate allo Statuto;

Ne caso di cui ai punti n. 2 e 3 il Consiglio Direttivo provvederà a proporre la bozza di modifica del presente Regolamento Interno all’Assemblea dei Soci nella prima riunione utile del consesso.

Inoltre, qualora il Consiglio Direttivo ritenga che le modifiche intervenute rivestano carattere di importanza per gli associati, nelle more dell’adozione delle deliberazioni di modifica o di adozione di un nuovo Regolamento, il Presidente provvederà ad informare i Soci a mezzo di apposita Comunicazione informativa.

Art. 70

Entrata in vigore del Regolamento Interno e Disposizioni Finali

Il presente Regolamento Interno entra in vigore immediatamente e costituisce parte integrante del presente Statuto e come tale i Soci devono rispettarlo e farlo rispettare.

Tutti i provvedimenti di attuazione dello Statuto e del presente Regolamento Interno emanati dagli Organismi Sociali fanno parte integrante dei medesimi ed i Soci debbono rispettarli e farli rispettare.

Il Consiglio Direttivo ha tempo 6 mesi dalla data di emanazione del presente Regolamento Interno per adeguare le strutture associative e la documentazione obbligatoria richiesta in esso previste.

Regolamento Interno n. 01/2013 approvato dall’Assemblea dei Soci in Parma, li …………...