S T A T U T O

della

PROCIV Gruppo “Sidoli” ODV approvato dalla assemblea straordinaria dei soci del 16/06/2019.

I N D I C E

Art. 1 -    Costituzione, denominazione e sede

Art. 2 –   Durata, autonomia, assenza di lucro, sezioni decentrate

Art. 3 –   Finalità dell'Associazione

Art. 4 –   Attività di interesse generale

Art. 5 –    Compiti sociali e campi di attività ed intervento

Art. 6 –   I soci

Art. 7 –   Criteri di ammissione dei soci

Art.  8 –  Criteri di esclusione dei soci

Art. 9-     Sanzioni disciplinari a carico dei soci

Art. 10 -  Diritti e doveri dei soci

Art. 11 -   Lavoratori dipendenti, lavoro autonomo ed operatori diversi

Art. 12 -  Organi dell’associazione

Art. 13 -  Assemblea dei soci

Art. 14 -  Competenze dell’Assemblea dei soci

Art. 15 -  Convocazione e validità dell’Assemblea dei soci

Art. 16 -  Consiglio Direttivo

Art. 17 -  Competenze del Consiglio Direttivo

Art. 18 -  Convocazione del Consiglio Direttivo e validità delle riunioni

Art. 19 -  Presidente e Vice Presidente

Art. 20 -  Segretario

Art. 21 -  Tesoriere Contabile

Art. 22 -  I poteri di rappresentanza

Art. 23 -  Gratuità delle cariche sociali e divieti di carattere economico

Art. 24 -  Decadenza dalle cariche associative

Art. 25 -  Patrimonio sociale

Art. 26 -   Bilancio e rendiconto

Art. 27 -  Volontariato

Art. 28 -  Copertura assicurativa degli associati

Art. 29 -  Libri sociali

Art. 30 -  Tessera associativa

Art. 31 -  Autonomia dei Soci Collettivi aderenti

Art. 32 -  Patti federativi, accordi di affiliazione, cooperazione e partecipazione

Art. 33 -  Partecipazioni in associazioni od Enti

Art. 34 -  Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 35 -  Regolamento Interno Generale ed altre norme interne

Art. 36 -  Norme finali e di rinvio

 

 

S T A T U T O

della

PROCIV Gruppo “Sidoli” ODV

Art. 1

(Costituzione, denominazione e sede)

E’ costituita in Parma (PR) un’Associazione di Volontariato di Protezione Civile, di Tutela Ambientale, di Solidarietà e di Educazione alla Salute denominata PROCIV Gruppo “Sidoli” ODV che si configura quale organismo di volontariato (ODV) senza scopo di lucro neppure indiretto e persegue finalità di utilità sociale e di interesse pubblico, ai sensi della legislazione nazionale e regionale relativa al “Terzo settore” ed in particolare al Decreto Legislativo del 03/07/2017 n. 117 così modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105 (Codice del Terzo Settore), ai sensi del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della protezione civile) ed ai sensi dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’Associazione PROCIV Gruppo “Sidoli” ODV, in seguito anche denominata più brevemente Associazione, ha sede legale nel Comune di Parma  (PR) in Via del Taglio n. 6.

L’eventuale futuro cambio di indirizzo non comporterà variazione al presente statuto.

L’Associazione può altresì istituire delle sedi secondarie e di rappresentanza; per il raggiungimento delle finalità di cui al successivo art. 3 può altresì costituire, con deliberazione del Consiglio Direttivo, ove lo ritenga ne­cessario, delle Sezioni decentrate territorialmente.

L’acronimo dell’associazione è: SIDOLIPRODV.

L'organizzazione e la struttura interna sono regolati da principi democratici.

L'Associazione opera nel rispetto del presente Statuto, della Costituzione Italiana e delle leggi vigenti.

Art. 2

 (Durata, autonomia, assenza di lucro, sezioni decentrate)

L’Associazione è costituita a tempo illimitato ed è autonoma sotto il profilo organizzativo, contabile, patrimoniale, processuale, non persegue fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali.

Le Sezioni decentrate, costituite ai sensi dell’art. 1 del presente Statuto, costituiscono parte integrante dell’Associazione e sono soggette al presente Statuto, al Regolamento Interno  Gene­rale (R.I.G.) associativo e ad altre eventuali normative interne.

I mezzi e le attrezzature necessarie al funzionamento delle Sezioni decentrate vengono assegnati con deliberazione del Consiglio Direttivo, accogliendo eventuali indicazioni espresse dal donatore; le Sezioni Decentrate non possono avere patrimonio proprio.

Art. 3

 (Finalità dell’Associazione)

La PROCIV Gruppo “Sidoli” ODV è un'associazione democratica e pluralistica che riunisce coloro che vogliono operare quali volontari nei settori della Protezione Civile, della tutela ambientale, della salute, della solidarietà ed in ogni altro ambito che riguardi la qualità della vita individuale e collettiva.

L’Associazione si configura nel prestare la propria opera, a mezzo dei suoi associati, in attività di previsione, prevenzione e soccorso in materia di pubbliche calamità su tutto il territorio provinciale, regionale, nazionale ed Internazionale, nel pieno rispetto dei principi e delle finalità che hanno ispirato la normativa delle leggi in vigore in materia di Protezione Civile.

L'Associazione si propone altresì di valorizzare il patrimonio forestale, promuovere la tutela ambientale, la difesa del territorio e la salute delle popolazioni e di svolgere attività di sussidiarietà nel campo della solidarietà sociale.

In merito può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari necessarie  per il conseguimento degli scopi sociali

Art. 4

 (Attività di interesse generale)

L’Associazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale:

a)           Protezione civile ai sensi della legislazione nazione e regionale vigente in materia;

b)          interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell’ambiente ed all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della legislazione nazione e regionale vigente in materia;

c)           interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi della legislazione nazione e regionale vigente in materia;

d)          educazione, istruzione e formazione professionale  ai sensi delle leggi vigenti nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e)           organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione delle cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo del 03/07/2017 n. 117 così modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105;

f)            organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

g)           accoglienza umanitaria ed integrazione dei migranti.

L’associazione può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo i criteri stabiliti dalla legislazione vigente.

Art. 5

(Compiti sociali e campi di attività ed intervento)

Sono compiti e campi prioritari di iniziativa e di intervento della PROCIV Gruppo “Sidoli” ODV:

a)      prestare il proprio contributo umano e tecnico, per mezzo dei propri associati, nello svolgere attività di Protezione Civile, nonché operare alla previsione, alla prevenzione ed al diretto soccorso, in materia di calamità, ovunque venga richiesto da parte delle competenti Autorità, e quando si verifichi necessità di intervento sul territorio  provinciale, nazionale, estero;

b)     divulgare, attraverso i normali canali informativi, tutte quelle informazioni ritenute utili per prevenire pericoli individuali e collettivi e di contribuire alla crescita di una coscienza di solidarietà sociale in situazioni di emergenza; di realizzare nel modo più opportuno possibile corsi di addestramento dei soci volontari operativi, di collaborare con gli Enti Locali e le Istituzioni in genere per la raccolta e la elaborazione di informazioni di pubblica utilità in materia di protezione civile;

c)  espletare iniziative tese a realizzare una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente una architrave del proprio modello di sviluppo anche attraverso l’attività di propri associati a cui sia stata conferita, a norma delle leggi vigenti in materia, la qualifica di Guardia Giurata Volontaria Ittica, Venatoria, Ecologica, Ambientale, Zoofila e/o di Operatore Faunistico-Ambientale Volontario;

d) occuparsi della tutela degli animali da affezione e degli animali in genere anche attraverso l’attività di propri associati a cui sia stata conferita, a norma delle leggi vigenti in materia, la qualifica di Guardia Giurata Volontaria Zoofila e/o di Operatore Zoofilo Volontario;

e)  valorizzare e difendere il patrimonio forestale anche attraverso l’opera di propri associati a cui sia stata conferita, a norma delle leggi vigenti in materia, la qualifica di Guardia Giurata Volontaria e/o di Operatore Ambientale Volontario;

f) espletare la lotta contro gli incendi boschivi anche attraverso l’attività di propri associati ed in particolare di Operatori Volontari a cui sia stata riconosciuta, a norma delle leggi vigenti in materia, l’abilitazione ad operare sulla linea del fuoco come spegnitori degli incendi boschivi e/o l’abilitazione allo svolgimento dei servizi di avvistamento degli incendi boschivi;

g)     svolgere attenta attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolto al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, comprese collaborazioni con Associazioni ed Enti che operano nella scuola sul settore Protezione Civile, sulla tutela della salute, la salvaguardia dell'ambiente, la anti-infortunistica, etc.;

h)    intraprendere attività di cooperazione e di solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo;

i)       svolgere la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, paesaggistico;

j)       promuovere servizi rivolti alla comunità e ai singoli cittadini, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione dei diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;

k)     avanzare proposte agli enti pubblici e a privati, partecipando attivamente alle forme decentrate dell'amministrazione pubblica, per una adeguata programmazione delle iniziative atte a realizzare gli scopi dell'Associazione e del presente statuto;

l)       prestare attività di volontariato con finalità di solidarietà sociale nell’ambito della sicurezza urbana ovvero del disagio sociale nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia;

m)   favorire, in maniera secondaria ma non marginale, l'organizzazione relativa ad attività di espressione e promozione culturale, sportive, turistiche, ricreative e formative e di crescita sociale, comprese quelle di carattere professionale, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di crescita culturale dei soci e dei cittadini;

L'associazione non può svolgere attività o interventi diversi da quelli sopra indicati ad eccezione di quelli ad essi direttamente connessi o di quelli accessori per natura a quelle statutarie in quanto integrativi degli stessi.

Art. 6

(I soci)

La PROCIV Gruppo “Sidoli” ODV riconosce tutte le persone, indipendentemente dal loro sesso, dalla loro età, dalla loro nazionalità, dalle loro convinzioni etiche, politiche e religiose, nonché dalla loro condizione sociale, quali potenziali protagonisti dell'iniziativa dell'Associazione.

Possono aderire all'associazione tutti i singoli individui (Soci Individuali) che si riconoscano ed accettino incondizionatamente le regole associative previste dallo Statuto e dalle sue varie articolazioni e che richiedano di divenirne soci.

Rappresentano requisiti essenziali per i potenziali soci individuali ai fini dell’adesione all’Associazione:

a)     essere in possesso della cittadinanza di uno Stato;

b)     non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo;

c)      non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

d)     non essere stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali o locali, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

Possono altresì aderire all’associazione organismi collettivi (Soci Collettivi) senza scopo di lucro od economico, nelle forme e nelle modalità previste dalle norme vigenti.

Il numero degli aderenti è illimitato; sono fatte salve eventuali particolari previsioni di legge relative agli organismi collettivi (Soci Collettivi) di cui al precedente comma.

Nel caso di organismi collettivi il loro Presidente o i loro Delegati debbono possedere i requisiti essenziali di cui al precedente comma 3.

L’adesione alla associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 7

 (Criteri di ammissione dei soci)

L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche soggetti collettivi), essa dovrà essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto collettivo che richiede l’adesione e corredata da tutta la documentazione richiesta dal Presidente e prevista dalle normative interne.

Per poter aderire all’Associazione l’aspirante socio deve presentare un’apposita richiesta scritta di adesione su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo da presentare di persona al Presidente o ad altro socio incaricato dal Presidente che sia autorizzato al trattamento dei dati personali e pertanto autorizzato a ricevere i dati personali dell’aspirante socio ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Prima di fornire all’interessato il predetto modulo di richiesta di adesione il Presidente od altro incaricato gli consegnano la prescritta informativa sul trattamento dei suoi dati personali da parte dell’Associazione.

Il trattamento dei dati personali dei soci viene eseguito dall’Associazione esclusivamente per fini istituzionali.

Una volta ricevuta e letta attentamente l’informativa il richiedente deve compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il modulo di richiesta di adesione che contiene una specifica dichiarazione dell’interessato che esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Il rifiuto da parte del richiedente di fornire il consenso all’Associazione per il trattamento dei dati personali ai fini istituzionali comporta l’impossibilità all’instaurazione di qualsiasi rapporto tra egli e l’Associazione e conseguentemente il mancato accoglimento della domanda di adesione.

Alla domanda di adesione il richiedente dovrà altresì allegare copia della documentazione richiestagli dal Presidente od altro incaricato secondo le prescrizioni e modalità previste dalle norme interne associative.

La richiesta di adesione così corredata viene trasmessa al Consiglio Direttivo che ha il compito di pronunciarsi sulla domanda di adesione dell’aspirante socio.

In caso di reiezione della domanda di adesione il Consiglio Direttivo dovrà darne comunicazione in forma scritta all’interessato scritta entro 60 (sessanta) giorni motivandone il rigetto e consentendogli facoltà di replica.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

In caso di accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo il richiedente deve versare la quota di adesione in contanti contro rilascio di apposita ricevuta da parte dell’Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale con contestuale rilascio della tessera associativa.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili, le quote annuali sono indivisibili.

Il versamento della quota di adesione è condizione essenziale per il perfezionamento dell’iter di accoglimento della domanda di adesione avanzata dal richiedente e per il riconoscimento del suo status di socio che si perde in caso di mancato versamento della quota stessa per 2 mesi a decorrere dalla data prevista del 31 gennaio di ciascun anno. 

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venire meno nei casi di morosità, per la quale la esclusione si perfeziona automaticamente col decorrere del termine previsto per il pagamento, ovvero per esclusione, oppure per dimissioni o decesso.

Ulteriori modalità relative alle procedure di adesione degli aspiranti soci sono stabilite dalle normative interne.

Art.8

(Criteri di esclusione dei soci)

La qualità di socio si perde:
1) per decesso,
2) per recesso,
3) per decadenza a causa del mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito,
4) per esclusione:
a)    per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione,
b) per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno 3 mesi prima dello scadere dell’anno in corso; il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
Entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione del recesso il socio ha l’obbligo di restituire all’Associazione tutto l’eventuale materiale di proprietà sociale precedentemente assegnatogli in dotazione; della restituzione del materiale al socio viene rilasciata debita ricevuta.
Il socio decade automaticamente in caso di:
1)  mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine massimo del 31 gennaio dell’anno di riferimento previo sollecito scritto con invito a regolarizzare la propria posizione morosa; decorsi inutilmente 2 (due) mesi dal 31 gennaio ed in caso di mancata regolarizzazione della propria posizione morosa,
2)    mancato versamento della quota sociale per due anni consecutivi. Il Consiglio Direttivo provvede ad annotare la decadenza del socio nel libro dei soci.
Entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione al socio della sua decadenza dalla qualità di associato il socio decaduto ha l’obbligo di restituire all’Associazione tutto l’eventuale materiale di proprietà sociale a lui assegnato in dotazione; della restituzione del materiale al socio verrà rilasciata debita ricevuta.
In caso di mancata riconsegna del materiale associativo da parte del socio receduto o decaduto entro il termine sopra determinato di 15 (quindici) giorni il Presidente invia immediatamente un sollecito all’interessato con l’intimazione alla riconsegna del materiale entro 15 (quindici) giorni dalla data del sollecito.
Il socio moroso non può partecipare alle attività associative e non ha diritto all’elettorato attivo e passivo fino alla sistemazione della propria posizione debitoria nei confronti dell’Associazione.
L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

L’esclusione del socio è sempre deliberata dal Consiglio Direttivo, per comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Sull'esclusione o sulla dichiarazione di decadenza l’associato ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione chiedendo che sulla sua richiesta si pronunci l'assemblea dei soci, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione; in questo caso fino alla data di svolgimento dell'assemblea il provvedimento di esclusione si intende sospeso.

L'esclusione e la decadenza diventano operanti dall’annotazione sul libro dei soci a seguito della delibera dell'Assemblea di rigetto del ricorso e di ratifica del provvedimento di esclusione o decadenza deliberato dal Consiglio Direttivo.
Il socio receduto, decaduto od escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Il recesso o l’esclusione del socio viene annotato da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.
In caso di mancata ottemperanza dell’intimazione di riconsegna del materiale in dotazione da parte del socio receduto, decaduto o escluso il Consiglio Direttivo può conferire mandato al Presidente di adire alle vie legali per salvaguardare l’integrità del patrimonio associativo.

E’ sempre fatto salvo il diritto dell’interessato di ricorrere all’Autorità Giudiziaria avverso al provvedimento di esclusione o decadenza deliberato dagli organismi competenti dall’associazione.

Art.9

(Sanzioni disciplinari a carico dei soci)

Per le violazioni o per mancanze ritenute non così gravi da essere punite con l’esclusione del socio potranno essere applicate a questi le seguenti sanzioni disciplinari:
1) richiamo verbale,
2) richiamo scritto.
Il socio nel caso di richiamo verbale e scritto ha facoltà di replica e può chiedere di essere sentito dal Consiglio Direttivo o può inviare a detto organismo dirigente degli scritti difensivi.
In caso di soci persone giuridiche (Soci Collettivi) le comunicazioni relative all’esclusione, alle sanzioni ed ai provvedimenti disciplinari vanno indirizzate sia alla sede legale della persona giuridica sia al legale rappresentante del sodalizio presso la sua residenza o domicilio.
Le esclusioni, la decadenza, le sanzioni ed i provvedimenti disciplinari vengono annotati nel libro dei soci tenuto dal Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite dalle normative interne.

Art.10

(Diritti e doveri dei soci)

Per poter esercitare l’elettorato attivo e passivo i soci debbono essere in regola con il versamento della quota sociale annuale.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

1)      di osservare il presente statuto, il Regolamento Interno Generale (R.I.G.) associativo, le altre normative interne e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

2)    di mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione e dei suoi organi sociali;

3)     di contribuire secondo le proprie disponibilità alle attività dell'Associazione e di prestare la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito;

4)    di versare la quota sociale ed ogni altra contribuzione straordinaria secondo le modalità stabilite dagli organi dell'Associazione;

Tutti i soci hanno i seguenti diritti:

1)    di  partecipare effettivamente alla vita della associazione;

2) di essere informati delle decisioni e delle motivazioni degli organi e di poter  prendere visione dei libri sociali e di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia secondo le disposizioni stabilite dalla normativa interna;

3) di partecipare alla assemblea con diritto di voto.

Ogni socio ha il diritto di non applicare le decisioni degli Organi dell’Associazione qualora le ritenga in contrasto con le norme del presente Statuto, del Regolamento Interno Generale, delle altre normative associative o con le leggi vigenti.
Tale rifiuto sarà sottoposto al giudizio del Consiglio Direttivo e, se ritenuto immotivato, può essere causa di esclusione.

Art. 11

(Lavoratori dipendenti, lavoro autonomo ed operatori diversi)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare e specializzare l'attività della stessa.

L’Associazione può altresì avvalersi del servizio di operatori previsti da leggi statali e regionali vigenti quali ad esempio il servizio civile esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare e specializzare l'attività della stessa.

Gli eventuali lavoratori dipendenti hanno diritto ad un trattamento economico previsto dalle leggi vigenti ed in particolare a quanto previsto dall’art. 16 del Decreto Legislativo del 03/07/2017 n. 117 così modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento  del numero dei volontari.

Art. 12

(Organi dell’associazione)

Gli organi della PROCIV Gruppo “Sidoli” ODV sono:

-   l'Assemblea dei Soci;

-   il Consiglio Direttivo;

-      il Presidente ed il Vice Presidente.

Gli organi dell’Associazione eletti dall’Assemblea restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo, salvi quanto previsto dal successivo comma.

L'elezione degli organismi dirigenti avviene di norma a scrutinio segreto salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

Negli organismi sociali possono essere eletti soci i maggiorenni aderenti all’organizzazione in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del terzo Settore; nel caso di persone giuridiche (Soci Collettivi) il diritto di poter accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti (Presidenti o loro Delegati), in possesso dei predetti requisiti individuali, ai sensi del comma 3 dell’art. 26 del Decreto Legislativo del 03/07/2017 n. 117 così modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105.

E’ esclusa la possibilità di attribuire cariche a membri di diritto o a soggetti terzi all’associazione o soggetti interni diversi dalla base associativa.

Art. 13

(Assemblea dei soci)

L’assemblea è composta da tutti i soci  ed è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Ogni socio individuale potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio individuale con delega scritta, secondo le modalità stabilite dalle norme interne associative e dal Consiglio Direttivo; ogni socio non potrà ricevere più di 3 (tre) deleghe.

Ogni persona giuridica associata (Socio Collettivo), affiliata o federata, indipendentemente dal numero dei propri soci, può esprimere un solo rappresentante nell’Assemblea dei soci della PROCIV Gruppo “Sidoli” ODV; i rappresentanti delle persone giuridiche associate, affiliate o federate debbono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell’art. 12 dello Statuto.

E’ consentito l'intervento dei soci all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota; le relative procedure di intervento e di voto vengono appositamente disciplinate dalle normative interne.

In via straordinaria l'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Presidente od il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati; l'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento, eventuale fusione o confluenza dell'associazione.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi da un altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.

L’assenza di tali figure istituzionali non invalida la riunione.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

I verbali di ogni riunione dell’Assemblea dei soci, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Le delibere assembleari ed i relativi verbali vengono inseriti nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario e possono essere consultati dai soci con possibilità di ottenerne copia; le delibere ed i verbali assembleari possono anche essere pubblicati sul sito elettronico dell’Associazione, se presente.

Le modalità di pubblicazione e di consultazione degli atti assembleari e le relative formalità per richiederne copia sono disciplinate dal Consiglio Direttivo tenendo anche conto della norme vigenti poste a tutela dei dati personali degli associati.

Art. 14

(Competenze dell’Assemblea dei soci)

L'Assemblea dei soci indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare ha le seguenti competenze inderogabili:

1)       approva il bilancio consuntivo e preventivo;

2)     nomina e revoca il Presidente ed il Vicepresidente;

3)     nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;

4)     delibera sulle modificazioni dello statuto;

5)      delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

6)     approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

7)      delibera sull’esclusione o l’inammissibilità dei soci  e sui ricorsi in tal senso che i soci hanno proposto avverso le decisioni del Consiglio Direttivo;

8)     delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali  e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

9)     delibera sugli altri oggetti  attribuita dalla legge  o dalla statuto di sua  competenza.

Inoltre l’Assemblea:

10)     delibera sul Regolamento Interno  Generale (R.I.G.) associativo e le sue variazioni;

11)        stabilisce l'entità della quota associativa annuale,

12)       fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale,

13)       destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;

14)      delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

15)       può delegare al Consiglio Direttivo eventuali sue competenze che non siano ritenute inderogabili ai sensi delle leggi vigenti;

 

 

Art. 15

(Convocazione e validità dell’Assemblea dei soci)

Le convocazioni sono effettuate con avviso scritto o mediante altro mezzo telematico legalizzato e certo (fax, e-mail, posta elettronica certificata, sistema interattivo in internet) da recapitarsi ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione (che comunque dovrà essere convocata almeno a 24 ore dalla prima), o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell'Assemblea.

Nel caso la seconda convocazione dell’assemblea non sia convocata contestualmente alla prima, valgono le modalità di convocazione sopra indicate.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per:

-         le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è sempre necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati;

-         per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione per la quale è sempre necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 16

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione e la dirige da un'Assemblea a quella successiva e ne garantisce l'attuazione delle linee da questa stabilite.

Esso coadiuva il Presidente ed il Vice Presidente nel loro compito.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 15 (quindici), eletti dall’Assemblea dei soci; fanno parte del Consiglio Direttivo il Presidente ed il Vice Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dalla carica, il Consiglio Direttivo medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio Direttivo può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti; l’assenza di tali figure istituzionali non inficia la validità della riunione.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 3 (tre) mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno un decimo dei consiglieri ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo possono anche essere pubblicate sul sito elettronico dell’Associazione, se presente.

Le modalità di pubblicazione degli atti consiliari e le relative formalità per la loro consultazione e per il rilascio di copie da parte dei soci sono disciplinate dalle normative interne tenendo anche conto della norme vigenti poste a tutela dei dati personali degli associati.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 del Decreto Legislativo del 03/07/2017 n. 117 così modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105 al conflitto di interessi degli amministratori (membri del Consiglio Direttivo) si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 17

(Competenze del Consiglio Direttivo)

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1)      curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

2)    approvare le bozze del bilancio consuntivo e preventivo predisposte dal Tesoriere e Contabile da sottoporre successivamente all’assemblea dei soci per la loro approvazione;

3)     nominare al suo interno il Segretario;

4)    nominare al suo interno il Tesoriere  Contabile;

5)     deliberare sulle domande di nuove adesioni  e sui provvedimenti di esclusione degli associati,

6)    deliberare sulla decadenza dei soci e comminare le sanzioni disciplinari a carico degli associati,

7)     proporre eventuali contributi straordinari;

8)    convalidare accordi, patti, ecc. siglati dal Presidente;

9)     ratificare provvedimenti, anche disciplinari, presi in via d’urgenza dal Presidente;

10)       emanare eventuali Disposizioni di Attuazione delle norme associative;

11)       deliberare l’adozione dello stemma, del motto e dell’inno associativi e le loro variazioni e, se ritenuto opportuno, richiederne la ratifica all’Assemblea;

12)      predisporre e deliberare tutti i documenti previsti per legge in materia di valutazione dei rischi inerenti gli impieghi del personale volontario e l’adozione dei relativi dispositivi di protezione individuale, dei moduli formativi ed addestrativi e degli accertamenti medici e clinici necessari;

13)deliberare l’eventuale adozione di particolari uniformi, distintivi e le loro variazioni destinati alle Guardie Volontarie o agli Operatori Volontari, sottoporli se ritenuto opportuno, alla ratifica dell’Assemblea e, ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, avanzarne l’istanza di approvazione alle competenti Autorità;

14)       deliberare gli eventuali Regolamenti di Disciplina del Servizio delle Guardie Volontarie e le loro variazioni, sottoporli, se ritenuto opportuno, alla ratifica dell’Assemblea e, ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, avanzarne l’istanza di approvazione alle competenti Autorità;

15)delegare specifici poteri e compiti al Presidente o ad altri membri del Consiglio Direttivo nei limiti delle leggi vigenti in materia e nel rispetto delle norme associative;

16)      provvedere a tutti gli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti inderogabilmente all'Assemblea dei soci o da questa delegati tra cui la determinazione della quota associativa annuale e le relative modalità di versamento.

Art. 18

(Convocazione del Consiglio Direttivo e validità delle riunioni )

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o mediante altro mezzo telematico legalizzato e certo (fax, e-mail, posta elettronica certificata, sistema interattivo in internet), da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

E’ consentito l'intervento dei Consiglieri alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le procedure di intervento e di voto di cui al paragrafo precedente vengono appositamente disciplinate dalle normative interne.

 

 

Art. 19

(Presidente e Vice Presidente)

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo e l’Assemblea e li convoca.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio, coordina le attività associative secondo le linee stabilite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente può curare l'apertura ed il mantenimento di conti correnti intestati all'Associazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

In caso di sua assenza o impedimento o su sua delega motivata le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza anche di questi, al membro del Consiglio più anziano d'età.

In caso di dimissioni, recesso, esclusione o decadenza dalla qualità di  Presidente in carica, il Vice Presidente lo sostituisce per la gestione ordinaria dell’associazione fino alla rielezione del Presidente da parte dell’Assemblea Straordinaria appositamente convocata; nelle more il Consiglio Direttivo può eleggere al proprio interno un Presidente pro tempore che resta in carica fino alla ratifica della nomina effettiva, da parte dell’Assemblea, ed in questo caso il suo mandato scade unitamente a quello dell’intero Consiglio Direttivo.

Ulteriori disposizioni circa la tenuta dei predetti rapporti bancari e postali e relativi poteri di firma, nella vacatio temporale eventuale, sono definiti dalle normative interne dell’Associazione.

Art. 20

(Segretario)

Il Segretario viene nominato tra i membri del Consiglio Direttivo ed ha in via principale i seguenti compiti:

a)   inviare, su richiesta del Presidente, le convocazioni del Consiglio Direttivo;

b)   inviare, su richiesta del Presidente, le convocazioni dell’Assemblea dei soci;

c)      redigere e conservare i Verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.

Il Segretario inoltre:

d)     garantisce il funzionamento delle strutture associative in accordo col Presidente;

e)      segue e cura le questioni relative all’organizzazione interna dell’Associazione come da istruzioni impartite dal Consiglio Direttivo;

f)       cura la raccolta dei dati delle persone fisiche e giuridiche associate secondo le normative interne e giusto le normative vigenti a protezione dei dati personali (norme sulla protezione dei dati personali e tutela della privacy);

g)     tiene il contatto con  gli organismi collettivi  (Soci Collettivi) associati o affiliati;

h)     cura la tenuta dei registri e libri sociali affidatigli dal Consiglio Direttivo.

Ulteriori compiti del Segretario e relative modalità di svolgimento sono precisati nell’apposito Regolamento Interno Generale (R.I.G.) associativo e nelle altre normative interne.

Art. 21

(Tesoriere Contabile)

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Tesoriere Contabile.

Il Tesoriere Contabile, ferme restando le potestà statutarie del Presidente e del Vice Presidente, è responsabile della gestione finanziaria dell’Associazione e provvede ai pagamenti ed agli introiti rispettivamente su mandati e reversali di incasso all’uopo predisposti. 

Egli gestisce la tenuta dei conti correnti e delle carte di credito e debito e della pronta cassa.

Ulteriori compiti del Tesoriere Contabile e relative modalità di svolgimento dell’incarico sono definiti nelle normative interne associative.

Il Tesoriere Contabile è responsabile della tenuta dei registri contabili dell’Associazione, provvede alla registrazione delle scritture contabili, emette i mandati di pagamento e le reversali di incasso e conserva le pezze giustificative e predispone in tempo utile le bozze del Bilancio Consuntivo e Preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo per la preventiva approvazione.

Il Presidente o il Vice Presidente possono assumere alternativamente l’incarico di Tesoriere Contabile.

Art. 22

(I poteri di rappresentanza)

Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione che rappresenta ed ha quindi facoltà:

1.            di contrarre obbligazioni in nome e per conto di essa,

2.           compiere con soggetti pubblici e privati tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che siano necessari o utili per attuare le decisioni degli organismi direttivi o esecutivi, ivi compresa l'acquisizione o cessione di beni mobili od immobili, l'apertura di fidi, conti correnti bancari e postali, la concessione di garanzie personali o reali a favore di terzi.

Il Presidente ed il Vice Presidente hanno facoltà di firma disgiunta nei limiti dell’ordinaria amministrazione sui conti correnti e rapporti bancari e/o postali e sulle carte di credito e debito dell’Associazione.

Il Tesoriere, se persona diversa dal Presidente o dal Vice Presidente, ha facoltà di firma disgiunta nei limiti dell’ordinaria amministrazione sui conti correnti e rapporti bancari e/o postali e sulle carte di credito e debito dell’Associazione con l’eccezione della loro apertura e chiusura.

Il Presidente, nello stesso espletamento delle sue funzioni, può farsi assistere da persone all'uopo delegate per iscritto nel rispetto delle norme associative.

Ulteriori disposizioni circa la tenuta dei predetti rapporti bancari e postali, carte di debito e credito e relativi poteri di firma e sulla tenuta della pronta cassa saranno definiti dalle normative interne dell’Associazione.

Ai sensi del comma 6° dell’art. 26 del Decreto Legislativo del 03/07/2017 n. 117 così modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105 gli amministratori (membri del Consiglio Direttivo), entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi é attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Art. 23

(Gratuità delle cariche sociali e divieti di carattere economico)

Il socio deve prestare la propria opera in seno all'Associazione secondo le direttive impartite dagli organismi dirigenti per mezzo di prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite.

Le funzioni dei soci dell'Associazione che ricoprono cariche od incarichi sociali e le attività di volontariato svolte dai soci sono completamente gratuite e non  possono  essere  retribuite, nemmeno da eventuali benefici diretti.

Il socio può ricevere somme in denaro da parte dell'Associazione ad esclusiva copertura delle spese occasionali personali da lui realmente sostenute nell'attività prestata stabilite all'atto della nomina, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dalle norme associative interne e nel rispetto delle vigenti norme fiscali.
In ogni caso è vietato il rimborso  spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un’autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 nei limiti e modalità definite dal comma 4 dell’art. 17 del Decreto Legislativo del 03/07/2017 n. 117 così modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105.

L'associato non può in alcun modo e sotto alcuna forma accettare compensi dai beneficiati delle sue prestazioni.
Ogni forma di rapporto economico con l’associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

In ogni caso eventuali compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi sociali nonché agli associati devono essere pubblicati annualmente nel sito internet dell’associazione.

Art. 24

(Decadenza dalle cariche associative)

Gli eletti nel Consiglio Direttivo che risultino assenti ingiustificati per tre volte alle adunanze degli organismi di appartenenza, sono dichiarati decaduti dall’organismo di appartenenza.

Ai fini dell’eventuale sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dichiarati decaduti ai sensi del precedente paragrafo si applicano le previsioni di cui al precedente art. 16 del presente Statuto.

 

Art.25

 (Patrimonio sociale)

Il Patrimonio dell’Associazione è indivisibile  ed è costituito:

a) da tutti i beni mobili e immobili e dagli altri valori di proprietà dell’Associazione;

b) dai beni mobili e immobili dei quali l’Associazione divenisse, a qualsiasi titolo, proprietaria.

Il Patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

1)            dalle rendite patrimoniali;

2)          donazioni, lasciti testamentari e legati;

3)           dalle quote annuali, di contributo ordinario e straordinario degli associati;

4)          dai contributi volontari e dalle donazioni di persone o Enti pubblici e privati;

5)           da proventi derivanti dall’attività istituzionale e da altre attività consentite;

6)          dalla raccolta di  fondi  ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

7)           da  eventuali  contributi  di  Amministrazioni  pubbliche  per  lo  svolgimento  di servizi convenzionati  o  in  regime  di accreditamento;

8)          da eventuali contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

9)          da cessione di beni;

10)       da ogni altro provento consentito dalle leggi vigenti.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall’Associazione (ente del Terzo settore) al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L’Associazione in qualità di ente del Terzo settore, può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida emanate dalle competenti Autorità.

Art. 26

(Bilancio e rendiconto)

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone alla approvazione della assemblea dei soci.

Il  bilancio  consuntivo  è  formato  dallo  Stato  patrimoniale,  dal  rendiconto  finanziario  con  l’indicazione  dei proventi e degli oneri dell’Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario del sodalizio stesso e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Esso deve essere depositato presso la sede della associazione entro quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

I bilanci debbono essere approvati dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’anno finanziario di riferimento.

Esclusivamente per motivi di natura eccezionale è tuttavia possibile rinviare l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo entro il 30 giugno, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia previste dal codice civile.

La contabilità ordinaria è tenuta con scritture cronologiche e sistematiche.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione,  non è mai ripartibile fra  gli associati durante  la  vita  del sodalizio  ne  all’atto  del  suo  scioglimento,  ai  sensi  della  normativa  vigente  in  materia  di  terzo  settore.

 E’ vietato altresì distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del sodalizio stesso, a meno che  la  destinazione o la distribuzione  non siano imposte per legge.

Ulteriori disposizioni relative al Bilancio ed alle scritture contabili sono disciplinate dalle normative interne associative.

Art. 27

(Volontariato)

L’associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività di propri associati che svolgano l’attività di volontariato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo del 03/07/2017 n. 117 così modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105 (Codice del Terzo Settore) ed ai sensi del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della protezione civile).

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai fini del Codice del Terzo Settore non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L’associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale nonché ad assicurarli secondo le disposizioni di cui all’art. 18 del Decreto Legislativo del 03/07/2017 n. 117 così modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105.

Le attività di volontariato saranno svolte dagli associati nel rispetto della legislazione vigente in materia e nell’osservanza delle normative interne dell’associazione.

Art. 28

(Copertura assicurativa degli associati)

Ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia di assicurazione dei soci e dei volontari delle associazioni e fermo quanto previsto dal precedente art. 27, tutti i soci individuali dell’Associazione per svolgere le attività istituzionali debbono essere assicurati con una polizza contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività associativa e con una polizza per la loro responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi durante l’attività associativa.

Può essere prevista altresì la stipula di una o più polizze per la difesa legale degli associati.

La tipologia, la durata e le modalità di stipula delle suddette polizze e di ogni altra polizza assicurativa stipulata dall’Associazione a tutela degli associati e del patrimonio sociale, comprese le assicurazioni obbligatorie e facoltative relative ad eventuali veicoli, rimorchi e natanti di proprietà o in comodato d’uso, vengono stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 29

(Libri sociali)

I Libri sociali sono istituiti e tenuti in conformità alla legislazione vigente ed in particolare in conformità alle disposizioni di cui all’art. 15  del Decreto Legislativo del 03/07/2017 n. 117 così modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105.

Presso  la sede dell’Associazione  devono  essere  conservati  i  registri  previsti  dalla  legislazione  vigente  e  dal  presente Statuto, ed in ogni caso:

a)         il Libro dei Verbali dell’Assemblea;

b)         il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;

c)          il  Libro  dei soci;

d)         il Registro di volontari che svolgono la loro attività di volontariato in modo non occasionale.

I suddetti libri devono essere tenuti in conformità alla normativa vigente a cura del Consiglio Direttivo.

Per quanto non previsto dal presente Statuto la forma dei libri sociali e le modalità relative alla loro tenuta e consultazione sono altresì disciplinati dalle normative interne tenendo conto delle norme e direttive pubbliche in materia.

Art. 30

(Tessera associativa)

Al nuovo socio individuale viene rilasciata la tessera associativa.

La tessera è strettamente personale, riporta un numero identificativo unico a livello associativo, la foto del socio e per svolgere le attività sociali l’associato deve averla con se.

La tessera viene rilasciata anche al Presidente o suo Delegato in qualità di legale rappresentante del Socio Collettivo aderente mentre al sodalizio viene rilasciato annualmente un Certificato di Adesione che ne attesti l’adesione alla PROCIV Gruppo “Sidoli” ODV.

In caso di recesso, decadenza o esclusione il socio ha l’obbligo della restituzione della tessera associativa.

Ulteriori disposizioni relative alla tessera sociale verranno definite nelle normative interne dell'Associazione.

Art. 31

(Autonomia dei Soci Collettivi aderenti)
I Soci Collettivi (persone giuridiche) aderenti in qualsiasi forma di legge consentita alla PROCIV Gruppo “Sidoli” ODV, sono retti da propri statuti e conservano la propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale.

Ogni organismo collettivo federato, cooperante o affiliato in qualsiasi forma all’Associazione risponde autonomamente delle obbligazioni assunte dalla stessa.

Art. 32

(Patti federativi, accordi di affiliazione, cooperazione e partecipazione)

Il Consiglio Direttivo può stabilire patti federativi, accordi di affiliazione, accordi di cooperazione e di partecipazione con Associazioni ed Enti i cui scopi non siano in discordanza con quelli del presente statuto.

Sono esclusi gli atti di fusione o confluenza che possono essere deliberati esclusivamente dall’Assemblea dei soci.

Ulteriori modalità relative alla sottoscrizione dei patti ed accordi di cui sopra verranno definite nelle normative interne tenendo conto delle normative e direttive pubbliche.

Art. 33

(Partecipazioni in associazioni od Enti)

Il Consiglio Direttivo può stabilire accordi di partecipazione con associazioni ed enti i cui scopi non siano in discordanza con quelli del presente statuto.

Può altresì aderire ad organismi territoriali di coordinamento pubblici e privati, enti i cui scopi non siano in discordanza con quelli del presente statuto.

Se l’Associazione, partecipando agli organismi di cui ai precedenti paragrafi, venisse richiesta di compiere esborsi o di assumere impegni finanziari o di firma eccedenti quelli fissati nel bilancio preventivo il Consiglio Direttivo deve ottenere autorizzazione preventiva a procedere dall’Assemblea che provvederà a rettificare le relative poste nel bilancio preventivo.

Ulteriori modalità relative agli accordi di partecipazione di cui ai paragrafi precedenti verranno definite nelle normative interne tenendo conto delle normative e direttive pubbliche.

Art. 34

(Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L’Assemblea all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legislativo del 03/07/2017 n. 117 così modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105 (Codice del Terzo Settore), sentito l’organismo di controllo preposto di cui all’articolo 45, comma 1 del Decreto Legislativo del 03/07/2017 n. 117 così modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Ulteriori modalità e procedure inerenti lo scioglimento dell'associazione sono disciplinati dalle normative interne.

Art. 35

(Regolamento Interno Generale ed altre norme interne)

Al fine di disciplinare i vari settori della vita lo Statuto conferisce all’Assemblea dei soci l’approvazione del Regolamento Interno Generale (R.I.G.) il quale può prevedere l’approvazione di specifici Regolamenti Tecnici di Settore (R.T.S.) e l’emanazione di apposite Disposizioni Attuative delle norme associative vigenti da parte del Consiglio Direttivo.

Il  Regolamento Interno Generale può altresì prevedere che l’emanazione delle Disposizioni Attuative delle norme associative vigenti possa rientrare nelle facoltà delegabili dal Consiglio Direttivo al Presidente fissandone la casistica, i criteri e le modalità.

Il Regolamento Interno Generale  in particolare dovrà disciplinare in modo esemplificativo ma non esaustivo:

1.     i casi di incompatibilità a livello di cariche ed incarichi sociali,

2.    le modalità di gestione dell'amministrazione contabile e la trasparenza dei bilanci,

3.    la tenuta dei libri sociali e la trasparenza degli atti amministrativi sociali,

4.    le modalità per consentire agli associati di partecipare alle assemblee o ai Consiglieri di partecipare alle adunanze dell’organismo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero per consentire loro l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica,

5.    le norme per la salvaguardia dei dati personali dei soci e delle persone terze oggetto di controllo da parte del proprio personale abilitato al servizio pubblico di vigilanza volontaria ambientale ai sensi della normativa vigente in materia,

6.    le modalità di adozione delle norme per la sicurezza sul lavoro dei volontari e dell'eventuale personale dipendente o lavoratori autonomi e relativi dispositivi di protezione individuale ai sensi della normativa vigente in materia,

7.     i poteri di firma e di delega di rappresentanza,

8.   la disciplina delle attività sportive e ricreative,

9.    le modalità di adozione del Regolamento Tecnico di Settore relativo all'attività del servizio di vigilanza volontaria ambientale e denominato “Regolamento di Disciplina del Servizio delle Guardie Volontarie”.

Le normative interne associative debbono essere portate a conoscenza di tutti i soci nel modo più ampio e diffuso.